AS 2011 1415
Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS)
Ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d’origine, OROPS)
del 30 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19811 sulle preferenze tariffali; visti gli articoli 3 capoverso 2 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio
1 Le preferenze tariffali secondo l’ordinanza del 16 marzo 20073 concernente le
aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se: a. le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all’allegato 1 di detta ordinanza; b. sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3); c. all’importazione sono presentate le corrispondenti prove dell’origine (cap. 4); e d. i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove del- l’origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5). 2 I certificati d’origine sostitutivi, modulo A, impiegati quale prova dell’origine per merci che transitano per il territorio della Norvegia, della Turchia o di uno Stato membro dell’Unione europea e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che la Nor- vegia, la Turchia e gli Stati membri dell’Unione europea applichino, in materia di preferenze tariffarie a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta i certificati d’origine sostitutivi emessi dalla Svizzera.
RS 946.39
2011-0090 1415
Ordinanza sulle regole d’origine RU 2011
Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza è applicabile: a. nella Svizzera e nelle regioni incluse nel suo territorio doganale, ossia nel Principato del Liechtenstein4 e nel Comune tedesco di Büsingen am Hoch- rhein5; e b. agli scambi con i Paesi e territori beneficiari6 (designati qui appresso Paesi beneficiari).
Art. 3 Definizioni Ai fini della presente ordinanza s’intende per: a. fabbricazione: qualsiasi lavorazione o trasformazione, compreso il montag- gio o procedimenti specifici; b. materiali: ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fab- bricazione di un prodotto; c. prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulterior- mente per un altro procedimento di fabbricazione; d. merci: sia i materiali sia i prodotti; e. valore in dogana: il valore determinato conformemente all’Accordo del 15 aprile 19947 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo gene- rale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f. prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce pagato al fabbricante nell’im- presa del quale è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all’esportazione del pro- dotto; g. valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell’importazione oppure, se questo non è noto e non può essere determi- nato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in Svizzera o nel Paese beneficiario interessato; h. capitoli e posizioni: i capitoli e le posizioni (codice a quattro cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno
19838 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
(denominato nella presente ordinanza «Sistema armonizzato» o «SA»); i. classificare: il fatto di assegnare a prodotti o materiali una determinata posi- zione del Sistema armonizzato;
4 Cfr. RS 0.631.112.514
5 Cfr. RS 0.631.112.136
6 Cfr. RS 632.911, all. 1
8 RS 0.632.11
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j. invii: prodotti inviati simultaneamente da un esportatore ad un destinatario oppure trasportati dall’esportatore al destinatario con un unico documento di trasporto oppure, qualora questo mancasse, inclusi in un’unica fattura.
Capitolo 2: Prodotti d’origine Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 4 Criteri d’origine
1 Sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario i prodotti:
a. ottenuti o fabbricati interamente in questo Paese; b. ottenuti o fabbricati in questo Paese utilizzando materiali non interamente ivi ottenuti o fabbricati , sempre che questi materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell’articolo 6. 2 I prodotti originari della Svizzera sono considerati prodotti originari di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedi- menti costituiscono più di un trattamento minimo ai sensi dell’articolo 7. 3 Sono considerati prodotti originari della Svizzera i prodotti che ai sensi del capo- verso 1 sono stati ottenuti o fabbricati interamente in Svizzera oppure che vi sono stati sufficientemente lavorati o trasformati. 4 Per quanto l’Unione europea, la Norvegia e la Turchia applichino disposizioni per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo che corrispondano alle disposizioni della presente ordinanza, i prodotti d’origine dell’Unione europea9, della Norvegia10 e della Turchia di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d’origine di un Paese beneficiario se in questo Paese sono stati lavorati o trasformati e se questi procedimenti costituiscono più di un trattamen- to minimo ai sensi dell’articolo 7. 5 Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti d’origine dell’Unione europea, della Norvegia o della Turchia che sono trasportati direttamente nel Paese beneficia- rio; l’articolo 19 si applica per analogia.
6 Il capoverso 4 si applica a condizione che l’Unione europea, la Norvegia e la
Turchia concedano lo stesso trattamento per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che incorporano materiali originari della Svizzera.
