AS 2010 4043
Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici
Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin)
Modifica dell’8 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeu- tici è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1bis e 2 1bis Essa si applica per analogia anche alle sperimentazioni cliniche con espianti standardizzati di cui all’articolo 3 lettera d della legge dell’8 ottobre 20042 sui trapianti, fabbricati con organi, tessuti o cellule di origine umana, compresa la tera- pia genica ex vivo nella misura in cui preveda l’impiego di siffatti espianti standar- dizzati.
2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.
8 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova