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AS 2008 4771

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32e capoversi 1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull’esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all’estero; b. l’utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per:

1. l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati,

2. l’indagine di siti che risultano non inquinati.

Capitolo 2: Tassa

Art. 2 Obbligo di pagare la tassa 1 Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera. 2 Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all’estero. L’obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata. 3 Non sottostanno alla tassa il deposito definitivo e l’esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in:

RS 814.681

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a. discariche in cui viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; b. altre discariche se il materiale di scavo e di sgombero non inquinato è sepa- rato dagli altri rifiuti in modo tale da rendere impossibile uno scambio di inquinanti.

Art. 3 Aliquota della tassa 1 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

a. per le discariche per materiali inerti: a 3 fr./t; b. per le discariche per sostanze residue: a 17 fr./t; c. per le discariche reattore: a 15 fr./t. 2 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all’estero ammonta:

a. per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t; b. per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera. 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) verifica le aliquote della tassa almeno ogni cinque anni.

Art. 4 Sorgere del credito fiscale Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell’esportazione.

Art. 5 Dichiarazione della tassa 1 Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.

2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire

l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autoriz- zare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiara- zione al Cantone. 3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale. 4 Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiara- zione per un periodo di almeno dieci anni. 5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.

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Art. 6 Tassazione e termine di pagamento

1 L’UFAM stabilisce l’ammontare della tassa mediante decisione.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3 In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno.

Art. 7 Riscossione posticipata Se, per errore, l’UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell’importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Art. 8 Prescrizione 1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:

a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale; b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa. 3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

Capitolo 3: Indennità Sezione 1: Condizioni per le indennità

Art. 9 Principio

1 In conformità con l’articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione con-

cede ai Cantoni indennità per: a. l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati; b. l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e c. l’indagine di siti che risultano non inquinati. 2 La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l’indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.

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Art. 10 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza 1 Per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto: a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; b. se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010. 2 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza: a. nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili siano supe- riori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato; b. nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili non superino

250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi

debitamente motivata. 3 Per provvedimenti d’indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.

Art. 11 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedi- menti di risanamento

1 La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto:

a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997; b. se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010. 2 Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento: a. nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato; b. nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 fran- chi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.

Sezione 2: Costi computabili

Art. 12 Costi computabili per i siti che non devono essere risanati 1 Per costi d’indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

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a. accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d’iscrizione nel catasto; b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 26 agosto 19983 sui siti contaminati (OSiti). 2 Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 OSiti: a. pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza; b. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza; c. prelievo di campioni e analisi.

Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti: a. indagine preliminare (art. 7 OSiti4) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv. 2 lett. b OSiti) secondo l’articolo 12 capo- verso 2; b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti); c. decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti); d. costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e instal- lazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 16 lett. b OSiti); e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).

Sezione 3: Procedura

Art. 14 Consultazione dell’UFAM

1 Il Cantone consulta l’UFAM prima di ordinare un provvedimento d’indagine, di

sorveglianza o di risanamento.

2 La consultazione dell’UFAM di cui al capoverso 1 non è necessaria se risulta

soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 3.

3 RS 814.680 4 RS 814.680

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Art. 15 Richiesta d’indennità Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere: a. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli arti- coli 9–11; b. i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto; c. la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica; d. i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili; e. una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmen- te la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.

Art. 16 Assegnazione e versamento delle indennità 1 Se le condizioni sono soddisfatte, l’UFAM assegna un’indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.

2 Esso decide il versamento delle indennità se:

a. dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell’insieme dei costi compu- tabili effettivamente generati dai provvedimenti; b. il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario. 3 Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’assegnazione, l’UFAM può conce- dere un’indennità, in applicazione dell’articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 19905 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se: a. un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o b. nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l’OSiti6 emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari. 4 Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanzia- rio, al momento del versamento l’UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzio- ne all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.

5 RS 616.1 6 RS 814.680

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Capitolo 4: Esecuzione

Art. 17 Competenze

1 L’UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla

tassa riscossa e sulle indennità versate.

2 Esso può delegare interamente o parzialmente l’esame della dichiarazione della

tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa. 3 I Cantoni sostengono l’UFAM nell’esecuzione della presente ordinanza. In partico- lare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all’obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.

Art. 18 Commissione tecnica 1 Per fornire consulenza all’UFAM nella trattazione delle richieste d’indennità viene istituita una commissione.