9 Cfr. RS 0.632.401.021
10 Cfr. RS 0.632.315.981
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Art. 5 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati Sono considerati come interamente ottenuti o fabbricati in un Paese beneficiario o nella Svizzera: a. i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od ocea- nico; b. i prodotti vegetali ivi raccolti; c. gli animali vivi, ivi nati e allevati; d. i prodotti ivi ottenuti da animali vivi o da animali macellati ivi nati e alle- vati; e. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f. i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; g. i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare impiegando le navi battenti bandiera del Paese beneficiario o della Svizzera; h. le merci fabbricate a bordo delle navi-fabbrica battenti bandiera del Paese beneficiario o della Svizzera, utilizzando esclusivamente prodotti di cui alla lettera g; i. gli articoli usati ivi raccolti e che possono essere utilizzati esclusivamente per ricavarne materie prime; j. i cascami e i residui provenienti da processi di fabbricazione ivi effettuati; k. i prodotti estratti dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, sempre che il Paese interessato sia autorizzato esclusiva- mente a sfruttare detta parte del fondale marino; l. le merci ivi fabbricate impiegando esclusivamente prodotti di cui alle lettere a–k.
Art. 6 Lavorazione o trasformazione sufficienti 1 I materiali di cui ai capitoli 1–24 del Sistema armonizzato sono considerati suffi- cientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posi- zione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario uti- lizzato.
2 Per i prodotti di cui ai capitoli 1–24 del Sistema armonizzato figuranti nelle
colonne 1 e 2 dell’elenco dell’appendice 1, invece delle condizioni di cui al capo- verso 1 si applicano le condizioni menzionate nella colonna 3 di detto elenco. 3 I materiali non originari di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempite le condizioni di cui alle colonne 3 o 4 dell’elenco dell’appendice 1. 4 Se nella colonna 3 dell’elenco dell’appendice 1 è usata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto, il valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla trasformazione è calcolato deducendo dal prezzo franco fabbrica
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di tale prodotto il valore in dogana delle materie importate da Paesi terzi nel Paese beneficiario o nella Svizzera. 5 In deroga ai capoversi 1–3 è lecito utilizzare materie non originarie nella fab- bricazione di un determinato prodotto, sempre che il loro valore non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; sono fatti salvi i prodotti di cui ai capitoli 50–63 del Sistema armonizzato.
6 I capoversi 1–4 sono applicati fatto salvo l’articolo 7.
Art. 7 Lavorazione o trasformazione insufficienti 1 Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall’adempimento o meno dell’articolo 6 capoversi 1–4: a. trattamenti destinati a conservare lo stato della merce durante il trasporto o l’immagazzinamento; b. la scomposizione e composizione di confezioni; c. il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d. la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili; e. semplici operazioni di pittura e lucidatura; f. la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g. le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, nonché la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato; h. la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e ver- dura; i. l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; j. il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assorti- mento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k. le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l. l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m. la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n. la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti; o. il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
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p. il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a–o; q. la macellazione di animali. 2 Ai fini del capoverso 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciale, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate. Pertanto, una semplice miscela non contempla reazioni chimiche.
Art. 8 Unità da prendere in considerazione 1 L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione della presente ordinanza è lo specifico prodotto adottato come unità determinante per la classificazione secondo il Sistema armonizzato. 2 Ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il Sistema armonizzato è classi- ficato in un’unica posizione costituisce quale complesso l’unità da prendere in con- siderazione nella determinazione dell’origine. 3 Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti identici, classificati nella medesima posizione del Sistema armonizzato, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
4 Se gli imballaggi secondo la Regola generale n. 5 del Sistema armonizzato sono
classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell’origine essi sono trattati come il prodotto.
Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzi forniti insieme a un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte del suo normale equipag- giamento e sono compresi nel suo prezzo senza essere fatturati a parte sono conside- rati come formanti un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Art. 10 Assortimenti di merci 1 Gli assortimenti di merci secondo la Regola generale n. 3 del Sistema armonizzato sono considerati prodotti d’origine se tutte le parti componenti sono prodotti d’ori- gine. 2 Un assortimento di merci composto da prodotti d’origine e prodotti non d’origine è considerato tuttavia prodotto d’origine se il valore dei prodotti che non sono d’ori- gine non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell’assortimento di merci.
Art. 11 Elementi neutri Nella determinazione del carattere originario di un prodotto non è necessario esami- nare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbrica- zione:
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a. energia e combustibili; b. impianti e attrezzature; c. macchine e attrezzi; d. merci che non entrano o non sono destinate ad entrare, nella composizione finale del prodotto.
