AS 2006 2165
Decisione n. 4/2005 del Comitato misto per l'agricoltura concernente la modifica dell'appendice 1 dell'allegato 9 all'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 4/2005 concernente la modifica dell’appendice 1 dell’Allegato 9 dell’Accordo
Adottata il 19 dicembre 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2006
Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli (di seguito «Accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’Allegato 9 dell’Accordo si prefigge di favorire il commercio di prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera. (3) Ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 2 dell’Allegato 9 dell’Accordo il gruppo di lavoro esamina l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti e formula, in particolare, proposte da sottoporre al Comitato misto per l’agricoltura al fine di adeguare e aggiornare le relative appendici. (4) L’appendice 1 dell’Allegato 9 dell’Accordo riguarda le disposizioni regolamen- tari applicabili al commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera. (5) È necessario adeguare l’appendice 1 dell’Allegato 9 dell’Accordo al fine di tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni regolamentari nella Comunità e in Svizzera, decide:
Art. 1 L’appendice 1 dell’Allegato 9 dell’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio dei prodotti agricoli è modificata secondo la versione annessa alla presente decisione.
1 Dal testo originale francese (RO 2006 2165).
2 RS 0.916.026.81
2006-0408 2165
Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 4/2005 RU 2006
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.
Per il Comitato misto per l’agricoltura
Il capo della delegazione della Comunità europea Aldo Longo
Il capo della delegazione svizzera Christian Häberli
Il segretario del Comitato misto per l’agricoltura Remigi Winzap
Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 4/2005 RU 2006
Appendice 1 dell’Allegato 9
Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al meto- do di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modifi- cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20). Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabili- sce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di pro- dotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10). Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che defini- sce il contenuto dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al meto- do di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 4 del suddetto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39). Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d’applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l’importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10). Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernen- te i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3). Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che man-
tiene la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l’applicazione della deroga (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17). Disposizioni applicabili in Svizzera Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltu- ra biologica), modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4891).
Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 4/2005 RU 2006
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4895). Esclusione del regime di equivalenza Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nell’ambito della conversione verso l’agricoltura biologica. Prodotti derivati dalla produzione caprina svizzera quando gli animali beneficiano della deroga dell’articolo 39d dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designa- zione dei prodotti e delle derrate alimentari biologici (RS 910.18).