AS 2009 1195
Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali
Traduzione1
Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 19732 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali
RS 0.631.21; RU 2007 2431
Appendice III: Allegati specifici Conclusi a Bruxelles il 26 giugno 1999 Entrata in vigore per la Svizzera l’8 dicembre 2008
1 Dal testo originale francese (RO 2009 1195).
2 RS 0.631.20
2008-1530 1195
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Appendice III
Allegati specifici
Allegato A Arrivo delle merci nel territorio doganale Capitolo 1 Formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci Capitolo 2 Deposito temporaneo delle merci Allegato B Importazione Capitolo 1 Immissione in consumo Capitolo 2 Reimportazione allo stato originario Capitolo 3 Ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione Allegato C Esportazione Capitolo 1 Esportazione definitiva Allegato D Depositi doganali e zone franche Capitolo 1 Depositi doganali Capitolo 2 Zone franche Allegato E Transito Capitolo 1 Transito doganale Allegato F Trasformazione Capitolo 2 Perfezionamento passivo Capitolo 3 Drawback Allegato G Ammissione temporanea Capitolo 1 Ammissione temporanea Allegato J Procedure speciali Capitolo 1 Viaggiatori Capitolo 2 Traffico postale Capitolo 5 Invii di soccorso Allegato K Origine Capitolo 1 Regole d’origine Capitolo 2 Prove documentarie dell’origine Capitolo 3 Controllo delle prove documentarie dell’origine
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Allegato specifico A
Arrivo delle merci nel territorio doganale
Capitolo 1 Formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E1. per «dichiarazione di carico», le informazioni trasmesse prima o al momento dell’arrivo o della partenza di un mezzo di trasporto ad uso commerciale che contengono i dati richiesti dalla dogana inerenti al carico che sta entrando o uscendo dal territorio doganale; F2./E3. per «formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiara- zione delle merci», l’insieme delle operazioni che devono essere svolte dalla persona interessata e dalla dogana dall’introduzione delle merci nel territorio doganale fino al momento in cui queste sono sottoposte a un regime doganale; F3./E2. per «vettore», la persona che trasporta effettivamente le merci, che ha l’incarico di trasportare le merci o la responsabilità del mezzo di tra- sporto.
Principi
1.1 Norma
Le formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
1.2 Pratica raccomandata
Le formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci devono essere applicate a prescindere dal Paese d’origine o di provenienza delle merci.
Introduzione delle merci nel territorio doganale a) Luoghi d’introduzione delle merci nel territorio doganale
1.3 Norma
La legislazione nazionale designa i luoghi d’introduzione delle merci nel territorio doganale. Se lo ritiene necessario ai fini del controllo, la dogana stabilisce gli itine- rari da seguire per istradare direttamente le merci verso l’ufficio doganale o qualsiasi altro luogo da essa designato. Nel determinare tali luoghi e itinerari, si tiene conto in particolare delle esigenze del commercio.
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Questa norma non si applica alle merci trasportate per via marittima o aerea che entrano nel territorio doganale senza fare scalo in un porto o in un aeroporto del territorio doganale. b) Obblighi del vettore
1.4 Norma
La dogana conferisce al vettore la responsabilità di assicurarsi che tutte le merci siano riportate nella dichiarazione di carico o siano segnalate all’attenzione della dogana in qualsiasi altro modo autorizzato.
1.5 Norma
L’introduzione delle merci nel territorio doganale comporta per il vettore l’obbligo di condurre le merci direttamente e senza ritardo, servendosi se necessario degli itinerari determinati, verso un ufficio doganale o un altro luogo designato dalla dogana, senza rompere i sigilli doganali né modificare la natura o l’imballaggio delle merci. Questa norma non si applica alle merci trasportate per via marittima o aerea che entrano nel territorio doganale senza fare scalo in un porto o in un aeroporto del territorio doganale.
1.6 Norma
Se il trasporto delle merci dal luogo d’introduzione nel territorio doganale verso l’ufficio doganale o un altro luogo designato è interrotto in seguito a incidente o a cause di forza maggiore, il vettore è tenuto ad adottare ogni provvedimento ragione- vole volto ad evitare che le merci circolino in condizioni non autorizzate come pure ad informare le autorità doganali o altre autorità competenti sulla natura dell’inci- dente o sulle altre circostanze che hanno interrotto il trasporto.
Presentazione delle merci alla dogana a) Documentazione
1.7 Pratica raccomandata
Qualora l’ufficio doganale cui devono essere presentate le merci non fosse situato nel luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale, la dogana deve esigere il deposito dei documenti presso la dogana di tale luogo solo se lo ritiene necessario ai fini del controllo.
1.8 Norma
Se esige un documento per la presentazione delle merci alla dogana, la dogana accetta che questo documento non contenga altre informazioni che quelle necessarie all’identificazione della merce e del mezzo di trasporto.
1.9 Pratica raccomandata
La dogana deve limitare le informazioni richieste a quelle figuranti nei documenti abituali del vettore e deve basarsi a tal fine sulle esigenze previste dagli accordi internazionali in materia di trasporti.
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1.10 Pratica raccomandata
Di norma la dogana deve accettare la dichiarazione di carico come unico documento richiesto per la presentazione delle merci.
1.11 Pratica raccomandata
L’ufficio doganale responsabile dell’accettazione dei documenti richiesti per la presentazione delle merci deve essere altresì abilitato ad accettare la dichiarazione delle merci.
1.12 Pratica raccomandata
Se i documenti presentati alla dogana sono redatti in una lingua non ammessa a tal fine o in una lingua che non è la lingua del Paese in cui la merce è introdotta, la dogana non deve richiedere sistematicamente la traduzione delle menzioni contenute in questi documenti. b) Arrivo al di fuori degli orari di apertura
1.13 Norma
La dogana precisa i provvedimenti che il vettore deve adottare per evitare che le merci circolino sul territorio doganale in condizioni non autorizzate qualora egli giunga all’ufficio doganale al di fuori degli orari di apertura.
1.14 Pratica raccomandata
Su richiesta del vettore e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve permettere, per quanto possibile, che le formalità doganali precedenti alla presenta- zione della dichiarazione delle merci siano espletate al di fuori degli orari d’apertura fissati dall’Amministrazione delle dogane.
Scarico a) Luoghi di scarico
1.15 Norma
La legislazione nazionale determina i luoghi dove lo scarico è autorizzato.
1.16 Pratica raccomandata
Su richiesta della persona interessata e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve permettere che lo scarico sia effettuato anche nei luoghi non appositamente autorizzati. b) Inizio dello scarico
1.17 Norma
L’inizio dello scarico è autorizzato il più presto possibile dopo l’arrivo del mezzo di trasporto nel luogo di scarico.
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1.18 Pratica raccomandata
Su richiesta della persona interessata e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve permettere, per quanto possibile, che lo scarico sia effettuato al di fuori degli orari di apertura fissati dall’Amministrazione delle dogane.
Spese
1.19 Norma
Le spese conteggiate dalla dogana per quanto concerne: – l’espletamento delle formalità precedenti alla presentazione della dichiara- zione delle merci al di fuori degli orari d’apertura fissati dalla dogana; – lo scarico delle merci nei luoghi non appositamente autorizzati; o – lo scarico delle merci al di fuori degli orari d’apertura fissati dalla dogana; sono limitate al costo approssimativo dei servizi prestati.
Capitolo 2 Deposito temporaneo delle merci Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E1. per «dichiarazione di carico», le informazioni trasmesse prima o al momento dell’arrivo o della partenza di un mezzo di trasporto ad uso commerciale che contengono i dati richiesti dalla dogana inerenti al carico che sta entrando o uscendo dal territorio doganale; F2./E2. per «deposito temporaneo delle merci», l’immagazzinamento tempora- neo delle merci sotto controllo doganale in locali e luoghi chiusi o non, designati dalla dogana (qui di seguito denominati depositi temporanei), in attesa della presentazione della dichiarazione delle merci. Principi
2.1 Norma
Il deposito temporaneo delle merci è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
2.2 Norma
La dogana autorizza la creazione di depositi temporanei delle merci se li ritiene necessari per rispondere alle esigenze del commercio.
2.3 Pratica raccomandata
Il deposito temporaneo deve essere autorizzato per tutte le merci a prescindere dalla quantità, dal Paese d’origine o di provenienza. Tuttavia le merci che presentano pericoli, che possono alterare altre merci o che richiedono impianti particolari devo-
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no essere ammesse unicamente in depositi temporanei appropriatamente attrezzati e designati dalle autorità competenti.
Documentazione
2.4 Norma
L’unico documento richiesto per collocare le merci in un deposito temporaneo è il documento descrittivo utilizzato quando esse sono presentate alla dogana.
2.5 Pratica raccomandata
La dogana deve accettare la dichiarazione di carico o un altro documento commer- ciale come unico documento richiesto per le merci destinate al deposito temporaneo, a condizione che tutte le merci menzionate nella dichiarazione di carico o in quest’altro documento commerciale siano collocate nel deposito temporaneo.
Gestione dei depositi temporanei
2.6 Norma
Le esigenze relative alla costruzione, sistemazione e gestione dei depositi tempora- nei, le disposizioni applicabili all’immagazzinamento delle merci e alla tenuta degli inventari e della contabilità come pure le condizioni per l’esercizio del controllo doganale sono fissate dalla dogana.
Operazioni autorizzate
2.7 Norma
Le operazioni richieste normalmente per conservare nel loro stato le merci collocate in depositi temporanei sono autorizzate dalla dogana per motivi ritenuti validi dalla stessa.
2.8 Pratica raccomandata
Le merci collocate nei depositi temporanei devono, per motivi ritenuti validi dalla dogana, essere oggetto di operazioni usuali destinate a facilitare il loro prelevamento dal deposito temporaneo e il loro istradamento ulteriore.
Durata della giacenza nel deposito temporaneo
2.9 Norma
Se la legislazione nazionale prevede un termine ultimo per il deposito temporaneo, tale termine deve essere sufficiente per permettere all’importatore di espletare le formalità necessarie a sottoporre le merci a un altro regime doganale.
2.10 Pratica raccomandata
Su richiesta della persona interessata e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve prorogare il termine fissato inizialmente.
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Merci deteriorate o danneggiate
2.11 Pratica raccomandata
Le merci deteriorate, avariate o danneggiate in seguito a incidente o a cause di forza maggiore, prima della loro uscita dal deposito temporaneo, devono poter essere sdoganate come se fossero state importate nello stato in cui si trovano, a condizione che le circostanze siano state debitamente stabilite con soddisfazione della dogana.
Uscita dal deposito temporaneo
2.12 Norma
Qualsiasi persona avente il diritto di disporre delle merci è autorizzata a ritirarle dal deposito temporaneo, purché siano adempiute le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.
2.13 Norma
La legislazione nazionale stabilisce la procedura da seguire nei casi in cui le merci non sono ritirate dal deposito temporaneo entro il termine prescritto.
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Allegato specifico B
Importazione
Capitolo 1 Immissione in consumo Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E2. per «merci in libera circolazione», le merci di cui si può disporre senza restrizioni dal punto di vista doganale; F2./E1. per «immissione in consumo», il regime doganale che permette alle merci importate d’essere poste in libera circolazione nel territorio doganale al momento del pagamento di dazi e tasse all’importazione eventualmente esigibili nonché dell’espletamento di tutte le formalità doganali necessarie.
Principio
1.1 Norma
L’immissione in consumo è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Documentazione
1.2 Pratica raccomandata
La legislazione nazionale deve prevedere la possibilità di dichiarare le merci in una forma diversa da quella della dichiarazione delle merci del modello standard, purché essa contenga i dati richiesti inerenti alle merci destinate ad essere immesse in consumo.