Art. 12 Separazione contabile 1 Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali svizzere possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali nella Svizzera secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un Paese beneficiario nell’ambito del cumulo bilaterale, senza che detti mate- riali debbano essere tenuti in scorte separate. 2 Le autorità doganali svizzere possono subordinare la concessione dell’autorizza- zione di cui al capoverso 1 a condizioni da essi ritenute appropriate. 3 L’autorizzazione è concessa solo se l’applicazione del metodo di cui al capoverso 1 può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari della Svizzera» è identico a quello risultante dal- l’applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte. Se autorizzato, il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore in Svizzera. 4 Il beneficiario del metodo di cui al capoverso 1 rilascia la documentazione com- provante l’origine per le quantità di prodotti che possono essere considerate origina- rie della Svizzera o ne chiede il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali svizzere, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 5 Le autorità doganali svizzere controllano il modo in cui l’autorizzazione di cui al capoverso 1 è utilizzata. Esse possono ritirare l’autorizzazione se il beneficiario: a. fa un uso comunque scorretto dell’autorizzazione, o b. non rispetta una delle altre condizioni stabilite nella presente ordinanza.
Sezione 2: Regole speciali per gruppi regionali
Art. 13 Concessione del cumulo regionale
1 La Svizzera concede il cumulo regionale a Paesi che fanno parte di un gruppo
regionale se: a. il gruppo regionale si designa come tale e presenta alla Svizzera una perti- nente domanda;
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b. il disciplinamento del commercio tra i Paesi che fanno parte del gruppo regionale corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza in materia di cumulo regionale; c. ogni Paese del gruppo regionale garantisce di rispettare le disposizioni della presente ordinanza o di provvedere al loro rispetto e di soddisfare le con- dizioni per la collaborazione amministrativa; d. il segretariato del gruppo regionale ha notificato alla Svizzera l’adempi- mento dei presupposti di cui alle lettere a–c.
2 Le merci escluse dal cumulo regionale figurano nell’appendice 5.
3 I Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale e ai quali è concesso il cumulo regionale figurano nell’appendice 6.
Art. 14 Cumulo regionale 1 I prodotti che sono interamente ottenuti o fabbricati oppure lavorati o trasformati sufficientemente in un Paese appartenente a un gruppo regionale, sono trattati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale come prodotti d’origine di questo Paese.
2 Per determinare se un prodotto fabbricato in un Paese appartenente a un gruppo
regionale è un prodotto d’origine, i materiali provenienti da altri Paesi del medesimo gruppo regionale sono equiparati ai materiali originari del Paese di fabbricazione del prodotto. 3 I materiali che pur essendo lavorati o trasformati in un Paese appartenente a un gruppo regionale non vi hanno acquisito il carattere originario, sono pure trattati in tutti i Paesi del medesimo gruppo regionale come merce di Paesi terzi.
Art. 15 Determinazione del Paese d’origine
1 Ai prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono
lavorati o trasformati in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è attribuita l’origine del Paese in cui è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, sempre che: a. il valore aggiunto conseguito in tale Paese sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti originari utilizzati provenienti da un altro Paese del gruppo regionale; e b. la lavorazione o la trasformazione ivi effettuata ecceda quelle di cui all’arti- colo 7. 2 Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la merce è considerata come prodotto d’origine del Paese del gruppo regionale i cui prodotti originari utilizzati nella lavorazione o trasformazione presentano il valore in dogana più elevato. 3 Per valore aggiunto s’intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati che sono prodotti originari di un altro Paese del gruppo regionale.
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4 I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale che sono
esportati da un altro Paese del medesimo gruppo regionale in Svizzera e che non hanno subito in questo Paese alcuna lavorazione o trasformazione conservano l’ori- gine del Paese in cui hanno acquisito il carattere di prodotti originari.
Sezione 3: Deroghe in favore dei Paesi meno sviluppati
Art. 16 1 Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie, il Dipartimento federale dell’economia può, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, autorizzare deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi meno sviluppati secondo l’allegato 1, colonne C e D dell’ordinanza del 16 marzo 200711 concernente le aliquote di dazio preferen- ziali a favore dei Paesi in sviluppo. A tal fine, il Paese beneficiario interessato pre- senta una domanda alla Svizzera.
