AS 2009 6189
Ordinanza sulla geoinformazione
Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione è modificata come segue:
Art. 42a Organizzazioni internazionali
1 Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di
diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità. 2 Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un’indennità.
Art. 43 Campo di applicazione della sezione 1 La presente sezione si applica a tutte le decisioni e a tutti i servizi per i quali sono riscossi emolumenti conformemente alla presente ordinanza. 2 La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.
Art. 43a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emo- lumenti.
Art. 44 Calcolo dell’emolumento
1 L’emolumento per l’utilizzazione di geodati di base si compone:
a. dell’emolumento di base, dedotti gli eventuali sconti (art. 45–45c); b. dei costi di approntamento fissi; c. dei costi di approntamento variabili; d. dei costi di trasporto.
2009-1585 6189
Ordinanza sulla geoinformazione RU 2009
2 L’emolumento di base è calcolato come segue:
a. in caso di utilizzazione per uso privato: moltiplicando il numero di unità di informazione consegnate per l’aliquota conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento; b. in caso di utilizzazione commerciale: moltiplicando il numero di unità di informazione impiegate nel prodotto finale per l’aliquota conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento e per il numero dei prodotti ceduti nell’ambito dell’utilizzazione commerciale. 3 Chi utilizza geodati di base a scopi commerciali è tenuto al pagamento dell’emo- lumento di base per l’utilizzazione commerciale indipendentemente dal fatto che i geodati di base impiegati siano stati ottenuti presso l’Ufficio federale competente o presso terzi. 4 Chi è titolare di un’autorizzazione all’utilizzazione commerciale e non presenta un prodotto finale entro 12 mesi o entro un termine più lungo convenuto per contratto è tenuto al pagamento dell’emolumento di base conformemente al capoverso 2 let- tera a.
Art. 45 Sconti 1 Nelle tariffe degli emolumenti del Dipartimento possono essere previsti sconti in base: a. all’intensità dell’utilizzazione; b. alla durata dell’utilizzazione; c. a un particolare genere di utilizzazione; d. alla quantità di unità di informazione; e. alla cifra d’affari.
2 Gli sconti sono calcolati moltiplicando l’emolumento di base per un fattore di
sconto. Possono essere cumulati, tranne in presenza di diversi sconti in base a diversi generi particolari di utilizzazione.
Art. 45a Sconti in caso di utilizzazione per uso privato 1 Se la funzionalità o l’utilizzabilità dei geodati di base è ridotta a causa dell’inten- sità della loro utilizzazione per uso privato o in seguito a una loro trasformazione, è concesso uno sconto.
2 Per gli abbonati è applicato un fattore di sconto particolare.
Art. 45b Sconti in caso di utilizzazione commerciale 1 Se, nel prodotto finale, la rilevanza, la funzionalità o l’utilizzabilità dei geodati di base è ridotta a causa dell’intensità della loro utilizzazione commerciale o in seguito a una loro trasformazione, è concesso uno sconto.
6190
Ordinanza sulla geoinformazione RU 2009
2 Per i seguenti generi particolari di utilizzazione commerciale sono applicabili i fattori di sconto indicati qui di seguito. L’utente: a. è un’istituzione o un’organizzazione di utilità pubblica esentata dall’obbligo fiscale e utilizza i dati nel quadro delle proprie attività statutarie: 0,5; b. è un istituto d'insegnamento statale o riconosciuto dallo Stato e utilizza i dati nel quadro del proprio mandato di formazione: 0,5; c. utilizza i dati esclusivamente per rivenderli: da 0,5 a 0,7; d. utilizza i dati in mezzi didattici: 0,5; e. utilizza i dati per trasmetterli ad abbonati: 0,3.
Art. 45c Sconti in base alla quantità e alla cifra d’affari
1 Sono concessi sconti di quantità in base:
a. al numero di unità di informazione; b. all’entità della tiratura; c. al numero di transazioni. 2 Per la rivendita di prodotti editoriali è concesso uno sconto sulla cifra d’affari in base alla cifra d’affari per anno civile.