Capitolo 2 Reimportazione allo stato originario Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E4. per «merci in libera circolazione», le merci di cui si può disporre senza restrizioni dal punto di vista doganale; F2./E3. per «merci esportate con riserva di reintroduzione», le merci che sono designate dal dichiarante come merci destinate alla reimportazione e per le quali la dogana può adottare misure d’identificazione allo scopo di facilitare la loro reimportazione allo stato originario;
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F3./E1. per «immissione in consumo», il regime doganale che permette alle merci importate d’essere poste in libera circolazione nel territorio doganale al momento del pagamento di dazi e tasse all’importazione eventualmente esigibili nonché dell’espletamento di tutte le formalità doganali necessarie; F4./E5. per «reimportazione allo stato originario», il regime doganale che permette d’immettere in consumo, in franchigia di dazi e tasse all’importazione, merci esportate, a condizione che non abbiano subito all’estero alcuna trasformazione, lavorazione o riparazione e che siano pagate tutte le somme esigibili a titolo di rimborso, sgravio, sospensione di dazi e tasse oppure di sovvenzione o altro importo concesso al momento dell’esportazione. Le merci beneficianti della reimportazione allo stato originario possono essere merci che si trovavano in libera circolazione o che costituivano dei prodotti perfezionati. F5./E2. per «prodotti perfezionati», i prodotti che scaturiscono dalla trasforma- zione, lavorazione o riparazione delle merci per le quali è stato autoriz- zato il regime del perfezionamento attivo.
Principio
2.1 Norma
La reimportazione allo stato originario è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Campo d’applicazione
2.2 Norma
La reimportazione allo stato originario è accordata anche se solo una parte della merce esportata è reimportata.
2.3 Norma
Se le circostanze lo giustificano, la reimportazione allo stato originario è accordata, anche se le merci sono reimportate da una persona diversa da quella che le ha espor- tate.
2.4 Norma
La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci sono state utilizzate, danneggiate o deteriorate durante la loro permanenza all’estero.
2.5 Norma
La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci abbia- no subito all’estero operazioni necessarie al loro mantenimento in buono stato di conservazione o alla loro manutenzione, purché in seguito a tali operazioni il loro valore non sia aumentato rispetto al valore che avevano al momento dell’esporta- zione.
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2.6 Norma
La reimportazione allo stato originario non è riservata a merci importate direttamen- te dall’estero, ma è accordata anche a merci sottoposte a un altro regime doganale.
2.7 Norma
La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci siano state esportate senza riserva di reintroduzione.
Termine per la reimportazione allo stato originario
2.8 Norma
Se è fissato un termine alla cui scadenza la reimportazione allo stato originario non può più essere accordata, detto termine deve essere sufficiente per tenere conto delle circostanze particolari di ogni caso.
Uffici doganali competenti
2.9 Norma
La dogana esige la presentazione delle merci reimportate allo stato originario presso l’ufficio doganale di esportazione delle merci stesse solo se tale presentazione faci- lita la reimportazione.
Dichiarazione delle merci
2.10 Norma
La dichiarazione scritta delle merci non è richiesta per la reimportazione allo stato originario di imballaggi, contenitori, palette e mezzi di trasporto ad uso commerciale che sono in corso di utilizzazione per il trasporto internazionale di merci, purché sia stabilito, con soddisfazione della dogana, che imballaggi, contenitori, palette e mezzi di trasporto ad uso commerciale si trovino in libera circolazione al momento dell’esportazione.
Merci esportate con riserva di reintroduzione
2.11 Norma
La dogana autorizza, su richiesta del dichiarante, l’esportazione delle merci con riserva di reintroduzione e prende i provvedimenti necessari per facilitare la loro reimportazione allo stato originario.
2.12 Norma
La dogana stabilisce le condizioni che devono essere adempiute per l’identificazione delle merci esportate con riserva di reintroduzione. A tal fine, essa tiene conto della natura delle merci e dell’importanza degli interessi in gioco.
2.13 Pratica raccomandata
Le merci esportate con riserva di reintroduzione devono beneficiare della sospen- sione di dazi e tasse all’esportazione eventualmente applicabili.
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2.14 Norma
Su richiesta della persona interessata la dogana permette che l’esportazione con riserva di reintroduzione sia convertita in una esportazione definitiva, purché siano adempiute le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.
2.15 Pratica raccomandata
Qualora una stessa merce sia destinata ad essere frequentemente esportata con riserva di reintroduzione e reimportata allo stato originario, la dogana deve permet- tere, su richiesta del dichiarante, che la dichiarazione d’esportazione con riserva di reintroduzione depositata in occasione della prima esportazione sia ritenuta valida per coprire durante un periodo determinato le reintroduzioni e le esportazioni suc- cessive della merce.
Capitolo 3 Ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E2. per «ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione», l’immissione in consumo delle merci esonerate da dazi e tasse all’importazione, indipendentemente dalla loro classificazione tariffale normale o dall’importo di dazi e tasse di cui sono normalmente passi- bili, purché siano importate a determinate condizioni e per uno scopo definito; F2./E1. per «immissione in consumo», il regime doganale che permette alle merci importate d’essere poste in libera circolazione nel territorio doganale al momento del pagamento di dazi e tasse all’importazione eventualmente esigibili nonché dell’espletamento di tutte le formalità doganali necessarie.
Principio
3.1 Norma
L’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione delle merci destinate all’immissione in consumo è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Campo d’applicazione
3.2 Norma
La legislazione nazionale enumera i casi un cui l’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione è accordata.
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3.3 Norma
L’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione non è limitata alle merci importate direttamente dall’estero, ma è autorizzata anche per le merci sottoposte a un altro regime doganale.
3.4 Pratica raccomandata
L’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione deve essere accordata a prescindere dal Paese d’origine o di provenienza della merce, salvo il caso in cui alcuni strumenti internazionali prevedano una clausola di reciprocità.
3.5 Norma
La legislazione nazionale enumera i casi in cui l’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione è subordinata ad autorizzazione preliminare e designa le autorità abilitate a rilasciare tale autorizzazione. Il numero di detti casi è limitato il più possibile.
3.6 Pratica raccomandata
Le Parti contraenti devono accordare l’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione alle merci riportate negli strumenti internazionali, alle condizioni ivi previste, e devono esaminare attentamente la possibilità d’aderire a tali strumenti internazionali.
3.7 Pratica raccomandata
L’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, deve essere accordata alle merci elencate qui di seguito, alle condizioni indicate, ed essere subordinata al rispetto di qualsiasi altra prescrizione prevista a tale scopo dalla legislazione nazionale: a) sostanze terapeutiche d’origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali, purché siano destinati a organismi o a laboratori autorizzati dalle autorità competenti; b) campioni di merce senza valore commerciale che sono considerati di valore trascurabile dalla dogana e che servono esclusivamente a procurare ordina- zioni di merce della specie che essi rappresentano; c) beni mobili, a esclusione del materiale di carattere industriale, commerciale o agricolo, destinati all’uso personale o professionale di una persona o dei membri della sua famiglia che detta persona porta con sé nel Paese allo sco- po di trasferirvi la residenza o provvede a far portare successivamente in tale Paese; d) beni acquisiti per successione da una persona avente, alla data del decesso del de cuius, la residenza principale nel Paese d’importazione, a condizione che questi beni siano stati destinati all’uso personale del de cuius; e) regali personali, ad esclusione di alcol, bevande alcoliche e tabacco, il cui valore totale non supera il valore fissato dalla legislazione nazionale sulla base del prezzo al dettaglio;
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f) merci come derrate alimentari, medicamenti, vestiti e coperte che costitui- scono dei doni per gli organismi di beneficenza o filantropici autorizzati e che tali organismi destinano alla distribuzione gratuita a persone bisognose; g) ricompense elargite a persone aventi la residenza nel Paese d’importazione con riserva di presentazione del documento giustificativo ritenuto necessario dalla dogana; h) materiale destinato alla costruzione, manutenzione o decorazione di cimiteri militari; bare, urne funerarie e oggetti d’ornamento funebre importati da organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti; ij) documenti, moduli, pubblicazioni, rapporti e altri articoli senza valore com- merciale designati dalla legislazione nazionale; k) oggetti religiosi utilizzati nell’esercizio del culto; e l) prodotti importati per essere sottoposti a prove, a condizione che le quantità non superino quelle strettamente necessarie a tali prove e che i prodotti siano interamente consumati durante lo svolgimento delle prove o che i prodotti non consumati siano riesportati o trattati sotto il controllo doganale in modo tale da privarli di qualsiasi valore commerciale.
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Allegato specifico C
Esportazione
Capitolo 1 Esportazione definitiva Definizione Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E1. per «esportazione definitiva», il regime doganale applicabile alle merci in libera circolazione che lasciano il territorio doganale e che sono destinate a rimanere al di fuori di quest’ultimo.
Principio
1.1 Norma
L’esportazione definitiva è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Documentazione
1.2 Pratica raccomandata
La legislazione nazionale prevede la possibilità di dichiarare le merci in forma diversa da quella della dichiarazione delle merci del modello standard, purché tale dichiarazione contenga i dati richiesti inerenti alle merci da esportare definitivamen- te.
Prova dell’arrivo a destinazione
1.3 Norma
La dogana non esige sistematicamente una prova dell’arrivo delle merci nel Paese estero.
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Allegato specifico D
Depositi doganali e zone franche
Capitolo 1 Depositi doganali Definizione Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E1. per «regime di deposito doganale», il regime doganale in applicazione del quale le merci importate sono immagazzinate sotto controllo della dogana in un luogo designato a tale scopo (deposito doganale) senza pagamento di dazi e tasse all’importazione.
Principio
1.1 Norma
Il regime di deposito doganale è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Categorie di depositi doganali
1.2 Norma
La legislazione nazionale prevede depositi doganali aperti a chiunque abbia il diritto di disporre delle merci (depositi doganali pubblici).
1.3 Norma
La legislazione nazionale prevede depositi doganali riservati all’uso esclusivo di determinate persone (depositi doganali privati) se particolari esigenze del commer- cio lo giustificano.
Istituzione, gestione e controllo
1.4 Norma
La dogana stabilisce le condizioni relative all’istituzione, all’idoneità e alla gestione dei depositi doganali nonché i provvedimenti ai fini del controllo della dogana. I provvedimenti concernenti lo stoccaggio delle merci nel deposito doganale, l’inventario e la contabilità sono assoggettati all’autorizzazione della dogana.
Ammissione delle merci
1.5 Pratica raccomandata
Nei depositi doganali pubblici devono essere ammesse le merci importate di qualsia- si genere, passibili di dazi e tasse all’importazione oppure soggette a restrizioni o divieti diversi da quelli:
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– fondati su considerazioni concernenti la moralità, l’ordine pubblico, la sicu- rezza pubblica, l’igiene o la salute pubbliche o su considerazioni di carattere veterinario o fitosanitario, oppure – relativi alla protezione dei brevetti, dei marchi di fabbrica, dei diritti d’autore o di riproduzione, qualunque sia la quantità delle merci o il loro Paese di origine, di provenienza o di destinazione. Le merci che presentano pericoli, che possono alterare altre merci o che richiedono impianti particolari devono essere ammesse unicamente in depositi doganali apposi- tamente predisposti.
1.6 Norma
La dogana designa le categorie di merci che possono essere ammesse nel deposito doganale privato.
1.7 Pratica raccomandata
Le merci che, a seguito della loro esportazione, beneficiano del rimborso di dazi e tasse all’importazione possono essere ammesse nel deposito doganale per usufruire immediatamente di tale rimborso, purché siano destinate ad essere successivamente esportate.
1.8 Pratica raccomandata
Le merci già vincolate al regime dell’ammissione temporanea possono essere ammesse nel deposito doganale, in sospensione o in appuramento di tale regime, in vista della loro esportazione successiva o di ogni altra destinazione ammessa.
1.9 Pratica raccomandata
Qualora siano destinate all’esportazione, le merci passibili di dazi o tasse interni o alle quali sono già stati applicati dazi o tasse interni, possono essere ammesse nel deposito doganale per ottenerne l’esenzione o il rimborso, purché tali merci siano destinate ad essere successivamente esportate.
Operazioni autorizzate
1.10 Norma
Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci depositate è autorizzato, per motivi ritenuti validi dalla dogana: a) ad esaminarle; b) a prelevarne campioni, all’occorrenza previo pagamento di dazi e tasse all’importazione; c) ad effettuare le operazioni necessarie per assicurarne la conservazione; e d) ad eseguire qualsiasi altra manipolazione usuale necessaria a migliorare la loro presentazione o qualità commerciale o a prepararle per il trasporto, come la suddivisione o il raggruppamento di pacchi, l’assortimento e la clas- sificazione delle merci e il cambiamento d’imballaggio.
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Durata della giacenza
1.11 Norma
La dogana stabilisce la durata massima del deposito in funzione delle esigenze del commercio e non fissa scadenze inferiori a un anno per le merci non deperibili.
Cessione
1.12 Norma
Le merci depositate devono poter essere cedute.
