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AS 2007 7011

Ordinanza sull'accreditamento dei giornalisti

Ordinanza sull’accreditamento dei giornalisti (OAGio)

del 30 novembre 2007

La Cancelleria federale svizzera, visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 5 maggio 19991 sull’organizzazione della Cancelleria federale; dopo aver consultato il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale, ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina:

a. l’accreditamento dei giornalisti per il Centro media di Palazzo federale e il Palazzo del Parlamento; b. l’autorizzazione di accesso a questi edifici per gli altri giornalisti.

2 Sono fatte salve le disposizioni dei seguenti atti:

a. legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; b. ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare; c. regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20034; d. regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20035. 3 La presente ordinanza non si applica ai rappresentanti dei media esteri; questi sono accreditati dal Dipartimento federale degli affari esteri.

Sezione 2: Accreditamento

Art. 2 Condizioni 1 I giornalisti sono accreditati, se esercitano l’attività giornalistica a titolo di profes- sione principale ai fini dell’informazione da Palazzo federale.

RS 170.61

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Accreditamento dei giornalisti RU 2007

2 Di regola è considerato giornalista a titolo professionale principale chi esercita l’attività giornalistica con un grado di occupazione almeno del 60 per cento rispetto a un impiego a tempo pieno. 3 È considerata attività giornalistica anche la cronaca fotografica. Non sono conside- rate attività giornalistiche le attività analoghe legate ad associazioni nonché le atti- vità di pubbliche relazioni e di pubblicità.

Art. 3 Competenza e procedura

1 I giornalisti sono accreditati dalla Cancelleria federale.

2 Chi desidera essere accreditato deve presentare una domanda scritta alla Cancelle- ria federale. 3 Nella domanda deve essere attestato che le condizioni di cui all’articolo 2 sono adempiute. 4 Per i giornalisti con datore di lavoro fisso è sufficiente come giustificativo un attestato del datore di lavoro concernente il tempo e la portata della cronaca nonché il rapporto di impiego. I giornalisti senza datore di lavoro fisso devono fornire la prova con altri documenti adeguati. 5 La Cancelleria federale sottopone la domanda per parere rispettivamente al Comi- tato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale o al Comitato dell’Unione dei fotografi di Palazzo federale.

Art. 4 Cambiamento delle condizioni 1 I giornalisti accreditati che cambiano datore di lavoro o perdono il posto di lavoro oppure che in seguito ad altri cambiamenti sostanziali non adempiono più alle con- dizioni di cui all’articolo 2 devono comunicare questi cambiamenti alla Cancelleria federale.

2 Perdono l’accreditamento e, se del caso, devono presentare una nuova domanda.

Art. 5 Durata

1 L’accreditamento dura fino alla fine della legislatura.

2 È rinnovato all’inizio di una nuova legislatura.

Art. 6 Effetti I giornalisti accreditati godono delle seguenti agevolazioni di lavoro: a. possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per loro dal Gover- no, dall’Amministrazione o dal Parlamento; b. possono accedere gratuitamente ai documenti pubblicati dall’Amministra- zione federale in forma stampata o elettronica, quali Foglio federale, raccolte delle leggi, Annuario federale, messaggi e rapporti, comunicati e altre informazioni;

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c. possono avere accesso a tutti i locali a loro disposizione del Centro media di Palazzo federale e del Palazzo del Parlamento; d. possono usare nei limiti delle disponibilità i posti e gli strumenti di lavoro nel Centro media di Palazzo federale. La Cancelleria federale mette a loro disposizione i posti e gli strumenti di lavoro, d’intesa con il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale o rispettivamente con il Comitato dell’Unione dei fotografi di Palazzo federale. Le condizioni d’uso sono sancite dalla Cancelleria federale in un regolamento; e. possono usare nei limiti delle disponibilità le caselle postali nel Centro me- dia di Palazzo federale. L’uso è organizzato d’intesa con il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale; f. possono accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dalle agenzie di stampa; g. sono incorporati nel sistema d’allarme gestito in comune dalla Cancelleria federale e dal Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale; h. ricevono l’accesso alle pagine di news.admin.ch protette da codici di accesso.