2 La commissione valuta le questioni di principio riguardanti la compatibilità

ambientale, l’economicità e la tecnica dei provvedimenti d’indagine, di sorveglianza e di risanamento.

3 Nella commissione sono rappresentati l’UFAM (due membri e presidenza), i

Cantoni (quattro membri) e l’economia (quattro membri).

4 Il DATEC nomina i membri della commissione. L’UFAM convoca quest’ultima

secondo le necessità.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 20 Disposizione transitoria

1 La presente ordinanza si applica anche alle procedure avviate prima della sua

entrata in vigore ma non ancora concluse con una decisione passata in giudicato.

2 Non sottostanno alla tassa:

a. il deposito definitivo e l’esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in discariche per materiali inerti entro il 31 dicembre 2013; b. i rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all’estero entro il 31 dicembre 2009.

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Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 19)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I L’ordinanza del 5 aprile 20007 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata.

II Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue:

1. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 19908 sui rifiuti (OTR)

Art. 3 cpv. 7

7 Il materiale di scavo e di sgombero è considerato non inquinato se:

a. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite di cui all’allegato 3 o se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche; e b. non contiene sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti vegetali o rifiuti edili.

Art. 9 cpv. 1 lett. a Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 16 cpv. 2 lett. f e cpv. 3 lett. d Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Allegati 1 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza sono modificati secondo la versione qui annessa (Allegato alla modifica dell’OTR).

2 All’ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui

annessa (Allegato alla modifica dell’OTR).

7 RU 2000 1398, 2007 4525 8 RS 814.600

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2. Ordinanza del 26 agosto 19989 sul risanamento dei siti inquinati

(OSiti)

Art. 12 Protezione contro il deterioramento del suolo 1 Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera il valore di concentrazione di cui all’allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell’utilizzazione. 2 I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all’ordinanza del 1° luglio 199810 contro il deterioramento del suolo.

Art. 16 Provvedimenti di risanamento

1 L’obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che

consentono di: a. rimuovere le sostanze pericolose per l’ambiente (decontaminazione); oppure b. impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolo- se per l’ambiente (circoscrizione). 2 Questi provvedimenti di risanamento devono essere attuati anche nel caso di suoli per i quali è già stata decisa una limitazione dell’utilizzazione.

Art. 19 Controllo dei risultati Chi è tenuto al risanamento deve notificare all’autorità i provvedimenti di risana- mento attuati e fornire la prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti. L’autorità si pronuncia in merito.

Art. 21 cpv. 1 e 1bis 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribui- ti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 6 e, per i siti risanati, le informa- zioni di cui all’articolo 17. 1bis L’UFAM valuta le informazioni e informa regolarmente l’opinione pubblica sullo stato della gestione dei siti contaminati.

Allegati 1 L’allegato 1 della presente ordinanza è modificato secondo la versione qui annessa (Allegato alla modifica dell’OSiti).

9 RS 814.680 10 RS 814.12

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2 All’ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui

annessa (Allegato alla modifica dell'OSiti).

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Allegato alla modifica dell’OTR (allegato n. II/1) Allegato 1 (art. 32)

Rifiuti autorizzati nei vari tipi di discarica

Cifra 12 cpv. 2

12 Rifiuti edili

2 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato può essere depositato nelle

discariche per materiali inerti soltanto se non può essere utilizzato per ricoltivazioni.

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Allegato 2 (art. 30)

Esigenze concernenti l'ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica

Cifra 1 cpv. 4 e 5 frase introduttiva

1 Ubicazione

4 Nel caso delle discariche per sostanze residue, delle discariche reattore e delle discariche per materiali inerti nelle quali non viene depositato esclusivamente mate- riale di scavo e di sgombero non inquinato, occorre provare che il sito non sia ubica- to né sopra acque sotterranee utilizzabili né in zone ad esse limitrofe, se ciò è neces- sario per garantire la protezione di dette acque. È fatto salvo il capoverso 5. 5 Le discariche per materiali inerti possono essere sistemate nelle zone limitrofe di cui al capoverso 4 se:

Cifra 22 cpv. 1 e 2

22 Impermeabilizzazione

1 Il fondo e i fianchi delle discariche per sostanze residue e delle discariche reattore devono essere resi impermeabili. 2 Se una discarica per sostanze residue o una discarica reattore viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve essere impermeabilizzata separatamente. Ciò vale anche per i compartimenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (all. 1 cifra 3 cpv. 2).