Deterioramento delle merci
1.13 Norma
Le merci deteriorate o avariate in seguito a incidente o a cause di forza maggiore nel periodo in cui sono in regime di deposito doganale devono poter essere dichiarate per l’immissione in consumo come se fossero state importate nello stato in cui si trovano, purché il deterioramento o l’avaria siano debitamente accertati con soddi- sfazione della dogana.
Ritiro delle merci
1.14 Norma
Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci è autorizzato a ritirarle, tutte o in parte, dal deposito doganale per trasferirle in un altro deposito doganale o assogget- tarle a un altro regime doganale, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.
1.15 Norma
La legislazione nazionale stabilisce la procedura da seguire nei casi in cui le merci non sono ritirate dal deposito doganale entro il termine prescritto.
Chiusura del deposito doganale
1.16 Norma
In caso di chiusura del deposito doganale, le persone interessate devono disporre di un termine sufficiente per trasferire le proprie merci in un altro deposito doganale o per assoggettarle a un altro regime doganale, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.
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Capitolo 2 Zone franche Definizione Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E1. per «zona franca», la parte di territorio di una Parte contraente nella quale le merci introdotte sono considerate generalmente non situate nel territorio doganale per quanto concerne i dazi e le tasse all’importa- zione.
Principio
2.1 Norma
Le prescrizioni doganali valide per le zone franche si basano sulle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, sulle disposizioni dell’allegato generale.
Istituzione e controllo
2.2 Norma
La legislazione nazionale precisa le condizioni alle quali le zone franche possono essere istituite; determina le categorie di merci che possono esservi ammesse e specifica la natura delle operazioni a cui le merci possono essere sottoposte durante la loro permanenza nella zona franca.
2.3 Norma
La dogana stabilisce le condizioni per il controllo doganale, comprese le esigenze relative all’idoneità, all’istituzione e alla gestione delle zone franche.
2.4 Norma
La dogana ha il diritto di controllare in qualsiasi momento le merci depositate nella zona franca.
Ammissione delle merci
2.5 Norma
L’ammissione delle merci nella zona franca è autorizzata non solo per le merci introdotte direttamente dall’estero ma anche per le merci provenienti dal territorio doganale della Parte contraente interessata.
2.6 Pratica raccomandata
L’ammissione nella zona franca di merci provenienti dall’estero non deve essere rifiutata perché tali merci sono assoggettate a restrizioni o divieti diversi da quelli: – fondati su considerazioni concernenti la moralità, l’ordine pubblico, la sicu- rezza pubblica, l’igiene o la salute pubbliche o su considerazioni di carattere veterinario o fitosanitario, oppure
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– relativi alla protezione dei brevetti, dei marchi di fabbrica, dei diritti d’autore o di riproduzione, qualunque sia la quantità delle merci o il loro Paese di origine, di provenienza o di destinazione. Le merci che presentano pericoli, che possono alterare altre merci o che richiedono impianti particolari devono essere ammesse unicamente in zone franche apposita- mente predisposte.
2.7 Norme
Le merci ammissibili nella zona franca che, a seguito della loro esportazione, bene- ficiano dell’esenzione o del rimborso di dazi e tasse all’importazione usufruiscono di tale esenzione o rimborso immediatamente dopo essere state introdotte nella zona franca.
2.8 Norme
Le merci ammissibili nella zona franca che, a seguito della loro esportazione, bene- ficiano dell’esenzione o del rimborso di dazi e tasse interni usufruiscono di tale esenzione o rimborso immediatamente dopo essere state introdotte nella zona franca.
2.9 Pratica raccomandata
La dogana non deve esigere la dichiarazione delle merci introdotte nella zona franca direttamente dall’estero se le informazioni necessarie figurano già nei documenti che accompagnano tali merci.
Garanzia
2.10 Pratica raccomandata
La dogana non deve esigere la garanzia per l’ammissione delle merci nella zona franca.
Operazioni autorizzate
2.11 Norma
Le merci ammesse nella zona franca devono poter essere oggetto di operazioni necessarie ad assicurare la loro conservazione e di manipolazioni usuali destinate a migliorare la loro presentazione o qualità commerciale o a prepararle per il trasporto, come la suddivisione o il raggruppamento di pacchi, l’assortimento e la classifica- zione delle merci e il cambiamento d’imballaggio.
2.12 Norma
Se accettano che le operazioni di perfezionamento o di trasformazione siano effet- tuate nella zona franca, le autorità competenti indicano espressamente le operazioni cui le merci possono essere sottoposte, in modo sia generale sia dettagliato, sia combinando queste due varianti, in un regolamento la cui applicabilità è estesa a tutta la zona franca oppure nell’autorizzazione rilasciata all’azienda che effettua tali operazioni.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Merci consumate all’interno della zona franca
2.13 Norma
La legislazione nazionale enumera i casi in cui le merci consumate all’interno della zona franca possono essere ammesse in franchigia di dazi e tasse e stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare di tale franchigia.
Durata della giacenza
2.14 Norma
Salvo circostanze eccezionali, la durata della giacenza delle merci nella zona franca non è limitata.
Cessioni
2.15 Norma
Le merci ammesse nella zona franca devono poter essere cedute.
Ritiro delle merci
2.16 Norma
Tutte le merci o parti di esse ammesse o prodotte nella zona franca devono poter essere ritirate e trasferite in un’altra zona franca o assoggettate a un altro regime doganale, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.
2.17 Norma
All’uscita della zona franca è richiesta solo la dichiarazione delle merci normalmen- te necessaria per assoggettare tali merci al regime doganale loro assegnato.
2.18 Pratica raccomandata
Se un documento deve essere presentato alla dogana per le merci che, all’uscita della zona franca, sono destinate direttamente all’estero, la dogana non deve esigere altre informazioni oltre a quelle già figuranti sui documenti che accompagnano tali merci.
Determinazione di dazi e tasse
2.19 Norma
La legislazione nazionale stabilisce il momento da prendere in considerazione per definire il valore e la quantità delle merci che possono essere immesse in consumo all’uscita della zona franca nonché, a seconda dei casi, le aliquote di dazi e tasse all’importazione o di dazi e tasse interni applicabili a tali merci.
2.20 Norma
La legislazione nazionale precisa le regole per la determinazione, a seconda dei casi, di dazi e tasse all’importazione o di dazi e tasse interni applicabili alle merci immes- se in consumo dopo essere state sottoposte a diversi trattamenti o operazioni di perfezionamento all’interno della zona franca.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Chiusura della zona franca
2.21 Norma
In caso di chiusura della zona franca, le persone interessate devono disporre di un termine sufficiente per trasferire le proprie merci in un’altra zona franca o per assoggettarle a un altro regime doganale, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.
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Allegato specifico E
Transito
Capitolo 1 Transito doganale Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E3. per «ufficio di controllo», l’ufficio doganale cui fanno capo uno o più «speditori autorizzati» o «destinatari autorizzati» che esercitano una funzione di controllo particolare per tutte le operazioni di transito doganale; F2./E6. per «ufficio di partenza», l’ufficio doganale in cui ha inizio un’opera- zione di transito doganale; F3./E7. per «ufficio di destinazione», l’ufficio doganale in cui ha termine un’operazione di transito doganale; F4./E1. per «destinatario autorizzato», la persona autorizzata dalla dogana a ricevere merci direttamente nei propri locali senza dover presentare tali merci all’ufficio di destinazione; F5./E2. per «speditore autorizzato», la persona autorizzata dalla dogana a spe- dire merci direttamente dai propri locali senza dover presentare tali merci all’ufficio di partenza; F6./E5. per «operazione di transito doganale», il trasporto di merci in transito doganale da un ufficio di partenza a un ufficio di destinazione; F7./E4. per «transito doganale», il regime doganale al quale sono assoggettate le merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio doganale all’altro; F8./E8. per «unità di trasporto», a) i contenitori aventi una capacità minima di un metro cubo, ivi comprese le carrozzerie amovibili; b) i veicoli stradali, ivi compresi i rimorchi e i semirimorchi; c) i vagoni ferroviari; d) i barconi, le chiatte e le altre imbarcazioni; e e) gli aerei.
Principio
1.1 Norma
Il transito doganale è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
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Campo d’applicazione
1.2 Norma
La dogana autorizza il trasporto di merci, sul proprio territorio, in transito doganale: a) da un ufficio di entrata a un ufficio di uscita; b) da un ufficio di entrata a un ufficio interno; c) da un ufficio interno a un ufficio di uscita; e d) da un ufficio interno a un altro ufficio interno.
1.3 Norma
Le merci trasportate in transito doganale non sono assoggettate al pagamento di dazi e tasse, purché siano state osservate le condizioni stabilite dalla dogana e sia stata costituita la garanzia eventualmente richiesta.
1.4 Norma
La legislazione nazionale designa le persone responsabili nei confronti della dogana dell’adempimento degli obblighi derivanti dal transito doganale, allo scopo di garan- tire in particolare che le merci siano presentate intatte all’ufficio di destinazione, conformemente alle condizioni stabilite dalla dogana.
1.5 Pratica raccomandata
La dogana deve accordare alle persone lo statuto di speditore o di destinatario auto- rizzato se è garantito che le persone interessate soddisfano le condizioni stabilite dalla dogana.
Formalità presso l’ufficio di partenza a) Dichiarazione delle merci per il transito doganale
1.6 Norma
Qualsiasi documento commerciale o documento di trasporto che fornisce chiaramen- te le informazioni necessarie è accettato come documento costituente la parte descrittiva della dichiarazione di merci per il transito doganale e tale accettazione è annotata sul documento.
1.7 Pratica raccomandata
La dogana deve accettare come dichiarazione di merci per il transito doganale qual- siasi documento commerciale o documento di trasporto relativo all’invio di tali merci che soddisfa le condizioni stabilite dalla dogana. Tale accettazione è annotata sul documento. b) Sigilli e identificazione degli invii
1.8 Norma
La dogana dell’ufficio di partenza adotta tutte le misure necessarie per permettere all’ufficio di destinazione d’identificare l’invio e di rilevare, all’occorrenza, qual- siasi manipolazione non autorizzata.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
1.9 Pratica raccomandata
Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la dogana non deve esigere in modo generalizzato che le unità di trasporto siano preventivamente autorizzate al trasporto delle merci sotto sigillo doganale.
1.10 Norma
Se un invio è istradato in un’unità di trasporto e sono richiesti i sigilli doganali, questi sono apposti all’unità di trasporto, purché quest’ultima sia costruita ed attrez- zata in modo che: a) i sigilli doganali possano esservi apposti in modo semplice ed efficace; b) le merci non possano essere estratte dalla parte sigillata dell’unità di tra- sporto o esservi introdotte senza che restino tracce visibili di scasso o venga rotto il sigillo doganale; c) non comporti spazi nascosti che consentono l’occultamento delle merci; e d) gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili alle visite doganali. La dogana decide se le unità di trasporto offrono la sicurezza necessaria per il tran- sito doganale.
1.11 Pratica raccomandata
Se i documenti d’accompagnamento permettono di identificare in modo univoco le merci, il trasporto deve essere effettuato di norma senza sigillo doganale. Il sigillo doganale può tuttavia essere richiesto: – se l’ufficio doganale di partenza lo ritiene necessario alla luce della gestione dei rischi; – se l’operazione di transito doganale è facilitata nel suo insieme, oppure – se lo prevede un accordo internazionale.
1.12 Norma
Se un invio deve essere istradato in linea di principio con i sigilli doganali e l’unità di trasporto non può essere sigillata in modo efficace, l’identificazione è assicurata e le manipolazioni non autorizzate sono rese facilmente rilevabili mediante: – verifica completa delle merci con menzione del risultato sul documento di transito; – apposizione dei sigilli doganali ad ogni pacco; – descrizione esatta delle merci con riferimento a campioni di merce, planime- trie, disegni, fotografie o a altri mezzi simili che sono allegati al documento di transito; – definizione di un itinerario e di termini rigidi; oppure – trasporto sotto scorta doganale.
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La decisione di rinunciare a sigillare l’unità di trasporto compete esclusivamente alla dogana.
1.13 Norma
Quando la dogana fissa un termine per il transito doganale, esso deve essere suffi- ciente ai fini dell’operazione di transito.
1.14 Pratica raccomandata
Su richiesta dell’interessato e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve prorogare il termine fissato inizialmente.
1.15 Norma
La dogana impone le seguenti misure solo quando le ritiene indispensabili: a) obbligo di trasportare le merci secondo un itinerario determinato; oppure b) obbligo di istradare le merci sotto scorta doganale.