2 Nell’esame delle domande si tiene conto in particolare:
a. dei casi in cui l’applicazione delle regole d’origine comprometterebbe sensi- bilmente o annullerebbe per un settore industriale esistente nel Paese interes- sato la possibilità di continuare le sue esportazioni in Svizzera o lo costringerebbe addirittura a cessare la sua attività; b. dei casi in cui si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un’industria potrebbero essere scoraggiati dalle regole d’origine e nei quali una deroga che favorisse l’attuazione di un programma di investimenti con- sentirebbe di conformarsi a dette regole in fasi successive; c. dell’incidenza economica e sociale che le decisioni da prendere avrebbero sul Paese beneficiario e sulla Svizzera, in particolare in materia di occupa- zione. 3 Per facilitare l’esame delle domande il Paese richiedente correda la sua domanda di una documentazione possibilmente completa. Questa contiene in particolare: a. la denominazione del prodotto finito; b. la natura e il quantitativo dei materiali originari di Paesi terzi; c. il processo di fabbricazione; d. il valore aggiunto; e. il personale impiegato nell’impresa interessata; f. il volume delle esportazioni previste nella Svizzera; g. le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime; h. la giustificazione della durata richiesta.
11 RS 632.911
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4 Per le domande di proroga di una deroga presentate da un Paese beneficiario sono applicabili per analogia i capoversi 1–3.
Capitolo 3: Requisiti territoriali
Art. 17 Principio di territorialità 1 Le condizioni di cui al capitolo 2 per l’acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione sul territorio del Paese beneficiario o della Svizzera. 2 Si considera che l’acquisizione del carattere originario è interrotta se la merce che è stata lavorata o trasformata nel Paese beneficiario o in Svizzera ha abbandonato il territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasfor- mazione siano avvenute al di fuori di questo territorio. È fatto salvo l’articolo 18. 3 Il carattere originario di un prodotto che è stato acquisito nel Paese beneficiario o in Svizzera è considerato perduto se il prodotto è esportato fuori dal territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio.
4 Sono fatti salvi gli articoli 14 e 19 capoverso 4.
Art. 18 Reimportazione di merce La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest’ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata: a. è la stessa di quella che è stata esportata; e b. nel Paese terzo o durante il trasporto non ha subito alcun trattamento oltre a quanto necessario per la sua conservazione.
Art. 19 Trasporto diretto 1 Le preferenze tariffali sono concesse soltanto se i prodotti sono trasportati diretta- mente dal Paese beneficiario interessato in Svizzera. 2 Sono reputati come trasportati direttamente dal Paese beneficiario in Svizzera o dalla Svizzera nel Paese beneficiario i prodotti che: a. durante il loro trasporto non passano per il territorio di un altro Paese; b. che formano un unico invio e sono trasportati attraverso il territorio di altri Paesi che quello beneficiario o della Svizzera, eventualmente anche con un trasbordo o un immagazzinamento provvisorio in questi Paesi, sempre che:
1. il transito attraverso questi Paesi sia giustificato da motivi geografici o
da ragioni esclusivamente tecniche,
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2. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti siano rimasti
sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in circolazione, e
3. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti abbiano subito
soltanto i trattamenti, lo scarico o il carico o l’imballaggio, non tuttavia per la vendita al minuto, necessari alla loro conservazione; c. sono stati trasportati attraverso il territorio dell’Unione europea, della Nor- vegia o della Turchia e in seguito sono totalmente o parzialmente riesportati in Svizzera o nel Paese beneficiario, sempre che nei Paesi di transito o di immagazzinamento:
1. siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in cir-
colazione, e
2. sono stati trattati o frazionati soltanto ai sensi della lettera b numero 3;
d. sono trasportati in condotte attraverso il territorio di altri Paesi che il Paese beneficiario o la Svizzera. 3 La prova dell’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c è fornita mediante la produzione alle autorità doganali competenti di: a. un unico documento giustificativo del trasporto, allestito nel Paese benefi- ciario e in base al quale il trasporto è avvenuto attraverso il Paese di transito; oppure b. un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito conte- nente:
1. una descrizione esatta della merce,
2. la data dello scaricamento e del ricaricamento dei prodotti o del loro
imbarco o del loro sbarco con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,
3. un’attestazione delle condizioni nelle quali i prodotti sono stati tenuti
nel Paese di transito; oppure c. in mancanza di tali documenti, qualsiasi altro documento probatorio. 4 I prodotti originari di un Paese appartenente ad un gruppo regionale possono essere trasportati attraverso il territorio di un altro Paese appartenente al medesimo gruppo regionale ed esservi anche lavorati o trasformati.
