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AS 2010 2177

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Modifica del 19 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è del 2,5 per cento del salario giornaliero coordinato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.

19 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 837.174

2009-2698 2177

Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati RU 2010

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