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AS 2006 4817

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Modifica del 16 dicembre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta:

I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2bis 2bis I contributi dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non eserci- tano un’attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: a. tali persone sono riconosciute come rifugiati; b a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o c. in virtù dell’età, della morte o dell’invalidità di tali persone, insorge un dirit- to a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI3.