Art. 20 Esposizioni 1 I prodotti originari inviati da un Paese beneficiario in un altro Paese per esservi esposti e venduti in seguito per essere importati in Svizzera, beneficiano all’impor- tazione delle preferenze tariffali, sempre che tali prodotti soddisfino le condizioni per essere riconosciuti come originari del Paese beneficiario e che alle autorità doganali sia provato che: a. l’esportatore ha inviato direttamente i prodotti dal Paese beneficiario nel Paese dell’esposizione; b. l’esportatore ha venduto o ceduto in altro modo i prodotti ad un destinatario in Svizzera;
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c. i prodotti sono stati inviati in Svizzera nello stato in cui furono spediti all’esposizione; e d. dal momento in cui furono inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati a scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione. 2 Alle autorità doganali svizzere dev’essere presentato un certificato d’origine modulo A. Devono esservi indicati la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. Se necessario, può essere chiesta una prova supplementare circa la natura dei pro- dotti e le condizioni in cui sono stati esposti. 3 Il capoverso 1 è applicabile a tutte le esposizioni, fiere e manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale durante le quali i prodotti rimangono sotto sorveglianza doganale; sono eccettuate le manifestazioni private per la vendita di prodotti esteri in empori o locali commerciali.
Capitolo 4: Prove dell’origine Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 21 Prove dell’origine 1 All’importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occorre presentare alle autorità doganali svizzere: a. un certificato d’origine modulo A (appendice 2) rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; b. un certificato d’origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità doga- nali della Norvegia, della Turchia o di uno Stato membro dell’Unione euro- pea in base ad un certificato d’origine modulo A rilasciato dall’organo governativo competente del Paese beneficiario; oppure c. una dichiarazione su fattura secondo l’articolo 35. 2 All’esportazione di prodotti d’origine della Svizzera destinati ai sensi dell’arti- colo 4 capoverso 2 ad un’ulteriore lavorazione o trasformazione nel Paese beneficia- rio interessato, dev’essere presentato alle autorità doganali svizzere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (appendice 4) affinché possano vistarlo.
Art. 22 Rinuncia alla prova dell’origine 1 I prodotti originari oggetto di piccoli invii da privati a privati sono ammessi al beneficio delle preferenze tariffali senza dover produrre una prova dell’origine, sempre che si tratti d’importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e che si dichiari che soddisfano le condizioni richieste per la concessione delle preferenze tariffali; non deve sussistere alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.
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2 Sono reputate come prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni:
a. di tipo occasionale; b. che consistono esclusivamente di merci riservate all’uso personale o fami- liare dei destinatari; c. la cui natura e quantità non lasci supporre alcun motivo commerciale del- l’importazione.
3 Il valore globale di questi prodotti non deve superare 900 franchi svizzeri.
Art. 23 Discordanze e vizi di forma 1 In caso di esigue discordanze tra quanto menzionato nella prova dell’origine e i dati contenuti nei documenti presentati alle autorità doganali per l’adempimento delle formalità d’importazione, la prova dell’origine resta valida, sempre che sia debitamente stabilito che quest’ultima si riferisce ai prodotti presentati. 2 Vizi formali manifesti come errori di battitura nella prova dell’origine non impli- cano la reiezione del documento, sempre che non mettano in dubbio l’esattezza dei dati che vi sono contenuti.
Sezione 2: Certificati d’origine modulo A
Art. 24 Domanda e rilascio 1 Il certificato d’origine modulo A è rilasciato dall’organo governativo del Paese beneficiario su domanda scritta dell’esportatore o del suo rappresentante. 2 Alla domanda occorre allegare tutti i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato d’origine modulo A. 3 La casella 11 del modulo è riservata all’organo governativo competente. Quest’ul- timo vi indica la data del rilascio del certificato. La firma dev’essere autografa.
Art. 25 Compilazione del modulo
1 Il modulo dev’essere compilato completamente, in lingua francese o inglese; è
eccettuata la casella 2 la cui compilazione è facoltativa.
