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AS 2008 3593

Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli

Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli (Ordinanza sui fitti agricoli)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 febbraio 19871 sui fitti agricoli è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1 Il tasso di interesse del valore di reddito è fissato al 3,5 per cento.

Art. 3 Interesse L’interesse ammonta al 3,5 per cento del valore di reddito dell’azienda agricola, compresi gli edifici ed eventuali colture permanenti.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 221.213.221

2008-0200 3593

Ordinanza sui fitti agricoli RU 2008

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