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AS 2009 1569

Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)

Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)

Modifica dell’8 aprile 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20081 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 11 Carne, preparati e prodotti a base di carne provenienti da Stati che non vietano l’uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali 1 La carne secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 26 novembre 20032 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) proveniente da Stati privi di un divieto legislativo per l’utilizzo di ormoni nella produzione di carne analogo al divieto di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera a ODAgr può essere importata soltanto se: a. si tratta di carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091,

0201.3091 o 0202.3091;

b. è destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero; e c. gli importatori e i loro acquirenti garantiscono all’Amministrazione delle dogane il rispetto di quanto disposto nella lettera b e nei capoversi 4–6 con un vincolo d’impiego; la procedura e i controlli sono retti per analogia dagli articoli 2 lettera c, 6–8 e 23–25 dell’ordinanza del DFE del 4 aprile 20073 sulle agevolazioni doganali. 2 La carne può essere importata esclusivamente attraverso i posti d’ispezione fron- talieri degli aeroporti di Zurigo e Ginevra. 3 Al momento dell’arrivo le partite di carne devono recare dichiarazioni sugli imbal- laggi secondo gli articoli 3 e 5 ODAgr in una delle lingue ufficiali o in inglese. 4 Al più tardi nella prima azienda di destinazione si deve apporre su ogni imballag- gio contenente carne la dichiarazione secondo gli articoli 3 e 5 ODAgr in una delle lingue ufficiali.

2009-0315 1569

Importazione e transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi RU 2009

5 Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione delle carni di cui al capoverso 1 possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da parte di aziende di vendita al dettaglio. Le parti e le sezioni di carne devono recare dichiara- zioni secondo il capoverso 4. 6 La carne può essere trasformata in preparati e prodotti a base di carne soltanto se tali prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio.

7 Le parti e le sezioni che non sono utilizzate secondo i capoversi 5 e 6 devono

essere eliminate come materiale della categoria III conformemente all’ordinanza del 23 giugno 20044 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

8 La carne importata secondo il capoverso 1 non può transitare in Stati membri

dell’Unione europea. 9 I capoversi 1–8 non si applicano alle partite alle quali è allegato un certificato riconosciuto dalla Comunità europea. 10 I preparati e i prodotti a base di carne provenienti da Paesi privi di un divieto legislativo per l’utilizzo di ormoni nella produzione di carne analogo al divieto di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera a ODAgr possono essere importati soltanto se alla partita è allegato un certificato riconosciuto dalla Comunità europea.

Art. 15 cpv. 1 1 Il DFE stabilisce le condizioni per l’importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

Titolo prima dell’art. 20

Sezione 4: Depositi doganali, depositi franchi doganali ed operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo

Art. 20

1 Nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali del territorio

d’importazione possono essere immagazzinate soltanto le partite che sono state controllate e rilasciate dal servizio veterinario di confine. Queste partite possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine. 2 Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell’Unione euro- pea, si applica l’articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre

4 RS 916.441.22

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19975 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. 3 Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera a della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 e domiciliato nell’Unione europea si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.

Art. 27 cpv. 1 e 2 1 Gli uffici doganali confiscano le partite di cui agli articoli 15 e 16 non conformi alle disposizioni dell’allegato 4 dell’ordinanza del DFE del 16 maggio 20076 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali. 2 L’UFV provvede all’eliminazione delle partite confiscate secondo le disposizioni

II L’allegato 1 è abrogato.

III

Modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 4 aprile 20078 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane è modificata come segue: Appendice n. 7, titolo

7 Merci fruenti di un’agevolazione doganale secondo il

loro impiego e di un’agevolazione fiscale in materia di imposizione degli oli minerali e della tassazione sulla base di un vincolo d’impegno

IV La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.

8 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

6 RS 916.443.106 7 RS 916.441.22 8 RS 631.035

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