Sigilli doganali
1.16 Norma
I sigilli doganali utilizzati per il transito doganale devono soddisfare le condizioni minime prescritte nell’appendice del presente Capitolo.
1.17 Pratica raccomandata
I sigilli doganali e i marchi d’identificazione apposti dalle autorità doganali straniere devono essere accettati ai fini dell’operazione di transito doganale, sempreché: – non siano considerati insufficienti; – siano tali da non offrire la sicurezza richiesta; oppure – la dogana non proceda a una verifica delle merci. Se sono stati accettati su un territorio doganale, i sigilli doganali stranieri devono beneficiare su tale territorio della stessa protezione giuridica dei sigilli nazionali.
1.18 Pratica raccomandata
Quando verificano i sigilli doganali o esaminano le merci, gli uffici doganali interes- sati devono annotare i risultati di tali verifiche sul documento di transito.
Formalità di viaggio
1.19 Norma
Il cambiamento di ufficio di destinazione è accettato senza notifica preliminare, purché la dogana non abbia specificato che è necessario un accordo preliminare.
1.20 Norma
Le merci possono essere trasferite da un mezzo di trasporto all’altro senza autorizza- zione della dogana, a condizione che i sigilli doganali eventualmente presenti non siano né rotti né manipolati.
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1.21 Pratica raccomandata
La dogana deve autorizzare il trasporto di merci in transito doganale in un’unità di trasporto contenente anche altre merci, se è garantita l’identificazione delle merci in transito doganale e se le altre condizioni stabilite dalla dogana sono adempiute.
1.22 Pratica raccomandata
La dogana deve esigere che la persona interessata segnali rapidamente all’ufficio doganale o alle altre autorità competenti più vicine gli incidenti o altri eventi impre- visti afferenti direttamente l’operazione di transito doganale.
Conclusione di un’operazione di transito doganale
1.23 Norma
Per la conclusione di un’operazione di transito doganale, la sola condizione che la legislazione nazionale può imporre è la presentazione delle merci e la relativa dichiarazione all’ufficio di destinazione entro il termine eventualmente fissato a tal fine, fermo restando che le merci non abbiano subito alterazioni né siano state utiliz- zate e che i sigilli doganali o i marchi d’identificazione siano rimasti intatti.
1.24 Norma
Non appena le merci sono poste sotto controllo doganale, l’ufficio di destinazione adotta immediatamente le misure necessarie per la conclusione dell’operazione di transito doganale, dopo essersi accertato che tutte le condizioni sono state adem- piute.
1.25 Pratica raccomandata
Il fatto che l’itinerario prescritto non sia stato seguito o che il termine fissato non sia stato rispettato non determina la riscossione di dazi e tasse all’importazione o all’esportazione eventualmente esigibili, sempreché tutte le altre condizioni siano state adempiute con soddisfazione della dogana.
Accordi internazionali relativi al transito doganale
1.26 Pratica raccomandata
Le Parti contraenti devono prevedere la possibilità di aderire agli strumenti inter- nazionali relativi al transito doganale. Se non sono in grado di aderire a tali strumen- ti internazionali, esse devono tenere conto, nel quadro della conclusione di accordi bilaterali o multilaterali diretti a istituire un regime di transito doganale internaziona- le, delle norme e delle pratiche raccomandate nel presente Capitolo.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Appendice
Condizioni minime alle quali devono adempiere i sigilli doganali
A. I sigilli doganali devono adempiere alle condizioni minime seguenti:
1. Condizioni generali relative ai sigilli:
I sigilli doganali devono: a) essere solidi e durevoli; b) poter essere apposti rapidamente e facilmente; c) essere facilmente controllabili e identificabili; d) essere tali da rendere impossibile la loro rimozione o apertura senza romperli o da impedire manipolazioni irregolari che non lascino tracce; e) essere tali da rendere impossibile l’utilizzo dello stesso sigillo per più di una volta, salvo il caso in cui i sigilli siano destinati a più usi (ad es. i sigilli elettronici); f) essere tali da rendere difficile, per quanto possibile, la copia o la con- traffazione.
2. Specificazioni materiali del sigillo:
a) la forma e le dimensioni del sigillo devono essere tali da permettere di distinguere facilmente i marchi d’identificazione; b) le asole di un sigillo devono avere dimensioni corrispondenti a quelle del legame utilizzato e devono essere disposte in modo che il legame resti fermo al suo posto quando il sigillo è chiuso; c) il materiale utilizzato deve essere abbastanza resistente da impedire rot- ture accidentali e un deterioramento rapido (dovuto, ad es., ad agenti atmosferici o chimici) come pure manipolazioni irregolari che non lasciano tracce; d) il materiale utilizzato deve essere scelto in conformità del sistema di suggellamento impiegato.
3. Caratteristiche materiali dei legami:
a) i legami devono essere solidi e durevoli e offrire una sufficiente resi- stenza alle intemperie e alla corrosione; b) la lunghezza del legame utilizzato deve essere calcolata in modo che sia impossibile aprire interamente o parzialmente una chiusura sigillata senza rompere il sigillo o il legame oppure senza danneggiarlo in modo evidente; c) il materiale utilizzato deve essere scelto in conformità del sistema di suggellamento impiegato.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
4. Marchi d’identificazione
Sul sigillo devono figurare marchi: a) che indichino che si tratta di un sigillo doganale, utilizzando la parola «dogana», preferibilmente in una delle lingue ufficiali del Consiglio (il francese o l’inglese); b) che indichino il Paese che ha apposto il sigillo, preferibilmente median- te i segni distintivi impiegati per designare il Paese in cui è stato imma- tricolato l’autoveicolo nella circolazione internazionale; c) che permettano di determinare l’ufficio doganale ad opera del quale o sotto la cui autorità è stato apposto il sigillo, ad esempio mediante let- tere o cifre convenzionali. B. I sigilli posti dagli speditori autorizzati e da altre persone autorizzate ai fini del transito doganale miranti a garantire la sicurezza doganale devono offrire una sicu- rezza materiale comparabile a quella dei sigilli posti dalla dogana e permettere d’identificare la persona che ha provveduto alla loro apposizione per il tramite dei numeri riportati sul documento di transito.
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Allegato specifico F
Trasformazione
Capitolo 2 Perfezionamento passivo Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E2. per «perfezionamento passivo», il regime doganale che consente di esportare temporaneamente merci che si trovano in libera circolazione nel territorio doganale, allo scopo di sottoporle a trasformazione, lavo- razione o riparazione all’estero e di reimportarle in seguito in esenzione integrale o parziale da dazi e tasse all’importazione; F2./E1. per «prodotti perfezionati», i prodotti ottenuti all’estero dalla trasforma- zione, lavorazione o riparazione delle merci per le quali è stato autoriz- zato il regime del perfezionamento passivo.
Principio
2.1 Norma
Il perfezionamento passivo è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Campo d’applicazione
2.2 Pratica raccomandata
Il perfezionamento passivo non deve essere rifiutato adducendo quale unico motivo il fatto che le merci devono essere trasformate, lavorate o riparate in un determinato Paese.
2.3 Norma
L’esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo non è riservata al proprietario di tali merci.
Assoggettamento delle merci al regime del perfezionamento passivo a) Formalità precedenti all’esportazione temporanea delle merci
2.4 Norma
La legislazione nazionale enumera i casi nei quali per il perfezionamento passivo è necessaria un’autorizzazione e designa le autorità abilitate a rilasciare detta autoriz- zazione. Questi casi devono essere limitati il più possibile.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
2.5 Pratica raccomandata
Su richiesta, le persone che effettuano frequentemente operazioni di perfeziona- mento passivo devono beneficiare di un’autorizzazione generale che contempli tali operazioni.
2.6 Pratica raccomandata
Le autorità competenti devono fissare il tasso di rendimento di un’operazione di perfezionamento passivo se lo reputano necessario oppure se questo consente di agevolare detta operazione. Il tasso di rendimento è fissato precisando la specie, la qualità e la quantità dei diversi prodotti perfezionati. b) Misure di identificazione
2.7 Norma
Le esigenze relative all’identificazione delle merci per perfezionamento passivo sono fissate dalla dogana. A tal fine, si tiene debitamente conto della natura delle merci, dell’operazione che deve essere effettuata e dell’importanza degli interessi in gioco.
Soggiorno delle merci al di fuori del territorio doganale
2.8 Norma
La dogana fissa il termine per il perfezionamento passivo per ogni caso.
2.9 Pratica raccomandata
Su richiesta dell’interessato e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima è tenuta a prorogare il termine inizialmente fissato.
Importazione di prodotti perfezionati
2.10 Norma
I prodotti perfezionati devono poter essere importati da un ufficio doganale diverso da quello d’esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo.
2.11 Norma
I prodotti perfezionati devono poter essere importati in uno o più invii.
2.12 Norma
Su richiesta del beneficiario, le autorità competenti autorizzano, in esenzione di dazi e tasse all’importazione, la reimportazione delle merci esportate temporaneamente per perfezionamento passivo nel caso in cui siano rispedite allo stato originale. Questa esenzione non è applicabile ai dazi e alle tasse all’importazione per i quali sono stati accordati un rimborso o una restituzione in occasione dell’esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
2.13 Norma
A eccezione dei casi nei quali la legislazione nazionale impone la reimportazione delle merci esportate temporaneamente per perfezionamento passivo, la conclusione del perfezionamento passivo deve poter essere ottenuta dalla dichiarazione delle merci per esportazione definitiva a condizione che siano soddisfatte le condizioni e le formalità applicabili in questo caso.
Dazi e tasse applicabili ai prodotti perfezionati
2.14 Norma
La legislazione nazionale determina la portata dell’esenzione di dazi e tasse all’importazione accordata in occasione dell’immissione in consumo dei prodotti perfezionati e il metodo di calcolo di questa esenzione.
2.15 Norma
L’esenzione dai dazi e dalle tasse all’importazione prevista per i prodotti perfeziona- ti non è applicabile ai dazi e alle tasse per i quali sono stati accordati un rimborso o una restituzione in occasione dell’esportazione temporanea delle merci per perfezio- namento passivo.
2.16 Pratica raccomandata
Le merci in esportazione temporanea per perfezionamento passivo riparate gratuita- mente all’estero devono poter essere reimportate in esenzione integrale da dazi e tasse all’importazione alle condizioni fissate dalla legislazione nazionale.
2.17 Pratica raccomandata
L’esenzione da dazi e tasse all’importazione deve essere accordata se, prima di essere dichiarati per l’immissione in consumo, i prodotti perfezionati sono stati assegnati a un altro regime doganale.
2.18 Pratica raccomandata
L’esenzione di dazi e tasse all’importazione dovrà essere accordata se i prodotti perfezionati sono stati ceduti prima della loro immissione nella libera circolazione.
Capitolo 3 Drawback Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E1. per «drawback», l’importo dei dazi e delle tasse all’importazione rim- borsato in applicazione del regime di drawback (rimborso); F2./E3. per «merci equivalenti», le merci nazionali o importate identiche nella loro specie, qualità e caratteristiche tecniche a quelle poste in regime di drawback che sostituiscono;
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
F3./E2. per «regime del drawback», il regime doganale che, all’esportazione di merci, permette di ottenere il rimborso (totale o parziale) dei dazi e delle tasse all’importazione riscossi sulle merci esportate, sui prodotti in esse contenuti, o su quelle consumate durante la loro produzione.
Principio
3.1 Norma
Il regime di drawback è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Campo d’applicazione
3.2 Norma
La legislazione nazionale enumera i casi nei quali può essere chiesto il drawback.
3.3 Pratica raccomandata
La legislazione nazionale deve comprendere disposizioni d’applicazione del regime di drawback nel caso in cui le merci che sono state assoggettate a dazi e tasse all’importazione sono state sostituite da merci equivalenti utilizzate per la produ- zione di merci esportate.
Condizioni obbligatorie
3.4 Norma
La dogana non interrompe il pagamento del drawback adducendo quale unico moti- vo il fatto che al momento dell’importazione delle merci per l’immissione in con- sumo l’importatore non ha comunicato l’intenzione di chiedere il drawback all’esportazione. Allo stesso modo, l’esportazione delle merci non è obbligatoria se la dichiarazione è stata fatta al momento dell’importazione.
