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AS 2006 965

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 9 dicembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 6 Notifica 1 La procedura di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. 2 Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipen- dentemente dalla durata dei lavori: a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia; b. ristorazione; c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche; d. servizio di sorveglianza e di sicurezza; e. commercio ambulante a norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 20012 sul commercio ambulante. 3 In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all’articolo 6 capoverso 3 della legge, ma al più presto il giorno della notifica.

4 La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto

segue: a. cognome, nome, nazionalità, sesso e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera nonché il numero di registrazione presso le assicurazioni sociali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro; b. data d’inizio dei lavori e presumibile durata; c. genere dei lavori da eseguire, attività svolta in Svizzera e funzione del lavo- ratore;

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d. luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati; e. cognome, nome e indirizzo in Svizzera o all’estero della persona di contatto del datore di lavoro. 5 Per i lavoratori distaccati non cittadini dell’Unione europea o dell’AELS la dichia- razione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza. 6 Su richiesta del datore di lavoro l’autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento.

7 È applicabile l’articolo 19 dell’ordinanza del 23 novembre 19943 sul Registro

centrale degli stranieri.

Titolo del capitolo 2 da mettere prima dell’articolo 8a

Art. 8a Contributi alle spese di controllo e alle spese d’esecuzione I datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenuti a versare i contribuiti alle spese di controllo e d’esecuzione imposti ai datori di lavoro e ai lavoratori dal contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale. Essi sono debitori nei confronti degli organi paritetici istituiti dal CCL dell’importo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 9 rubrica e cpv. 1 Indennità degli interlocutori sociali 1 Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un CCL di obbligatorietà generale hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge in aggiunta all’esecuzione abituale del CCL.

Titolo prima dell’articolo 16a Sezione 4: Ispettori

Art. 16a Entità dell’attività d’ispezione L’entità dell’attività d’ispezione secondo l’articolo 7a della legge è determinata in base ai seguenti elementi: a. numero di posti di lavoro sul mercato cantonale del lavoro; b. quota di manodopera straniera presente sul mercato cantonale del lavoro; c. settori rappresentati sul mercato cantonale del lavoro ed eventuale assogget- tamento di tali settori a un CCL di obbligatorietà generale; d. distribuzione geografica delle imprese; e. relazioni transfrontaliere;

3 RS 142.215

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f. collaborazione esistente tra il Cantone e gli interlocutori sociali ai fini di un’esecuzione comune della legge e dell’osservazione della situazione sul mercato del lavoro secondo l’articolo 360b capoverso 3 CO4; g. collaborazione esistente in seno al Cantone tra varie autorità.

Art. 16b Convenzione sulle prestazioni

1 La convenzione sulle prestazioni è conclusa tra il Dipartimento federale

dell’economia (DFE) e i singoli Cantoni in virtù dell’articolo 7a capoverso 3 della legge.

2 La convenzione sulle prestazioni precisa in particolare:

a. l’entità dell’attività d’ispezione; b. il finanziamento da parte della Confederazione; c. l’attuazione degli obiettivi d’esecuzione della legge; d. le condizioni quadro applicabili agli organi d’esecuzione; e. l’obbligo di presentare un rapporto; f. la durata della convenzione e la denuncia. 3 La convenzione sulle prestazioni può inoltre stabilire indicatori a cui riferirsi per valutare le prestazioni e i risultati.

Art. 16c Compiti ispettivi L’attività d’ispezione comprende i seguenti compiti: a. verifica delle notifiche ricevute; b. trasmissione delle notifiche; c. richiesta, analisi e trattamento dei documenti necessari all’attività di control- lo; d. controllo delle condizioni lavorative sul posto di lavoro dei lavoratori o nei locali amministrativi del datore di lavoro; e. controllo dei libri paga; f. esame dei casi dubbi, segnatamente mediante:

1. raccolta di documenti supplementari,

2. contatti con i datori di lavoro, gli istituti svizzeri o esteri delle assicura- zioni sociali e altre autorità; g. valutazione dei risultati dei controlli; h. preparazione di decisioni all’attenzione delle autorità competenti.

4 RS 220

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Art. 16d Finanziamento dell’attività d’ispezione

1 La Confederazione assume il 50 per cento dei costi salariali occasionati

dall’attività d’ispezione prevista dalla convenzione sulle prestazioni e sostenute dal Cantone per adempiere il compito di cui all’articolo 16c, compreso il contributo del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. Le spese per attrezzature e infrastruttura non sono invece prese in considerazione. 2 Il capoverso 1 si applica anche nel caso in cui sia stata stabilita una collaborazione tra le autorità cantonali e gli interlocutori sociali.