Sezione 3: Accesso ad altri giornalisti

Art. 7 Autorizzazione di accesso 1 I giornalisti che per l’esercizio della loro professione necessitano di un accesso provvisorio ai locali nel Centro media di Palazzo federale o nel Palazzo del Parla- mento possono chiedere un’autorizzazione di accesso. 2 I collaboratori tecnici con datore di lavoro fisso che lavorano per i media elettroni- ci e che per l’esercizio della loro professione necessitano di un accesso permanente ai locali del Centro media di Palazzo federale o del Palazzo del Parlamento possono chiedere un’autorizzazione di accesso.

Art. 8 Competenza e procedura

1 Le autorizzazioni di accesso sono rilasciate dalla Cancelleria federale.

2 Chi desidera un’autorizzazione di accesso deve presentare una domanda alla Can- celleria federale. 3 Alla domanda deve essere allegato un attestato del datore di lavoro o del redattore capo oppure un altro documento adeguato nel quale figura che l’accesso ai locali del Centro media di Palazzo federale o del Palazzo del Parlamento è indispensabile per l’esercizio della loro professione. La domanda e l’eventuale attestato devono anche indicare la durata dell’autorizzazione di accesso necessaria.

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Art. 9 Cambiamento delle condizioni 1 Le persone autorizzate all’accesso che cambiano datore di lavoro o perdono il loro posto di lavoro oppure che in seguito ad altri cambiamenti sostanziali non adempio- no più alle condizioni di cui all’articolo 7 devono comunicare questi cambiamenti alla Cancelleria federale. 2 Perdono l’autorizzazione di accesso e, se del caso, devono presentare una nuova domanda.

Art. 10 Durata

1 L’autorizzazione di accesso è valida almeno un giorno e al massimo 12 mesi.

2 Su richiesta può essere prorogata se le condizioni di cui all’articolo 7 continuano a essere adempiute. Per la richiesta di proroga si applica per analogia l’articolo 8.

Art. 11 Effetti Le persone autorizzate all’accesso godono delle agevolazioni di lavoro di cui all’articolo 6 lettere a e c.

Sezione 4: Tessera di accesso

Art. 12 1 La Cancelleria federale rilascia ai giornalisti accreditati e alle altre persone autoriz- zate all’accesso una tessera sotto forma di badge nel quale i diritti di accesso sono registrati elettronicamente. 2 Il badge deve essere restituito alla Cancelleria federale dopo la scadenza dell’ac- creditamento o dell’autorizzazione di accesso, salvo se l’accreditamento o l’auto- rizzazione sono prorogati senza interruzione.

Sezione 5: Provvedimenti amministrativi

Art. 13 Sanzioni

1 La Cancelleria federale può prendere provvedimenti amministrativi contro una

persona accreditata o autorizzata all’accesso, se questa persona: a. rende pubbliche informazioni segrete, confidenziali o interne o le rende accessibili a terzi; oppure b. ha violato il regolamento interno.

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2 Sono considerati provvedimenti amministrativi:

a. un avvertimento b. un ammonimento scritto; c. la sospensione provvisoria dell’accreditamento o dell’autorizzazione di accesso; d. la revoca dell’accreditamento o dell’autorizzazione di accesso.

Art. 14 Procedura 1 Prima di prendere un provvedimento amministrativo, la Cancelleria federale garan- tisce all’interessato il diritto di essere sentito. 2 Chiede inoltre il parere del Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo fede- rale.

3 Prende in considerazione il principio di proporzionalità.

Art. 15 Forma La Cancelleria federale risolve mediante decisione formale ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 21 dicembre 19907 sull’accreditamento dei giornalisti è abrogata.

Art. 17 Disposizioni transitorie Gli accreditamenti e le autorizzazioni di accesso ancora valide al momento dell’en- trata in vigore della presente ordinanza mantengono la loro validità, purché le relati- ve condizioni secondo il nuovo diritto siano adempiute.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

30 novembre 2007 Cancelleria federale: Annemarie Huber-Hotz

6 RS 172.021 7 RU 1991 210

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