2 Se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a
sfera e scrivere in stampatello. 3 Il Paese d’importazione da iscrivere nella casella 12 è la Svizzera; se le altre dispo- sizioni della presente ordinanza sono soddisfatte, è ammesso anche iscrivere «Unione europea», «Norvegia» o «Turchia». La firma dell’esportatore o del suo rappresentante dev’essere autografa.
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Art. 26 Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’Unione europea, della Norvegia o della Turchia 1 Nei casi di cui all’articolo 4 capoversi 2–5 l’organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d’origine modulo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, dell’Unione europea, della Norvegia o della Turchia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura.
2 In questo caso i certificati d’origine modulo A devono recare nella casella 4
l’annotazione «CUMUL SUISSE» oppure «SWISS CUMULATION», «CUMUL UE» oppure «EU CUMULATION», «CUMUL NORVÈGE» oppure «NORWAY CUMULATION», «CUMUL TURQUIE» oppure «TURKEY CUMULATION». Qualora materiali originari della Svizzera, dell’Unione europea, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, le menzioni corrispondenti devono figurare sul certificato d’origine.
Art. 27 Autenticazione e rilascio del certificato d’origine Il certificato d’origine è autenticato dall’organo governativo competente del Paese beneficiario e rilasciato all’esportatore se: a. è compilato correttamente; b. l’organo governativo competente ha verificato il carattere originario dei pro- dotti e l’esattezza dei dati iscritti nel modulo; c. l’esportazione dei prodotti d’origine è realmente effettuata o assicurata; e d. serve quale prova per la concessione di preferenze tariffali.
Art. 28 Termine per la presentazione 1 Il certificato d’origine va presentato alle autorità doganali svizzere che procedono all’imposizione, entro 10 mesi dalla data del rilascio da parte dell’organo gover- nativo competente del Paese beneficiario. 2 Le autorità doganali svizzere possono accettare certificati d’origine presentati tar- divamente se: a. non è stato possibile rispettare i termini per cause di forza maggiore o circo- stanze straordinarie; o b. i prodotti in questione sono stati presentati loro prima della scadenza del ter- mine.
Art. 29 Rilascio a posteriori 1 Se in seguito ad errori od omissioni commessi senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell’esportazione, il certificato d’origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l’esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comuni- cazione alla Svizzera delle informazioni esigibili secondo l’articolo 44 capoverso 1.
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2 L’organo governativo competente rilascia un certificato d’origine a posteriori sol- tanto dopo aver verificato se le indicazioni figuranti nella domanda dell’esportatore corrispondono a quelle dei documenti d’esportazione e se al momento dell’esporta- zione dei prodotti non era già stato rilasciato un certificato d’origine modulo A. 3I certificati d’origine devono recare nella casella 4 la nota «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» oppure «ISSUED RETROSPECTIVELY».
Art. 30 Duplicato 1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d’origine l’esportatore può chiedere all’organo governativo competente che l’ha rilasciato un duplicato allestito in base ai documenti d’esportazione in possesso di quest’ultimo. Il duplicato deve recare nella casella 4 la nota «DUPLICATA» oppure «DUPLICATE» e portare la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. 2 Per i duplicati, il termine di cui all’articolo 28 capoverso 1 decorre dal giorno in cui è stato rilasciato il certificato originale.
Art. 31 Importazione con invii scaglionati
1 È stabilito un certificato di origine per ciascun invio.
2 Se su domanda dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere un prodotto smontato o non montato delle sezioni XVI o XVII oppure delle posizioni 7308 o 9406 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, in occasione dell’importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un unico certificato d’origine concernente tutto il prodotto.
Sezione 3: Certificati d’origine sostitutivi
Art. 32 Principio 1 Uno o più certificati d’origine modulo A possono essere sostituiti in qualsiasi momento con uno o più altri certificati d’origine modulo A, se: a. i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto vigilanza doganale; e b. i certificati d’origine sono ripartiti presso l’ufficio doganale responsabile della sorveglianza dei prodotti. 2 Possono essere rilasciati certificati d’origine sostitutivi per prodotti originari di Paesi beneficiari che sono riesportati in Norvegia, in Turchia o in un altro Stato membro dell’Unione europea. 3 Gli articoli 24–31 sono applicabili per analogia ai certificati d’origine sostitutivi.