3 Gli sconti giusta il capoverso 1 lettere a e c non possono essere cumulati.
Art. 45d Costi di approntamento fissi Per indennizzare i costi di approntamento fissi sono riscossi i seguenti emolumenti: a. approntamento fuori rete (offline) in forma analogica o digitale: 50 franchi al massimo per ogni ordinazione pervenuta; b. approntamento in rete (online) in forma digitale: 30 franchi al massimo per ogni ordinazione pervenuta o 3000 franchi al massimo l’anno per ogni colle- gamento.
Art. 45e Costi di approntamento variabili 1 Per indennizzare i costi di approntamento variabili sono riscossi, in caso di appron- tamento fuori rete (offline), i seguenti emolumenti: a. supporto di dati analogico o digitale: prezzo di fabbricazione per unità; b. scrittura dei dati sul supporto di dati: 20–500 franchi per unità; c. imballaggio e spedizione: 5–25 franchi per unità di spedizione. 2 Per indennizzare i costi di approntamento variabili è riscosso, in caso di appronta- mento in rete (online), un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.
6191
Ordinanza sulla geoinformazione RU 2009
3 Con gli abbonati e con gli utenti commerciali può essere convenuto per contratto un emolumento forfettario per un numero determinato o illimitato di unità di infor- mazione o di utilizzazioni di un geoservizio.
Art. 45f Costi di trasporto 1 Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera.
2 Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l’ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi.
Art. 46 Emolumenti forfettari
1 Sono riscossi emolumenti forfettari per:
a. carte e atlanti analogici; b. casi particolari di pubblicazione di geodati di base; c. software; d. rapporti e studi; e. l’elenco ufficiale delle località; f. prestazioni ufficiali di raccolte e di servizi d’informazione geologica; g. modifiche di autorizzazioni e licenze; h. la procedura per l’autorizzazione a posteriori (art. 27); i. la decisione di distruzione o di confisca (art. 33).
2 Oltre all’emolumento forfettario sono riscossi:
a. i costi di approntamento fissi conformemente all’articolo 45d; b. i costi di imballaggio e i costi di spedizione conformemente all’articolo 45e capoverso 1 lettera c; c. i costi di trasporto conformemente all’articolo 45f.
3 Le rimanenti disposizioni degli articoli 44–45f non sono applicabili.
Art. 46a Tariffe degli emolumenti Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Nel quadro delle tariffe degli emolumenti, esso stabilisce le aliquote per l’emolumento di base, i fattori di sconto, i costi di approntamento e gli emolumenti forfettari.
Art. 53a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2009 1 Alle procedure di autorizzazione pendenti sono applicabili i disciplinamenti sugli emolumenti vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica. 2 I rimanenti contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e concernenti l’utilizzazione di geodati di base, l’utilizzazione di geoservizi
6192
Ordinanza sulla geoinformazione RU 2009
e i pertinenti emolumenti da versare sono efficaci sino alla fine della durata conve- nuta, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2014.
II Sono abrogate le seguenti ordinanze:
1. l’ordinanza del 9 settembre 19983 sulla riproduzione di dati della misura-
zione ufficiale;
2. l’ordinanza del 24 maggio 19954 sull’utilizzazione delle carte federali;
3. l’ordinanza del DFGP del 9 settembre 19985 sulla riproduzione di dati della
misurazione ufficiale;
4. l’ordinanza del 1° settembre 19386 concernente la consegna e la vendita
delle nuove carte nazionali;
5. l'ordinanza del 3 luglio 20017 sugli emolumenti dell'Ufficio federale delle
acque e della geologia.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RU 1998 2141, 2008 2871 4 RU 1995 2614, 2001 1643, 2003 4183, 2008 2871 5 RU 1998 2149 6 RU 54 447, 2008 2871 7 RU 2001 2133, 2003 3677, 2006 4705 4889
6193
Ordinanza sulla geoinformazione RU 2009
6194