Cifra 23 cpv. 9

23 Drenaggio

9 Nelle immediate vicinanze della discarica dovranno essere sistemati punti di pre- lievo di campioni di acqua sotterranea, di cui almeno tre a valle e almeno uno a monte della discarica. L’allestimento di punti di prelievo non è necessario nel caso delle discariche per materiali inerti nelle quali viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato.

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Allegato 3 (art. 3 cpv. 7 lett. a)

Valori limite per il materiale di scavo e di sgombero non inquinato 1 Il materiale di scavo e di sgombero è considerato non inquinato se non sono supe- rati i valori limite seguenti:

Sostanze Valori limite

Inorganiche Arsenio 15 mg As/kg Piombo 50 mg Pb/kg Cadmio 1 mg Cd/kg Cromo totale 50 mg Cr/kg Cromo (VI) 0,05 mg Cr VI/kg Rame 40 mg Cu/kg Nichel 50 mg Ni/kg Mercurio 0,5 mg Hg/kg Zinco 150 mg Zn/kg Cianuro, facilmente liberabile 0,05 mg CN-/kg Organiche Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* 0,1 mg/kg Bifenili policlorurati (PCB)** 0,1 mg/kg Idrocarburi alifatici da C5 fino a C10*** 1 mg/kg Idrocarburi alifatici C11–C40 50 mg/kg Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX)**** 1 mg/kg Benzene 0,1 mg/kg Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)***** 3 mg/kg Benzo[a]pirene 0,1 mg/kg Metil-terziario-butil-etere (MTBE) 0,1 mg/kg * ∑7 VCHC: Diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per) ** ∑6 congeneri di PCB × 4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** Idrocarburi da ∑C5 a C10: superficie cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno ∑BTEX **** ∑6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo ***** ∑16 PAH dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antrace- ne, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, ben- zo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

2 Se il materiale di scavo e di sgombero contiene sostanze per le quali non sono stati fissati valori limite, l’autorità valuta i rifiuti con il consenso dell’Ufficio federale secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.

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Allegato alla modifica dell’OSiti (allegato n. II/2) Allegato 1 (art. 9 e 10)

Titolo

Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque

cpv. 1 1 Per valutare gli effetti dei siti inquinati sulle acque fanno testo i valori di concen- trazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono stati fissati valori di concentrazione, l’autorità valuta con il consenso dell’Ufficio federale la necessità di sorvegliare e di risanare il sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

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Allegato 3 (art. 12 cpv. 1)

Valori di concentrazione per valutare la necessità di risanamento di suoli

Per valutare la necessità di risanamento di suoli fanno testo i valori di concentra- zione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono fissati valori di concentrazione, l’autorità valuta in sintonia con l’Ufficio federale la necessità di sorvegliare e di risanare il sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.

1 Siti utilizzati a scopo agricolo o orticolo

Sostanze Valori di concentrazione

Inorganiche Piombo 2000 mg Pb/kg Cadmio 30 mg Cd/kg Rame 1000 mg Cu/kg Zinco 2000 mg Zn/kg Organiche Bifenili policlorurati (PCB) 3 mg/kg Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)* 100 mg/kg Benzo(a)pirene 10 mg/kg * ∑16 PAH dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benz[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, ben- zo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

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2 Siti in orti e giardini privati, in parchi giochi e altre aree

su cui i bambini giocano regolarmente Sostanze Valore di concentrazione

Inorganiche Antimonio 50 mg Sb/kg Arsenico 50 mg As/kg Piombo 1000 mg Pb/kg Cadmio 20 mg Cd/kg Cromo (VI) 100 mg CrVI/kg Rame 1000 mg Cu/kg Nichel 1000 mg Ni/kg Mercurio 5 mg Hg/kg Argento 500 mg Ag/kg Zinco 2000 mg Zn/kg Organiche Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* 1 mg/kg Bifenili policlorurati (PCB)** 1 mg/kg Idrocarburi alifatici da C5 fino a C10*** 5 mg/kg Idrocarburi alifatici C11–C40 500 mg/kg Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX)**** 500 mg/kg Benzene 1 mg/kg Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)***** 100 mg/kg Benzo(a)pirene 10 mg/kg * ∑7 VCHC: Diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per) ** ∑6 congeneri di PCB × 4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** Idrocarburi da ∑C5 a C10: superficie cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno ∑BTEX **** ∑6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo ***** ∑16 PAH dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antrace- ne, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, ben- zo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

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