Durata del soggiorno delle merci nel territorio doganale
3.5 Pratica raccomandata
Una volta fissato un termine per l’esportazione delle merci al di là del quale queste non possono più beneficiare del drawback, lo stesso termine deve, su richiesta, essere prorogato per motivi ritenuti validi dalla dogana.
3.6 Pratica raccomandata
Se le domande di drawback non sono più accettate alla scadenza di un termine prefissato, questo deve poter essere prorogato per motivi, segnatamente di ordine commerciale, ritenuti validi dalla dogana.
Pagamento del drawback
3.7 Norma
Il drawback è pagato il più presto possibile previa verifica degli elementi della richiesta.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
3.8 Pratica raccomandata
La legislazione nazionale deve prevedere l’utilizzo del trasferimento elettronico dei fondi per versare il drawback.
3.9 Pratica raccomandata
Il drawback deve parimenti essere pagato all’immissione delle merci in deposito doganale o alla loro entrata in una zona franca, a condizione che siano destinate a essere riesportate.
3.10 Pratica raccomandata
Su richiesta, la dogana deve versare periodicamente il drawback per le merci espor- tate in un determinato lasso di tempo.
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Allegato specifico G
Ammissione temporanea
Capitolo 1 Ammissione temporanea Definizione Ai fini del presente Capitolo si intende: F1./E1. per «ammissione temporanea», il regime doganale che permette di ricevere in un territorio doganale in sospensione totale o parziale dei dazi e delle tasse all’importazione, talune merci importate a uno scopo definito e destinate a essere riesportate entro un dato termine, senza aver subito modifiche, ad eccezione del normale deprezzamento a seguito dell’uso che ne è stato fatto.
Principio
1.1 Norma
L’ammissione temporanea è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Campo d’applicazione
1.2 Norma
La legislazione nazionale enumera i casi nei quali l’ammissione temporanea può essere accordata.
1.3 Norma
Le merci in ammissione temporanea beneficiano della sospensione totale di dazi e tasse all’importazione, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale prevede solo la sospensione parziale.
1.4 Norma
L’ammissione temporanea non è riservata alle merci che sono importate direttamen- te dall’estero, ma è autorizzata anche per le merci già assoggettate a un altro regime doganale.
1.5 Pratica raccomandata
L’ammissione temporanea dovrebbe essere accordata senza riguardo al Paese d’origine, di provenienza o di destinazione delle merci.
1.6 Norma
Le merci in ammissione temporanea possono subire le operazioni necessarie alla loro conservazione durante il loro soggiorno nel territorio doganale.
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Formalità necessarie per l’ammissione temporanea
1.7 Norma
La legislazione nazionale enumera i casi nei quali per l’ammissione temporanea è necessaria un’autorizzazione e designa le autorità abilitate a rilasciare detta autoriz- zazione. Questi casi devono essere limitati il più possibile.
1.8 Pratica raccomandata
La dogana deve esigere che le merci siano presentate presso un ufficio doganale specifico unicamente se la presentazione agevola l’ammissione temporanea.
1.9 Pratica raccomandata
La dogana deve autorizzare l’ammissione temporanea senza dichiarazione di merci scritta per le merci la cui riesportazione è certa.
1.10 Pratica raccomandata
Le Parti contraenti devono esaminare attentamente la possibilità di aderire agli strumenti internazionali relativi all’ammissione temporanea, allo scopo di permettere loro di accettare i documenti e le garanzie emessi dalle organizzazioni internazionali in vece dei documenti doganali nazionali e della garanzia.
Misure di identificazione
1.11 Norma
L’ammissione temporanea di merci è accordata a condizione che, al momento della conclusione del regime, la dogana possa garantire l’identificazione delle merci.
1.12 Pratica raccomandata
Per l’identificazione delle merci poste in ammissione temporanea, la dogana deve adottare misure di identificazione proprie unicamente se i mezzi commerciali non sono sufficienti.
Termine per la riesportazione
1.13 Norma
L’autorità doganale fissa, per ogni caso, il termine di ammissione temporanea.
1.14 Pratica raccomandata
Su richiesta dell’interessato e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve prorogare il termine inizialmente previsto.
1.15 Pratica raccomandata
Se le merci assoggettate al regime dell’ammissione temporanea non possono essere riesportate in seguito a sequestro e che tale sequestro non sia stato effettuato dietro richiesta di privati, l’obbligo di riesportazione deve essere sospeso per la durata del sequestro.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Trasferimento dell’ammissione temporanea
1.16 Pratica raccomandata
Su richiesta, la dogana deve autorizzare il trasferimento del beneficio dell’ammis- sione temporanea a qualsiasi altra persona diversa dal beneficiario, se essa: a) soddisfa le condizioni previste; e b) assume gli obblighi del beneficiario iniziale dell’ammissione temporanea.
Conclusione dell’ammissione temporanea
1.17 Norma
Le merci in ammissione temporanea devono poter essere riesportate da un ufficio doganale differente da quello d’importazione.
1.18 Norma
Le merci in ammissione temporanea devono poter essere riesportate in uno o più invii.
1.19 Pratica raccomandata
La sospensione o la conclusione dell’ammissione temporanea devono poter essere ottenute assegnando le merci importate a un altro regime doganale, purché siano ottemperate le condizioni e le formalità applicabili a ogni caso.
1.20 Pratica raccomandata
Se i divieti o le restrizioni in vigore al momento dell’ammissione temporanea sono abrogati durante il periodo di validità del documento di ammissione temporanea, la dogana è tenuta ad accettare una domanda di conclusione per l’immissione in con- sumo.
1.21 Pratica raccomandata
Se la garanzia è stata costituita sotto forma di consegna di denaro contante, il rim- borso di questa garanzia deve poter essere effettuato dall’ufficio d’uscita, anche se è differente dall’ufficio d’entrata.
Casi di ammissione temporanea a) Sospensione totale dei dazi e delle tasse all’importazione
1.22 Pratica raccomandata
L’ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all’importa- zione deve essere accordata alle merci riprese nei seguenti allegati della Conven- zione del 26 giugno 19903 relativa all’importazione temporanea (Convenzione di Istanbul): 1) «Merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di un’espo- sizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga», allegato B.1;
3 RS 0.631.24
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
2) «Materiale professionale», allegato B.2; 3) «Contenitori, palette, imballaggi, campioni e altre merci importate nel qua- dro di un’operazione commerciale», allegato B.3; 4) «Merci importate a fini educativi, scientifici o culturali», allegato B.5; 5) «Effetti personali dei viaggiatori e merci importate a un fine sportivo», alle- gato B.6; 6) «Materiale di propaganda turistica», allegato B.7; 7) «Merci importate in regime di traffico frontaliero», allegato B.8; 8) «Merci importate a fini umanitari», allegato B.9; 9) «Mezzi di trasporto», allegato C; 10) «Animali», allegato D. b) Sospensione parziale dei dazi e delle tasse all’importazione
1.23 Pratica raccomandata
Le merci non contemplate dalla pratica raccomandata 22 e le merci di cui alla prati- ca raccomandata 22 che non soddisfano tutte le condizioni necessarie per beneficiare di una sospensione totale, devono beneficiare dell’ammissione temporanea almeno in sospensione parziale dei dazi e tasse all’importazione.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Allegato specifico J
Procedure speciali
Capitolo 1 Viaggiatori Definizioni Ai fini del presente Capitolo s’intende: F1./E5. per «ammissione temporanea», il regime doganale in applicazione del quale si possono ricevere nel territorio doganale, con sospensione dei dazi e tasse all’importazione, taluni beni importati per un determinato scopo e destinati ad essere riesportati, entro un termine stabilito, senza aver subito modifiche, ad eccezione del normale deprezzamento a causa dell’uso che ne è stato fatto; F2./E1. per «doppio circuito», il sistema di controllo doganale semplificato che permette ai viaggiatori, al loro arrivo, di dichiarare scegliendo tra due tipi di circuito: l’uno (circuito verde) per i viaggiatori privi di merci o che hanno unicamente merci ammissibili in franchigia dei dazi e tasse all’importazione e che non sono soggette a divieti o restrizioni all’im- portazione; l’altro (circuito rosso) per i viaggiatori che non soddisfano tali condizioni; F3./E4. per «effetti personali», tutti i beni, nuovi od usati di cui un viaggiatore possa ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viag- gio, in considerazione di tutte le circostanze del viaggio, ad esclusione di qualunque bene importato o esportato a fini commerciali; F4./E2. per «mezzi di trasporto ad uso privato», i veicoli stradali a motore e i rimorchi, battelli, ed aeronavi, nonché i relativi pezzi di ricambio, accessori ed attrezzature normali, importati o esportati dall’interessato esclusivamente per uso personale, e non per il trasporto a titolo oneroso di persone né per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito; F5./E3. per«viaggiatore»,
1. chiunque entri temporaneamente nel territorio di un Paese in cui
non abbia la residenza normale («non residente»), o che lascia questo territorio; e
2. chiunque lasci il territorio di un Paese in cui abbia la residenza
normale («residente che lascia il proprio Paese») o che vi ritorna («residente di ritorno nel proprio Paese»).
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Principi
1.1 Norma
Le agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori sono disciplinate dalle disposi- zioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
1.2 Norma
Le agevolazioni doganali previste dal presente Capitolo sono accordate ai viaggiato- ri indipendentemente dalla loro cittadinanza/nazionalità.
Campo d’applicazione
1.3 Norma
Le autorità doganali designano gli uffici doganali nei quali si possono espletare le formalità doganali relative ai viaggiatori. Esse fissano il luogo, la competenza e l’orario di apertura di detti uffici tenendo conto della situazione geografica e del volume del traffico di viaggiatori.
1.4 Norma
Con riserva dell’osservanza dei controlli doganali in vigore, i viaggiatori che si spostano con il loro mezzo di trasporto a uso privato sono autorizzati, tanto all’arrivo quanto in partenza, a ottemperare a tutte le formalità doganali necessarie senza essere sistematicamente tenuti a lasciare il mezzo di trasporto utilizzato.
1.5 Pratica raccomandata
I viaggiatori che si spostano su veicoli stradali a uso commerciale o per ferrovia devono essere autorizzati, tanto all’arrivo quanto in partenza, a ottemperare a tutte le formalità doganali necessarie senza essere sistematicamente tenuti a lasciare il mezzo di trasporto utilizzato.
1.6 Pratica raccomandata
Il sistema del doppio circuito deve essere utilizzato per il controllo doganale dei viaggiatori e lo sdoganamento delle merci che trasportano e, se del caso, dei loro mezzi di trasporto a uso privato.
1.7 Pratica raccomandata
Una lista distinta di viaggiatori o di bagagli che li accompagnano non deve essere richiesta a dei fini doganali di qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato.
1.8 Pratica raccomandata
La dogana, in collaborazione con altri servizi e le aziende, deve sforzarsi d’utilizzare le informazioni preliminari a livello internazionale disponibili, concernenti i viaggia- tori, allo scopo di facilitare il controllo doganale dei viaggiatori e lo sdoganamento delle merci trasportate.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
1.9 Pratica raccomandata
I viaggiatori devono essere autorizzati a effettuare una dichiarazione verbale per le merci trasportate. La dogana può tuttavia esigere una dichiarazione scritta o per via elettronica per le merci trasportate allorquando esse sono oggetto di un’importazione o di un’esportazione di natura commerciale o quando il loro valore o la loro quantità eccede i limiti fissati dalla legislazione nazionale.
1.10 Norma
La visita corporale dei viaggiatori ai fini del controllo di cui la dogana è incaricata, è considerata solo in casi eccezionali e allorquando esistono dei motivi fondati per sospettare che ci si trova in presenza di un caso di contrabbando o di un’altra infra- zione.
1.11 Norma
Nei casi enunciati qui di seguito, le merci trasportate dai viaggiatori sono depositate o ritenute nelle condizioni fissate dalla dogana, nell’attesa di essere sdoganate con il loro regime doganale appropriato, di essere riesportate o di ricevere tutt’altra desti- nazione conforme alla legislazione nazionale: – su richiesta del viaggiatore; – quando le merci in causa non possono essere immediatamente sdoganate; oppure – quando le disposizioni del presente Capitolo non sono loro applicabili.
1.12 Norma
I bagagli non accompagnati (vale a dire i bagagli che arrivano o che lasciano il Paese prima o dopo il viaggiatore), sono sdoganate secondo la procedura applicabile ai bagagli accompagnati o secondo un’altra procedura doganale semplificata.
