AS 2006 4473
Regolamento sui principi in materia d'informazione e sull'accreditamento dei cronisti giudiziari presso il Tribunale penale federale
Regolamento sui principi in materia d’informazione e sull’accreditamento dei cronisti giudiziari presso il Tribunale penale federale
del 29 agosto 2006
Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 25 capoversi 3 e 4 della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale (LTPF), decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo Il presente regolamento si prefigge di: a. fissare i principi in materia d’informazione; b. semplificare l’informazione al pubblico sull’attività del Tribunale penale federale; c. proteggere per quanto necessario le parti e gli altri partecipanti al procedi- mento.
Art. 2 Informazione 1 Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza (art. 25 cpv. 1 LTPF). A questo scopo, le decisioni pronunciate dalle corti sono accessibili in Internet e, in misura più limitata, pubblicate periodicamente in forma cartacea. La data e l’oggetto delle udienze pubbliche sono parimenti pubblicati in Internet. 2 Per quanto attiene all’amministrazione giudiziaria, il Tribunale penale federale informa il pubblico principalmente in merito a importanti mutamenti organizzativi o di personale. L’informazione può essere assicurata segnatamente mediante comuni- cati stampa o, eccezionalmente, con apposite conferenze stampa.
3 L’informazione è di competenza del segretariato generale.
Art. 3 Registrazione Durante le udienze sono vietate le riprese e le registrazioni audio e video da parte di terzi. Il divieto è applicabile all’aula dell’udienza e all’edificio del Tribunale, nonché a tutti gli altri luoghi in cui si tiene un’udienza del Tribunale penale federale.
RS 173.711.33 1 RS 173.71; RU 2006 2197
2006-2685 4473
Principi in materia d’informazione e sull’accreditamento RU 2006 dei cronisti giudiziari presso il Tribunale penale federale
Art. 4 Informazioni Le domande di informazioni vanno rivolte al segretariato generale. Di norma le domande devono essere presentate per scritto.
Sezione 2: Accreditamento
Art. 5 Condizioni 1I giornalisti che vogliono riferire sull’attività giudiziaria del Tribunale penale federale per mass media pubblicati o con sede in Svizzera e che s’impegnano a rispettare le disposizioni dell’articolo 10, sono accreditati, su domanda, dal segreta- riato generale. I giornalisti possono inoltre essere accreditati per singoli processi. 2 Sono considerati giornalisti le persone che adempiono le condizioni per l’iscrizione nel registro professionale.
Art. 6 Domanda d’accreditamento
1 La domanda scritta d’accreditamento deve essere accompagnata da un curriculum
vitae con foto, da una conferma del datore di lavoro o da una descrizione dell’attività svolta quale libero professionista, se del caso da una copia della tessera di stampa come pure dall’indirizzo di posta elettronica.
2 Ogni modifica deve essere comunicata al Tribunale penale federale.
Art. 7 Tessera di legittimazione 1 Ai giornalisti accreditati viene rilasciata una tessera di legittimazione. Durante le udienze essa deve essere portata in modo visibile. 2 La tessera deve essere restituita subito dopo la revoca o la scadenza dell’accre- ditamento.
Art. 8 Durata dell’accreditamento 1 L’accreditamento è personale e non trasferibile. Esso ha validità quadriennale o, se concesso durante il quadriennio, fino alla fine di tale periodo. La domanda di rinno- vo deve essere presentata tempestivamente, prima dello scadere del periodo di accreditamento. 2 Chi non riferisce più sull’attività del Tribunale penale federale deve comunicarlo al segretariato generale e restituire la tessera di legittimazione.
3 Ilsegretariato generale revoca l’accreditamento qualora non siano più date le
condizioni che ne hanno giustificato la concessione.
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Art. 9 Prestazioni del Tribunale penale federale 1 I giornalisti accreditati possono ottenere dal Tribunale penale federale le seguenti prestazioni: a. la consegna, previa domanda, di una copia dell’atto d’accusa o delle osser- vazioni della difesa; tali atti sono consegnati di norma tre giorni prima del- l’inizio delle udienze e devono essere utilizzati esclusivamente per la crona- ca giudiziaria; b. la prenotazione, su domanda, di un posto nell’aula delle udienze nella misura in cui i locali lo permettono; c. l’accesso alla sala stampa, sempreché disponibile nel luogo in cui si tengono le udienze; d. la possibilità di effettuare copie dei documenti durante le udienze pubbliche; e. la consegna delle sentenze pronunciate durante le udienze pubbliche; f. la consegna delle decisioni destinate alla pubblicazione; g. la consegna delle decisioni contro le quali è stato interposto un rimedio giu- ridico, purché non siano già state consegnate; h. la consegna di altre decisioni di particolare interesse pubblico; i. la consegna del rapporto di gestione; j. su domanda, altre eventuali informazioni concernenti lo stato del procedi- mento.
2 Nella misura del possibile, la trasmissione ha luogo per via elettronica.
Art. 10 Cronaca giudiziaria 1 La cronaca dell’attività giudiziaria deve rispettare l’ordinamento giuridico sviz- zero, in particolare il diritto della personalità e le regole professionali applicabili ai giornalisti. Ogni forma di pregiudizio o di apprezzamento malevolo deve essere evitata. 2 I nomi possono essere citati se il Tribunale penale federale lo autorizza o se gli interessati hanno dato il loro consenso.
Art. 11 Periodo d’attesa 1 Il Tribunale penale federale può prevedere un periodo d’attesa per la divulgazione delle informazioni fornite nell’ambito della cronaca giudiziaria. 2 Se non è previsto un altro termine, il periodo d’attesa dura fino alle ore dodici del giorno indicato.
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Art. 12 Rifiuto dell’accreditamento e sanzioni
1 Il segretariato generale decide se concedere o negare l’accreditamento.
2 I giornalisti accreditati che violano le regole possono essere sanzionati. Il segreta- riato generale può ammonire l’interessato. Se ritiene opportuno pronunciare la sospensione o la revoca dell’accreditamento, esso trasmette gli atti e le sue osserva- zioni alla commissione amministrativa, perché decida in merito. 3 L’azienda mediatica interessata può essere informata in merito a queste sanzioni.
4 Il ricorso è retto dagli articoli 82 segg. della legge del 17 giugno 20052 sul Tribu- nale federale.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione Le direttive del 26 aprile 20053 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale penale federale sono abrogate.
Art. 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
29 agosto 2006 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi
2 RS 173.110; RU 2006 1205