AS 2009 6549
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del 27 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 7 Prolungamento della settimana lavorativa 1 I singoli lavoratori possono essere occupati sino a undici giorni consecutivi se:
a. immediatamente dopo sono accordati loro almeno tre giorni di congedo con- secutivi; e b. la settimana di cinque giorni è rispettata nella media dell’anno civile.
2 I singoli lavoratori possono essere occupati sette giorni consecutivi se:
a. la durata del lavoro giornaliero compresa nel lavoro diurno o serale non supera nove ore; b. la durata massima della settimana lavorativa è rispettata nella media di due settimane; e c. immediatamente dopo il settimo giorno sono accordate almeno 83 ore di congedo consecutive: queste 83 ore comprendono il riposo giornaliero, il riposo compensativo per il lavoro domenicale e la semigiornata libera settimanale.
Art. 8a Servizio di picchetto 1 Nell’ambito di un servizio di picchetto, il tempo che trascorre dalla convocazione del lavoratore al suo arrivo sul luogo di lavoro (tempo d’intervento) deve durare in linea di massima almeno 30 minuti. 2 Se, per motivi impellenti, questo lasso di tempo è inferiore a 30 minuti, il lavora- tore ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento del periodo inattivo del servizio di picchetto. Per periodo inattivo si intende il tempo dedicato a
1 RS 822.112
2008-1923 6549
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un servizio di picchetto al di fuori degli interventi e del tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare. La durata effettiva dell’intervento e la durata del tragitto sono interamente considerati tempo di lavoro e si aggiungono alla compen- sazione. 3 Se, a causa del tempo d’intervento ridotto, il servizio di picchetto dev’essere effet- tuato nell’azienda, tutto il tempo di servizio è considerato tempo di lavoro. 4 Nei casi di cui ai capoversi 2 e 3 il lavoratore può essere di picchetto per al mas- simo sette giorni nello spazio di quattro settimane.
Art. 10 cpv. 2 2 Il lavoro notturno può essere compreso in uno spazio di dodici ore se è seguito da un periodo di riposo di almeno dodici ore, se è disponibile un luogo per coricarsi e se: a. la durata del lavoro è di dieci ore al massimo ed è costituita in gran parte da tempo di presenza; o b. il lavoro effettivo dura otto ore al massimo; in tal caso le dodici ore sono interamente considerate tempo di lavoro.
Art. 15 cpv. 1 1 Agli istituti ospedalieri e alle cliniche e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 7 capoverso 2,
8 capoverso 2, 8a, 9, 10 capoverso 2 e 12 capoverso 2.
Art. 16 cpv. 1 1 Alle case e agli internati e ai lavoratori in essi occupati per assistere gli ospiti si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
Art. 19a Laboratori medici Ai laboratori medici e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 2.
Art. 31 cpv. 1 e 2 1 Alle aziende di radiodiffusione e di televisione e alle persone in esse occupate per preparare, produrre, registrare e diffondere le trasmissioni si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 6, 7 capoverso 1, 8 capo- verso 1, 9, 10 capoverso 3, 11, 12 capoverso 1 e 13. 2 Gli articoli 6, 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1 sono applicabili soltanto ai lavoratori occupati in produzioni di lunga durata senza interruzione.
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Art. 35 Teatri permanenti 1 Ai teatri permanenti e alle persone in essi impiegate per la creazione artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 11, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1. 2 Alle persone impiegate per le attività necessarie agli spettacoli nonché per il servi- zio e l’assistenza agli spettatori si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 3, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1. 3 Alle persone impiegate per la creazione tecnico-artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 9, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1. Il riposo giornaliero non può essere ridotto prima o dopo un prolungamento del lavoro diurno e serale di cui all’articolo 5. 4 Alle persone di cui ai capoversi 1, 2 e 3 impiegate in tournée o in rappresentazioni fuori sede si applica l’articolo 4 capoverso 1 per la notte fino alle 03.00. 5 Sono considerate teatri permanenti le aziende che organizzano spettacoli di teatro, d’opera, d’operetta, di balletto e commedie musicali.
Art. 43 cpv. 2 2 Alle aziende per fiere e ai lavoratori in esse occupati per il montaggio e lo smon- taggio, per il servizio agli stand e alle casse nonché per la manutenzione si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1,
12 capoverso 1 e 13.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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