1.13 Norma
Qualsiasi persona autorizzata deve poter procedere allo sdoganamento dei bagagli non accompagnati da parte di un viaggiatore.
1.14 Pratica raccomandata
Un sistema di imposizione forfettaria deve essere applicato alle merci dichiarate per l’immissione in consumo a titolo di semplificazione per i viaggiatori, a condizione che non si tratti di un’importazione di natura commerciale e che il valore o la quanti- tà globale delle merci non superi i limiti fissati dalla legislazione nazionale.
1.15 Pratica raccomandata
Le carte di credito e le carte bancarie devono essere accettate, ogni volta per quanto possibile, come mezzo di pagamento dei servizi resi dalla dogana anche per il paga- mento di dazi e tasse.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Entrata
1.16 Pratica raccomandata
Per quanto concerne i tabacchi, i vini, le bevande spiritose e i profumi, le quantità minime seguenti devono poter essere importate dai viaggiatori, in franchigia di dazi e tasse all’importazione: a) 200 sigarette, o 50 sigari, o 250 grammi di tabacco, o un assortimento di questi prodotti fino alla concorrenza di 250 grammi; b) 2 litri di vino o 1 litro di bevande spiritose; c) ¼ di litro d’eau de toilette e 50 grammi di profumo. Il beneficio delle agevolazioni previste per i tabacchi e le bevande alcoliche può tuttavia essere riservato alle persone che abbiano raggiunto un’età determinata e può essere rifiutata o accordata in quantità ridotte alle persone che passano frequente- mente il confine o che soggiornano al di fuori del Paese per meno di 24 ore.
1.17 Pratica raccomandata
Oltre ai beni consumabili, per i quali sono fissate quantità massime per l’ammissione in franchigia da dazi e tasse all’importazione, i viaggiatori sono autorizzati ad importare in franchigia da dazi e tasse all’importazione merci assolutamente prive di carattere commerciale e il cui valore globale non supera i 75 DSP. Tale importo potrà tuttavia essere ridotto per le persone che non hanno raggiunto un’età determi- nata o che attraversano la frontiera frequentemente, o che hanno soggiornato al di fuori del Paese per meno di 24 ore.
1.18 Norma
I residenti di ritorno nel loro Paese sono autorizzati a reimportare in franchigia di dazio e tasse all’importazione i loro effetti personali e i loro mezzi di trasporto a uso privato che hanno precedentemente esportato alla partenza dal Paese e che vi si trovavano in libera circolazione.
1.19 Norma
La dogana non esige documenti doganali o di garanzia per l’ammissione temporanea degli effetti personali dei non residenti, salvo nel caso in cui: – il valore o la loro quantità eccede i limiti di franchigia fissati dalla legisla- zione nazionale; o – la dogana reputa che rappresentano un rischio per il tesoro pubblico.
1.20 Norma
Oltre agli abiti, agli articoli da toeletta e agli altri oggetti aventi manifestamente carattere personale, sono considerati effetti personali i seguenti oggetti: – gioielli personali; – apparecchi fotografici e cineprese con una quantità ragionevole di pellicole, cassette e accessori;
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– proiettori portatili di diapositive o di pellicole e relativi accessori, insieme a una quantità ragionevole di diapositive o di pellicole; – binocoli; – strumenti musicali portatili; – apparecchi portatili di riproduzione del suono, compresi i magnetofoni, i let- tori CD portatili e i dittafoni, con relativi dischi e cassette; – apparecchi radioriceventi portatili; – telefoni cellulari o mobili; – televisori portatili; – macchine da scrivere portatili; – PC portatili e accessori; – calcolatrici portatili; – carrozzelle; – sedie a rotelle per invalidi; – apparecchi ed attrezzature sportive.
1.21 Norma
Qualora sia necessario depositare una dichiarazione di ammissione temporanea per gli effetti personali dei non residenti, il termine d’ammissione temporanea è deter- minato tenendo conto della durata del soggiorno del viaggiatore nel Paese, ma non può eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legislazione nazionale.
1.22 Norma
A richiesta del viaggiatore, e per motivi ritenuti validi dalla dogana, si può prorogare il periodo di ammissione temporanea inizialmente fissato per gli effetti personali di un non residente, senza potere eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legisla- zione nazionale.
1.23 Norma
I non residenti beneficiano dell’ammissione temporanea per quanto riguarda i loro mezzi trasporto ad uso privato.
1.24 Norma
Il carburante contenuto nei serbatoi di cui è normalmente provvisto il mezzo di trasporto a uso privato è ammesso in franchigia dei dazi e tasse all’importazione.
1.25 Norma
Le agevolazioni accordate per i mezzi di trasporto ad uso privato si applicano ai mezzi di trasporto appartenenti ai non residenti, presi a noleggio o in prestito, sia che arrivino contemporaneamente al viaggiatore sia che vengano introdotti prima o dopo il suo arrivo.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
1.26 Pratica raccomandata
La dogana non deve richiedere né documenti doganali né garanzie per l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ad uso privato dei non residenti.
1.27 Pratica raccomandata
Qualora siano richiesti documenti doganali o garanzie, per l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ad uso privato dei non residenti, la dogana deve accettare le garanzie e i documenti internazionali uniformati.
1.28 Norma
Qualora sia necessario depositare una dichiarazione di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto ad uso privato dei non residenti, il periodo di ammissione tempo- ranea è determinato in considerazione della durata del soggiorno del viaggiatore nel Paese senza che esso possa eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legislazione nazionale.
1.29 Norma
A richiesta della persona interessata, e per motivi ritenuti validi, la dogana può prorogare il periodo di ammissione temporanea inizialmente fissato per il mezzo di trasporto a uso privato dei non residenti senza che esso possa eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legislazione nazionale.
1.30 Norma
I pezzi di ricambio necessari per riparare un mezzo di trasporto ad uso privato che si trova temporaneamente nel Paese beneficiano dell’ammissione temporanea.
Riesportazione
1.31 Norma
La dogana autorizza la riesportazione delle merci in ammissione temporanea di non residenti da un ufficio diverso da quello d’importazione.
1.32 Norma
La dogana non deve esigere dai non residenti la riesportazione dei loro mezzi di trasporto ad uso privato o dei loro effetti personali che sono stati gravemente dan- neggiati o distrutti in seguito ad incidente o a forza maggiore.
Partenza
1.33 Norma
Le formalità doganali applicabili ai viaggiatori che lasciano il Paese devono essere più semplici possibile.
1.34 Norma
I viaggiatori sono autorizzati ad esportare merci a fini commerciali, purché si con- formino alle formalità necessarie e paghino dazi e tasse all’esportazione eventual- mente esigibili.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
1.35 Norma
A richiesta di un residente che lascia il Paese, la dogana prende le necessarie misure di identificazione per taluni articoli, nella misura in cui detta formalità può facili- tarne la reimportazione in franchigia.
1.36 Norma
Per quanto concerne gli effetti personali e i mezzi di trasporto a uso privato apparte- nenti ai residenti che lasciano il Paese, la dogana esige un documento d’esportazione temporanea solo in casi eccezionali.
1.37 Pratica raccomandata
Se la garanzia è stata costituita da deposito in denaro, il rimborso della garanzia deve poter essere effettuato dall’ufficio di riesportazione, anche se è diverso da quello d’entrata.
Viaggiatori in transito
1.38 Norma
I viaggiatori in transito che non lasciano la zona di transito non sono soggetti ad alcun controllo doganale. Tale disposizione non impedisce alla dogana di esercitare una vigilanza generale nelle zone di transito e di prendere le misure necessarie qualora si sospetti un’infrazione doganale.
Informazioni concernenti le agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori
1.39 Pratica raccomandata
Le informazioni relative alle agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori devono essere stampate nelle lingue ufficiali del Paese, e in qualsiasi altra lingua ritenuta utile.
Capitolo 2 Traffico postale Definizioni Ai fini del presente Capitolo s’intende: F1./E1. per «CN22/23», i moduli speciali di dichiarazione applicabili agli invii postali e descritti negli Atti dell’Unione postale universale attualmente in vigore; F2./E3. per «invii postali», gli invii della posta-lettere e i pacchi portati dai servizi postali o per conto di questi ultimi nel modo descritto negli atti dell’Unione postale universale attualmente in vigore; F3./E2. per «formalità doganali applicabili agli invii postali», tutte le operazioni da svolgere dalla parte interessata e dalla dogana in materia di traffico postale;
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
F4./E5. per «Unione postale universale», l’organizzazione intergovernativa fondata nel 1874 dal Trattato di Berna sotto il nome di «Unione gene- rale delle poste», che nel 1878 assunse la denominazione di «Unione postale universale (UPU)» e che, dal 1948, è un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite; F5./E4. per «servizio postale», l’organismo pubblico o privato abilitato dal governo a fornire servizi internazionali retti dagli Atti dell’Unione postale universale attualmente in vigore.
Principi
2.1 Norma
Le formalità doganali applicabili agli invii postali sono disciplinate dalle disposi- zioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
2.2 Norma
La legislazione nazionale precisa le responsabilità e gli obblighi rispettivi della dogana e del servizio postale per quanto concerne il trattamento doganale degli invii postali.
Sdoganamento degli invii postali
2.3 Norma
Gli invii postali sono sdoganati al più presto possibile. a) Situazione delle merci nei confronti della dogana
2.4 Norma
L’esportazione di merci negli invii postali è autorizzata, tanto nel caso in cui le merci si trovino in libera circolazione oppure sotto regime doganale.
2.5 Norma
L’importazione delle merci in invii postali è autorizzata, tanto nel caso in cui le merci siano destinate a essere sdoganate per essere immesse in consumo oppure per essere poste sotto un altro regime doganale. b) Presentazione alla dogana
2.6 Norma
La dogana designa al servizio postale gli invii che devono essere presentati ai fini del controllo e le modalità di questa presentazione.
2.7 Norma
La dogana non esige che gli invii postali le siano presentati ai fini del controllo, salvo se:
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
– contengono delle merci la cui esportazione deve essere attestata; – contengono delle merci assoggettate a proibizioni o restrizioni all’esporta- zione o passibili di dazi e tasse all’esportazione; – contengono delle merci d’un valore superiore a un importo fissato dalla legi- slazione nazionale; oppure – se gli invii sono scelti per sondaggio o per campionatura, allo scopo di esse- re sottoposti a un controllo della dogana.
2.8 Pratica raccomandata
La dogana non deve, di norma, esigere la presentazione degli invii postali importati che appartengono alle categorie seguenti: a) le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali; b) le opere per non vedenti; c) gli stampati non passibili di dazi e tasse all’importazione. c) Sdoganamento tramite i moduli CN22 o CN23 o di una dichiarazione delle merci
2.9 Norma
Allorquando tutte le informazioni richieste dalla dogana figurano sul modulo CN22 o CN23 e sui documenti giustificativi, il modulo CN22 o CN23 costituisce la dichia- razione delle merci, salvo che nei casi seguenti: – le merci di un valore superiore all’importo fissato dalla legislazione nazio- nale; – le merci assoggettate a proibizioni o restrizioni o passibili di dazi e tasse all’esportazione; – le merci di cui l’esportazione deve essere attestata; – le merci importate destinate a essere immesse sotto un altro regime doganale diverso dall’immissione in consumo. In questi casi è richiesta una dichiarazione distinta di merci.
Invii postali in transito
2.10 Norma
Le formalità doganali non sono applicabili agli invii postali in transito.
Copertura dei dazi e delle tasse
2.11 Norma
La dogana prevede disposizioni le più semplici possibili per la copertura dei dazi e delle tasse applicabili alle merci contenute negli invii postali.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Capitolo 5 Invii di soccorso Definizione Ai fini del presente Capitolo s’intende: F1./E1. per «invii di soccorso», – le merci, compresi i veicoli o altri mezzi di trasporto, le derrate alimentari, i medicamenti, i vestiti, le coperte, le tende, le case prefabbricate, il materiale di purificazione o d’immagazzinamento dell’acqua o altre merci di prima necessità portate per aiutare le vittime di catastrofi; e – tutto il materiale, i veicoli e altri mezzi di trasporto, gli animali addestrati a scopi particolari, i viveri, le forniture, gli effetti perso- nali e altre merci destinate al personale di soccorso per permetter- gli di portare a termine la missione o d’aiutarlo a vivere e lavorare durante la durata della sua missione nel Paese colpito dalla cata- strofe. Principi
5.1 Norme
Le sdoganamento degli invii di soccorso è disciplinato dalle disposizioni del presen- te Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
5.2 Norma
Lo sdoganamento degli invii di soccorso per l’esportazione, il transito, l’ammissione temporanea e l’importazione deve essere effettuato con priorità.
