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AS 2007 6471

Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo

Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo è modificata come segue:

Sostituzione di termini 1 Nel titolo e negli articoli 1 e 2, rubrica e capoverso 1, il termine «vigilanza sui prezzi» è sostituito con «monitoraggio del mercato». 2 Negli articoli 1, 3 e 4 il termine «servizio di vigilanza sui prezzi» è sostituito con «servizio di monitoraggio del mercato».

Art. 2 cpv. 2 2 Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati.

Art. 2a Collaborazione degli operatori del mercato Gli operatori del mercato sono tenuti a fornire al servizio di monitoraggio del merca- to i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il conte- nuto da esso fissate.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 942.31

2007-1618 6471

Vigilanza sui prezzi nel settore agricolo RU 2007

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