Art. 17a Elenco dei datori di lavoro sanzionati 1 Il Segretariato di Stato dell’economia rende accessibile, mediante procedura di richiamo, un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una delle seguenti sanzioni: a. multe; b. divieto temporaneo di offrire i propri servizi in Svizzera. 2 Le sanzioni sono cancellate dall’elenco cinque anni dopo essere state pronunciate.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 20065.

9 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 21 marzo 2006.

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 19916 sul collocamento e il personale

a prestito

Art. 48b Contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione (art. 20 cpv. 1 secondo periodo LC) 1 Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento e d’esecuzione, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collet- tivo. 2 I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto colletti- vo di lavoro. 3 Il lavoratore fornito a prestito ha accesso, alla pari dei lavoratori del settore:

a. ai corsi di perfezionamento finanziati mediante i contributi alle spese di per- fezionamento; b. alle altre prestazioni finanziate mediante i contributi alle spese d’esecuzione.

Art. 48c Pensionamento flessibile (art. 20 cpv. 3 LC) 1 Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi per il pensionamento flessibile, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo.

2 Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori:

a. di età inferiore a 28 anni; b. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e c. il cui impiego è limitato a tre mesi. 3 I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collet- tivo.

6 RS 823.111

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Art. 48d Spese di controllo e pene convenzionali; controlli (art. 20 cpv. 2 LC) 1 Le pene convenzionali inflitte e le spese di controllo addossate ai prestatori sono versate e impiegate secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. 2 Durante i controlli, gli organi paritetici riservano al prestatore lo stesso trattamento applicato agli altri datori di lavoro del settore. I controlli sono annunciati al prestato- re entro un termine adeguato. 3 L’organo paritetico preposto ai controlli o i servizi di controllo da esso designati sono soggetti all’obbligo del segreto secondo l’articolo 34 LC. Se accertano infra- zioni che non siano di lieve entità, devono darne comunicazione all’ufficio cantonale del lavoro. 4 Il prestatore può chiedere in qualsiasi momento all’autorità cantonale responsabile della dichiarazione di obbligatorietà generale che il controllo sia effettuato da un organo di controllo indipendente dalle parti contraenti. L’articolo 6 della legge federale del 28 settembre 19567 concernente il conferimento del carattere obbligato- rio generale al contratto collettivo di lavoro è applicabile per analogia.

Art. 48e Obbligo di rendere conto e di presentare un rapporto (art. 20 LC) 1 Gli organi paritetici sono tenuti a informare in qualsiasi momento l’autorità di vigilanza, ossia il Seco, riguardo alla situazione in materia di perfezionamento dei lavoratori forniti a prestito, all’applicazione di un piano di pensionamento anticipato a tali lavoratori nonché alle pene convenzionali inflitte e alle spese di controllo addossate ai prestatori responsabili. Ogni anno presentano un rapporto al Seco. 2 Le associazioni del settore interinale interessate da tali disciplinamenti sono auto- rizzate a consultare detti rapporti.

2. Ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 19498 della legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 2 cpv. 6 e 8 6 Gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la notificazio- ne entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni per anno civile. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, della ristora- zione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del servizio di sorveglianza e di sicurezza nonché del commercio ambulante secondo l’articolo 2 capoverso 1 lette- re a e b della legge federale del 23 marzo 20019 sul commercio ambulante sono

7 RS 221.215.311 8 RS 142.201 9 RS 943.1

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tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l’attività lucrativa. La notificazione è effettuata in ogni caso al più tardi otto giorni prima dell’inizio del lavoro. Dietro richiesta dello straniero, l’autorità è tenuta a confermare l’avvenuta notificazione. Per quanto riguarda il contenuto dell’obbligo di notifica, l’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 200310 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia. 8 I viaggiatori grossisti di cui all’articolo 30 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 set- tembre 200211 sul commercio ambulante di ditte stabilite all’estero, alloggiati esclu- sivamente in alberghi o pensioni e che non sono giunti in Svizzera con l’intenzione di stabilirvisi, sono soggetti al termine di notificazione di tre mesi, purché tra la Svizzera e il loro paese di attinenza sia stato concluso un trattato di commercio.

10 RS 823.201; RU 2006 965 11 RS 943.11

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