Campo d’applicazione
5.3 Norma
In caso d’invii di soccorso, la dogana prevede: – il deposito di una dichiarazione di merci semplificata, provvisoria o incom- pleta, con riserva che la dichiarazione venga completata in un termine sta- bilito; – il deposito, la registrazione e l’esame della dichiarazione delle merci e dei documenti accompagnatori prima dell’arrivo delle merci e la revoca all’arrivo di questi ultimi; – lo sdoganamento al di fuori delle ore d’apertura fissate dall’amministrazione o in un luogo diverso dall’ufficio doganale, rinunciando alla percezione dei tributi normalmente dovuti in tale contesto; e – la verifica delle merci o il prelevamento di campioni, o le due cose alla vol- ta, unicamente in circostanze eccezionali.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
5.4 Pratica raccomandata
Lo sdoganamento di invii di soccorso deve essere accordato a prescindere dal Paese d’origine, dalla provenienza o dalla destinazione delle merci.
5.5 Pratica raccomandata
Trattandosi d’invii di soccorso, si deve aver rinunciato alle applicazioni dei divieti o delle restrizioni di carattere economico all’esportazione come pure alla riscossione di dazi e tasse all’esportazione che sarebbero normalmente esigibili.
5.6 Pratica raccomandata
Gli invii di soccorso che costituiscono un dono indirizzato a un organismo autoriz- zato e sono destinati a essere utilizzati o a essere distribuiti gratuitamente da questo organismo o sotto il suo controllo devono essere ammessi in franchigia di dazi e tasse all’importazione e liberi da ogni divieto o restrizione di carattere economico all’importazione.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Allegato specifico K
Origine
Capitolo 1 Regole d’origine Definizioni Ai fini del presente Capitolo s’intende: F1./E3. per «criterio della trasformazione sostanziale», il criterio secondo il quale l’origine delle merci viene determinata considerando come Paese di origine quello in cui è stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale giudicata sufficiente per conferire alle merci il proprio carattere essenziale; F2./E1. per «Paese d’origine delle merci» il Paese nel quale le merci sono state prodotte o fabbricate, secondo i criteri stabiliti per l’applicazione della tariffa doganale, per le restrizioni quantitative, nonché per qualsiasi altra misura connessa con gli scambi; F3./E2. per «regole d’origine», le disposizioni specifiche applicate da un Paese per determinare l’origine delle merci e derivanti da principi fissati dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali («criteri d’origine»).
Principio
1.1 Norma
Le regole d’origine necessarie per l’attuazione delle misure della cui applicazione è responsabile la dogana, sia all’importazione sia all’esportazione, sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Regole d’origine
1.2 Norma
Le merci interamente prodotte in un determinato Paese sono considerate originarie di tale Paese. Si considerano interamente ottenuti in un determinato Paese soltanto: a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo, dalle sue acque territoriali o dal fondo dei suoi mari o oceani; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali viventi in tale Paese; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi di tale Paese;
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
g) le merci ottenute a bordo di navi officina di tale Paese, utilizzando esclusi- vamente i prodotti di cui alla lettera f); h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situati al di fuori delle acque territoriali, a condizione che tale Paese eserciti per lo sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; ij) i rottami e i residui provenienti da operazioni di trasformazione o di lavora- zione, nonché gli articoli fuori uso raccolti in tale Paese e che possano ser- vire soltanto al recupero di materie prime; k) le merci ottenute in tale Paese esclusivamente dai prodotti di cui alle lettere da a) a ij).
1.3 Pratica raccomandata
Qualora due o più Paesi intervengono nella produzione di una merce, l’origine di quest’ultima deve essere determinata in base al criterio della trasformazione sostan- ziale.
1.4 Pratica raccomandata
Per l’applicazione del criterio della trasformazione sostanziale, si deve fare appello alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codifi- cazione delle merci.
1.5 Pratica raccomandata
Quando il criterio della trasformazione sostanziale è espresso mediante la regola della percentuale ad valorem, i valori da prendere in considerazione devono essere: – per i prodotti importati, il valore in dogana all’importazione oppure, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo accertabile pagato per tali prodotti sul territorio del Paese in cui è stata effettuata la fabbricazione, oppure – per le merci prodotte, il prezzo franco fabbrica, ovvero il prezzo all’esporta- zione, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.
1.6 Pratica raccomandata
Non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, e in particolare le operazioni che com- prendono esclusivamente uno o più dei seguenti elementi: a) manipolazioni necessarie per assicurare la conservazione delle merci durante il trasporto o il magazzinaggio; b) manipolazioni dirette a migliorare la presentazione o la qualità commerciale dei prodotti o a condizionarli per il trasporto, come l’apertura dei colli, l’estrazione del contenuto e la suddivisione per voce doganale, il ricondizio- namento dei colli; c) semplici operazioni di montaggio;
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
d) miscugli di merci di origine diversa, purché le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate.
Casi particolari di attribuzione dell’origine
1.7 Pratica raccomandata
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi destinati ad essere utilizzati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo, purché siano importati e normalmente venduti insieme con esso e corrispondano per tipo e nume- ro alla sua normale attrezzatura.
1.8 Pratica raccomandata
Su richiesta dell’importatore, vengono considerati come un solo e medesimo articolo ai fini della determinazione dell’origine gli articoli smontati o non montati che sono importati mediante più spedizioni, in quanto per ragioni di trasporto o di produzione non possono essere importati mediante un’unica spedizione.
1.9 Pratica raccomandata
Ai fini della determinazione dell’origine, gli imballaggi sono considerati della stessa origine delle merci che contengono, a meno che la legislazione nazionale del Paese di importazione non esiga che gli imballaggi siano dichiarati separatamente a scopi tariffari, nel qual caso la loro origine viene determinata a prescindere da quella delle merci.
1.10 Pratica raccomandata
Ai fini della determinazione dell’origine delle merci, quando gli imballaggi sono considerati della stessa origine di queste ultime, devono essere presi in considera- zione, segnatamente nel caso in cui venga applicato il metodo della percentuale, soltanto gli imballaggi nei quali le merci sono solitamente vendute al minuto.
1.11 Norma
Ai fini della determinazione dell’origine delle merci, non si tiene conto dell’origine dei prodotti energetici, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature utilizzati durante la trasformazione o la lavorazione delle merci.
Regola del trasporto diretto
1.12 Pratica raccomandata
Qualora siano previste disposizioni che impongono il trasporto diretto delle merci dal Paese di origine, devono essere accordate deroghe, in particolare per ragioni geografiche (ad esempio, nel caso di Paesi privi di sbocco diretto al mare), e nel caso delle merci che rimangono sotto il controllo della dogana nei Paesi terzi (ad esem- pio, nel caso di merci esposte in fiere o esposizioni ovvero collocate in depositi doganali).
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Informazioni sulle regole di origine
1.13 Norma
Le modifiche apportate alle regole di origine o alle loro modalità di applicazione entrano in vigore soltanto alla scadenza di un termine adeguato, per dare agli inte- ressati, sia sui mercati di esportazione sia nei Paesi fornitori, la possibilità di tenere conto delle nuove disposizioni applicabili.
Capitolo 2 Prove documentarie dell’origine Definizioni Ai fini del presente Capitolo s’intende: F1./E5. per «certificato di denominazione regionale», un certificato redatto secondo le regole stabilite da un’autorità o da un organismo ricono- sciuto e attestante che le merci che ivi figurano possono beneficiare di una denominazione propria di una determinata regione (ad esempio, vini di Champagne, Porto, formaggio Parmigiano, ecc.); F2./E1. per «certificato di origine», un modulo specifico che consente l’identi- ficazione delle merci e nel quale l’autorità o l’organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell’esportatore o di altra persona competente; F3./E2. per «dichiarazione certificata di origine», una «dichiarazione di origine» certificata da un’autorità o da un organismo abilitato a farlo; F4./E3. per «dichiarazione di origine», un’appropriata dichiarazione riguardante l’origine delle merci, che il fabbricante, il produttore, il fornitore, l’esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commer- ciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell’esporta- zione; F5./E4. per «prova documentaria dell’origine», un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine.
Principio
2.1 Norma
Le condizioni alle quali vengono richieste, stabilite e rilasciate le prove documenta- rie relative all’origine delle merci sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.
Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009
Caso di esigibilità di prove documentarie dell’origine
2.2 Pratica raccomandata
Una prova documentaria dell’origine può essere richiesta soltanto quando è necessa- ria per l’applicazione di dazi doganali preferenziali, di misure economiche o com- merciali adottate unilateralmente, bilateralmente o multilateralmente ovvero di misure di ordine pubblico o sanitario.
2.3 Pratica raccomandata
Una prova documentaria dell’origine non deve essere richiesta nei casi seguenti: a) merci oggetto di piccole spedizioni dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni di carattere non commerciale e il valore globale dell’importazione non sia superiore a un importo di almeno 100 dollari USA; b) merci oggetto di spedizioni commerciali, il cui valore globale non sia supe- riore a un importo di almeno 60 dollari USA; c) merci in ammissione temporanea; d) merci trasportate in regime di transito doganale; e) merci accompagnate da un certificato di denominazione regionale, nonché talune merci specifiche, qualora le condizioni imposte ai Paesi fornitori nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali relativi a tali merci consentano di non esigere una prova documentaria. Qualora più spedizioni di cui alle lettere a) o b) del punto precedente siano inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario dal medesimo speditore, il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale.
2.4 Pratica raccomandata
Qualora le regole relative all’esigibilità di prove documentarie dell’origine sono state stabilite unilateralmente, esse devono essere riesaminate almeno ogni tre anni, per verificare se esse, tenuto conto dell’evoluzione delle condizioni economiche e commerciali che le hanno determinate, sono ancora valide.
2.5 Pratica raccomandata
Le prove documentarie fornite dalle autorità competenti del Paese di origine possono essere richieste solo nei casi in cui la dogana del Paese di importazione ha sospetti di frode.
Casi di applicazione e forme dei vari tipi di prove documentarie dell’origine a) Certificato di origine
Forma e contenuto
2.6 Pratica raccomandata
Quando le Parti contraenti riprendono in esame i moduli attualmente in uso o elabo- rano nuovi modelli di certificato d’origine, possono utilizzare il modello di formula-
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rio che figura nell’appendice I del presente Capitolo, conformemente alle note di cui all’appendice II e tenendo conto delle regole di cui all’appendice III. Le Parti contraenti che avessero adeguato i propri modelli di certificato d’origine al modello che figura nell’appendice I del presente Capitolo dovrebbero notificarlo al Segretario generale del Consiglio.
Lingue da utilizzare
2.7 Pratica raccomandata
I moduli dei certificati d’origine devono essere stampati nella lingua (o nelle lingue) scelta (e) dal Paese di esportazione e, qualora tale lingua (o tali lingue) non sia (siano) né il francese né l’inglese, essi devono essere stampati anche in francese o in inglese.
2.8 Pratica raccomandata
Quando la lingua utilizzata per compilare il certificato d’origine è diversa da quella (e) del Paese d’importazione, le autorità doganali di questo Paese non dovrebbero esigere sistematicamente una traduzione dei dati che figurano nel certificato d’origine.
Autorità o organismi abilitati a fornire i certificati d’origine
2.9 Norma
Le Parti contraenti che accettano il presente Capitolo devono indicare, nella notifica d’accettazione oppure successivamente, quali siano le autorità o gli organismi abili- tati a rilasciare i certificati d’origine.
2.10 Pratica raccomandata
Quando le merci non vengono importate direttamente dal Paese d’origine ma sono inoltrate attraverso un Paese terzo, la compilazione dei certificati d’origine dovrebbe essere effettuata dalle autorità o dagli organismi abilitati a rilasciarli in quel Paese terzo sulla base di un certificato d’origine precedentemente rilasciato nel Paese d’origine delle merci.
