Lexipedia

AS 2008 3761

Decisione n. 4/2005 del Comitato misto AELS-Israele relativa all'emendamento dell'articolo 22 sulle difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Traduzione1

Accordo del 17 settembre 1992 tra gli Stati dell’AELSe Israele Decisione 4/2005 del Comitato misto AELS-Israele Emendamento dell’articolo 22 sulle difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Adottata il 15 giugno 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 15 marzo 20062 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 2008

Il Comitato misto, visto l’articolo 34 dell’Accordo firmato il 17 settembre 19923 tra gli Stati dell’AELS e Israele, qui di seguito denominato «Accordo»; considerando l’evoluzione internazionale in materia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti dall’entrata in vigore del presente Accordo, e in particolare dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC4, nonché dell’Intesa sulle disposizioni relative alla bilan- cia dei pagamenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19945, decide:

L’Accordo è modificato come segue:

1. L’articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

«Art. 22 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si astengono dall’adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti. 2. La Parte che incontra o rischia di incontrare a breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 19946 e dall’Intesa sulle disposizioni relative alla bilan- cia dei pagamenti dell’OMC, provvedimenti restrittivi per gli scambi che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepas- sino la misura necessaria per far fronte ai problemi della bilancia dei paga- menti. Le disposizioni pertinenti del GATT 1994 e dell’Intesa dell’OMC

1 Dal testo originale inglese.

2 RU 2008 3759 3 RS 0.632.314.491 4 RS 0.632.20

5 RS 0.632.20 Allegato 1A.1.c

6 RS 0.632.20 Allegato 1A.1

2005-3475 3761

Decisione 4/2005 del Comitato misto AELS-Israele RU 2008

sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti divengono parte inte- grante del presente Accordo.

3. La Parte che adotta misure basandosi sul presente articolo ne informa imme-

diatamente le altre Parti e il Comitato misto.»

2. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di

ratifica o di accettazione di tutte le Parti contraenti sono stati consegnati al deposita- rio; ciò avvenuto, quest’ultimo ne informa tutte le altre Parti contraenti. 3. Il segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio consegna al depositario il testo della presente decisione.

Decisione n. 4/2005 del Comitato misto AELS-Israele relativa all'emendamento dell'articolo 22 sulle difficoltà nella bilancia dei pagamenti | Lexipedia | Lexipedia