2.11 Pratica raccomandata
Le autorità o organismi abilitati a rilasciare i certificati d’origine devono conservare, per un periodo di almeno due anni, le domande o copie per il controllo relative ai certificati d’origine da essi rilasciati. b) Prove documentarie diverse dal certificato d’origine
2.12 Pratica raccomandata
Qualora sia richiesta una prova documentaria dell’origine, si deve accettare una dichiarazione d’origine nei seguenti casi: a) merci oggetto di piccole spedizioni, dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni di carattere non commerciale e il valore globale dell’importazione non sia superiore a un importo di alme- no 500 dollari USA;
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b) merci oggetto di spedizioni commerciali, il cui valore globale non sia supe- riore a un importo di almeno 300 dollari USA. Qualora più spedizioni di cui alle lettere a) o b) del punto precedente sono inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario del medesimo speditore, il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale.
Sanzioni
2.13 Norma
Sono previste sanzioni contro ogni persona che rediga o faccia redigere un docu- mento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere una prova documentaria dell’origine.
Capitolo 3 Controllo delle prove documentarie dell’origine Definizioni Ai fini del presente Capitolo s’intende: F1./E1. per «certificato di origine», un modulo specifico che consente l’identifi- cazione delle merci e nel quale l’autorità o l’organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell’esportatore o di altra persona competente; F2./E2. per «dichiarazione certificata di origine», una «dichiarazione di origine» certificata da un’autorità o da un organismo abilitato a farlo; F3./E3. per «dichiarazione di origine», un’appropriata dichiarazione riguardante l’origine delle merci, che il fabbricante, il produttore, il fornitore, l’esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commer- ciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell’esporta- zione; F4./E4. per «prova documentaria dell’origine», un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine.
Principio
3.1 Norma
Le condizioni nelle quali si esercita l’assistenza amministrativa per il controllo delle prove documentarie dell’origine sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, nella misura in cui esse sono applicate, dalle disposizioni dell’Allegato generale.
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Reciprocità
3.2 Norma
È lasciata facoltà di non dare seguito alla richiesta all’autorità competente della Parte contraente alla quale è indirizzata una domanda nel caso in cui la Parte contra- ente stessa non sia in grado, nel caso inverso, di fornire l’assistenza domandata.
Richiesta di controllo
3.3 Pratica raccomandata
Avendo accettato il presente Capitolo, l’amministrazione delle dogane di una Parte contraente può domandare, all’autorità competente di un’altra Parte contraente che ha a sua volta accettato il presente Capitolo e sul territorio della quale è stata rila- sciata una prova documentaria di origine, di procedere al controllo di tale docu- mento: a) quando sussiste un dubbio fondato a proposito dell’autenticità del docu- mento; b) quando sussiste un dubbio fondato a proposito dell’esattezza delle informa- zioni che riporta; c) a titolo di sondaggio.
3.4 Norma
Le richieste di controllo per sondaggio che mirano alla Pratica raccomandata 3, paragrafo c) summenzionata, sono formulate come tali e vanno limitate al minimo indispensabile per assicurare il controllo adeguato.
3.5 Norma
La richiesta di controllo: a) indica i motivi sui quali l’amministrazione delle dogane richiedente si fonda per dubitare dell’autenticità del documento presentato o dell’esattezza delle informazioni ivi riportate, fatto salvo il caso in cui si tratti di una richiesta di controllo a titolo di sondaggio; b) precisa, in caso di necessità, le regole d’origine applicabili alle merci nel Paese d’importazione, nonché eventualmente gli elementi d’informazione complementari richiesti da questo Paese; c) è accompagnata dalla prova documentaria dell’origine da controllare o da una fotocopia della stessa, nonché eventualmente dei documenti quali fattu- re, corrispondenza ecc., suscettibili di facilitare il controllo.
3.6 Norma
L’autorità competente che riceve una richiesta di controllo rilasciata da una Parte contraente che ha accettato il presente Capitolo risponde a questa richiesta dopo avere proceduto lei stessa al controllo richiesto oppure affida lo svolgimento delle inchieste sia ad altre unità amministrative sia a un organo abilitato a quest’effetto.
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3.7 Norma
L’autorità contattata risponde alle domande poste dall’amministrazione delle dogane richiedente nella richiesta di controllo e fornisce tutte le altre informazioni che reputa utili.
3.8 Norma
Le richieste di controllo devono ricevere risposta entro un termine massimo di sei mesi. Quando l’autorità richiesta non è in grado di rispondere entro un termine di sei mesi, essa informa la dogana richiedente.
3.9 Norma
La richiesta di controllo deve essere fatta in un termine determinato che, salvo circostanze eccezionali, non dovrà sorpassare un anno a contare dalla data di presen- tazione del documento all’ufficio doganale della Parte contraente richiedente.
Ritiro della merce
3.10 Norma
La richiesta di controllo non ostacola il ritiro della merce, nella misura in cui queste merci non siano considerate oggetto di divieti o restrizioni all’importazione e che non sussista nessun sospetto di frode.
Disposizioni diverse
3.11 Norma
Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni del presente Capitolo sono considerate come confidenziali e devono essere utilizzate unicamente a scopi doganali.
3.12 Norma
I documenti che permettono d’effettuare i controlli delle prove documentarie dell’origine rilasciate dalle autorità competenti o gli organismi abilitati sono conser- vati da questi ultimi per un periodo di tempo sufficiente che non dovrebbe essere inferiore a due anni a contare dalla fornitura di tali prove.
3.13 Norma
Le Parti contraenti che accettano il presente Capitolo specificano quali sono le autorità competenti per ricevere le richieste di controllo e comunicano l’indirizzo al Segretario generale del Consiglio. Lo stesso trasmette le notifiche ricevute in tale ambito alle altre Parti contraenti che hanno accettato il presente Capitolo.
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Appendice I
1. Exporter (name, address, country 2. Number – Numéro – Nummer –
Exportateur (nom, adresse, pays) Numero Exporteur (Name, Adresse, Land) Esportatore (nome, indirizzo, Paese)
3. Consignee (name, address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN
Destinataire (nom, adresse, pays) CERTIFICAT D’ORIGINE Empfänger (Name, Adresse, Land) Destinatario (nome, indirizzo, Paese) URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICATO D’ORIGINE
4. Particulars of transport
(where required) Renseignements relatifs au transport (le cas échéant) Angaben über die Beförderung (sofern verlangt) Indicazioni relative al trasporto (se necessario)
5. Marks & Numbers: 6. Gross weight 7.
Number and kind of packages: Poids brut Description of the goods Bruttogewicht Marques et numéros: Nombre et nature des colis: Peso lordo Désignation des marchandises Zeichen und Nummern: Anzahl und Art der Packstücke: Warenbezeichnung Marchi e numeri: Numero e natura dei colli: Designazione delle merci
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8. Other information It is hereby certified that the above-
Autres renseignements mentioned goods originate in: Weitere Angaben Il est certifié par la présente que les marchandises mentionnées ci-dessus sont Altre indicazioni originaires de: Hiermit wird bescheinigt, dass die oben erwähnten Waren folgenden Ursprung haben: Con la presente si certifica che le summenzionate merci sono originarie di: …………………………………………… ……………………………………………
CERTIFYING BODY ORGANISME AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT AUSSTELLENDE BEHÖRDE ORGANISMO AUTORIZZATO A RILASCIARE IL CERTIFICATO …………………………………………… ……………………………………………
Place and date of issue Lieu et date de délivrance Ausstellungsort und -datum Luogo e data del rilascio …………………………………………… ……………………………………………
Authorised signature Signature autorisée Rechtsgültige Unterschrift Firma autorizzata Stamp – Timbre – Stempel – Timbro …………………………………………… ……………………………………………
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Appendice II
Note
1. Il certificato deve avere il formato internazionale ISO/A4 (210 × 297 mm). Il
formulario è provvisto di un margine superiore di 10 mm e di un margine sinistro di 20 mm per consentire la classificazione. La spaziatura interlineare deve corrisponde- re a multipli di 4,24 mm, mentre gli spazi trasversali devono corrispondere a multipli di 2,54 mm. La presentazione deve essere conforme al formulario tipo della CE, conformemente al modello di cui all’appendice I. Variazioni di lieve entità rispetto alle dimensioni esatte dei riquadri ecc. possono essere accettate se dovute a motivi particolari nel Paese di emissione, quali l’esistenza di sistemi di misura diversi dal sistema metrico, le caratteristiche particolari di una serie normalizzata di documenti nazionali ecc. 2. Qualora sia necessario prevedere domande di certificati d’origine, i due moduli dovrebbero essere tra loro compatibili, in modo da poter essere compilati in una sola volta. 3. I Paesi possono stabilire norme riguardanti il peso al m2 della carta da utilizzare e l’uso della filigrana per evitare falsificazioni. 4. Le istruzioni che gli utenti devono seguire per la compilazione del certificato di origine possono essere stampate sul retro del certificato stesso.
5. Qualora, in applicazione di un accordo di mutua assistenza amministrativa,
possano essere presentate domande di controllo a posteriori, uno spazio può essere previsto a tal fine sul retro del certificato.
6. Le osservazioni che seguono riguardano i riquadri che figurano sul modello di
formulario: Riquadro n. 1: La dicitura «esportatore» può essere sostituita con «speditore», «produttore», «fornitore» ecc. Riquadro n. 2: Un solo esemplare di certificato d’origine può essere contraddistin- to dalla parola «originale» posta accanto al titolo del documento. Qualora venga rilasciato un certificato d’origine per sostituire un certificato originale andato perduto, il certificato sostituivo deve essere contraddistinto dalla parola «duplicato» posta accanto al titolo del documento. Le copie di un certificato originale o di un duplicato debbono recare la dicitura «copia» accanto al titolo. Questo riquadro è altresì destinato ad accogliere il nome (logotipo, emblema ecc.) dell’autorità che rilascia il certificato. Occorre inoltre lasciare uno spazio libero per altri usi ufficiali. Riquadro n. 3: Le indicazioni previste in questo riquadro possono essere sostituite dalla dicitura «all’ordine», eventualmente seguita dal nome del Paese di destinazione.
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Riquadro n. 4: Questo riquadro può essere utilizzato per fornire indicazioni sup- plementari sul mezzo di trasporto, sull’itinerario ecc., che possono essere inserite, se necessario, anche dall’autorità che emette il certificato. Riquadro n. 5: Qualora sia necessario contrassegnare con un numero articoli differenti, questa indicazione può essere inserita preferibilmente a margine di questo riquadro, oppure all’inizio di ciascuna riga del riquadro stesso. L’espressione «marchi e numeri» può essere separata da «numero e natura dei colli» e da «designazione delle merci» con una linea verticale. In mancanza di tale linea, queste diciture dovranno essere separate da spazi sufficientemente grandi. La designazione delle merci può essere completata dal numero della voce della nomenclatura di Bruxelles applicabile, posto preferibilmente nella parte destra della colonna. Qualora siano richieste, le indicazioni relative ai criteri di origine dovranno quindi essere separate dalle altre mediante una linea verticale. Riquadro n. 6: In genere, il peso lordo dovrebbe essere sufficiente per assicurare l’identificazione delle merci. Riquadro n. 7: Questa colonna viene lasciata in bianco per ricevere le indicazioni complementari quali misurazioni o per i riferimenti ad altri docu- menti (ad esempio, fatture commerciali). Riquadri n. 6 Gli altri quantitativi che l’esportatore può indicare per facilitare e n. 7: l’identificazione delle merci possono essere indicati nell’uno e nell’altro riquadro, a seconda dei casi. Riquadro n. 8: Questa parte è riservata all’apposizione dell’attestazione dell’auto- rità competente (formulazione dell’attestazione, timbri, firme, data, luogo del rilascio, ecc.). La formulazione esatta dei testi, ecc. è lasciata alla discrezione dell’autorità che rilascia il certificato, in quanto la formulazione del modello di modulo è data soltanto a titolo di esempio. In questo riquadro può eventualmente figurare anche una dichiarazione firmata dall’esportatore (oppure del forni- tore o del fabbricante).
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Appendice III
Regole da osservare per la compilazione del certificato d’origine
Le regole da osservare per la compilazione del certificato d’origine e dell’eventuale domanda vengono lasciate, tenuto conto delle note precedenti, alla discrezione delle autorità nazionali. Tuttavia, sarebbe forse necessario assicurare l’osservanza, tra l’altro, delle seguenti disposizioni.
1. Il modulo può essere compilato con qualsiasi procedimento, purché le indi-
cazioni fornite siano indelebili e leggibili.
2. Il certificato e l’eventuale domanda non possono presentare né raschiature
né correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l’ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.
3. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati, in modo da rendere impos-
sibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Se le esigenze del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere
rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.
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