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Art. 33 Rilascio di certificati d’origine sostitutivi 1 Le autorità doganali svizzere rilasciano il certificato d’origine sostitutivo modulo A su domanda scritta del riesportatore. 2 Per il rilascio di un certificato d’origine sostitutivo occorre tenere conto di quanto segue: a. nella casella in alto a destra («Délivré en …»/«Issued in …») occorre iscri- vere la Svizzera quale Paese di rilascio; b. nella casella 1 va iscritto il nome del riesportatore; c. nella casella 2 può essere iscritto il nome del destinatario finale; d. nelle caselle 3–9 occorre trascrivere tutti i dati figuranti nel certificato origi- nale concernenti i prodotti d’origine riesportati, incluse le eventuali men- zioni di cui all’articolo 26 capoverso 2; e. nella casella 4 occorre iscrivere la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale nonché la nota «CERTIFICAT DE REMPLACE- MENT» oppure «REPLACEMENT CERTIFICATE»; f. nella casella 10 va iscritto il riferimento alla fattura del riesportatore; g. nella casella 12 occorre iscrivere i dati concernenti il Paese d’origine e il Paese destinatario figuranti nel certificato originale. Questa casella deve recare la firma autografa del riesportatore. 3 Sempre che firmi in buona fede la casella 12 del certificato d’origine sostitutivo, il riesportatore non è responsabile dell’esattezza dei dati contenuti nel certificato origi- nale.
Art. 34 Visto delle autorità doganali 1 Il visto dev’essere apposto nella casella 11 dall’autorità doganale competente. Que- sta è responsabile soltanto del rilascio del certificato d’origine sostitutivo. 2 L’autorità doganale iscrive nel certificato originale i pesi, i numeri e la natura dei pacchi rispediti nonché il numero di serie del certificato d’origine sostitutivo. 3 Su domanda della persona assoggetta all’obbligo di dichiarazione, l’autorità doga- nale può apporre un visto su una fotocopia del certificato originario e allegarla al certificato d’origine sostitutivo.
Sezione 4: Dichiarazione su fattura
Art. 35
1 Una dichiarazione su fattura può essere rilasciata:
a. da un esportatore abilitato in Svizzera che dispone di un’autorizzazione della Direzione generale delle dogane a rilasciare prove d’origine in virtù della procedura semplificata in caso di esportazione in un Paese beneficiario; la
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procedura è retta per analogia dalle disposizioni dell’accordo del 22 luglio
197212 fra la Svizzera e la Comunità Economica Europea;
b. da ciascun esportatore per spedizioni di prodotti d’origine il cui valore com- plessivo (prezzo franco fabbrica) non superi 10 300 franchi svizzeri.
2 La dichiarazione su fattura è inoltre rilasciata alle condizioni seguenti:
a. dev’essere compilata dall’esportatore e recare la firma autografa dello stesso; gli esportatori abilitati sono esonerati dalla firma autografa; b. dev’essere rilasciata in lingua francese o inglese, con il tenore previsto nell’appendice 3. In caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’Unione europea, della Norvegia o della Turchia, l’articolo 26 si applica per analogia; c. l’esportatore deve presentare, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per pro- vare il carattere originario dei merci in questione; d. l’esportatore deve conservare durante almeno tre anni una copia della dichia- razione su fattura e le prove dell’origine.
Sezione 5: Regole speciali per le importazioni da Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale
Art. 36 Esportazioni da un Paese membro di un gruppo regionale in un altro Paese membro del medesimo gruppo regionale La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese membro di un gruppo regionale in un altro Paese membro del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d’importazione presen- tando: a. un certificato d’origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’arti- colo 35.
Art. 37 Esportazioni da un Paese membro di un gruppo regionale in Svizzera 1 La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera nell’ambito del cumulo regionale da un Paese membro di un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando: a. un certificato d’origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; oppure
12 RS 0.632.401
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b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’arti- colo 35. 2 Le prove dell’origine di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se nel Paese beneficiario dal quale è esportato un prodotto originario in Svizzera vi sono prove dell’origine valide secondo l’articolo 36. 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili indipendentemente dal fatto che il prodotto d’ori- gine inviato in Svizzera sia stato lavorato o trasformato nell’ultimo Paese esporta- tore.
Sezione 6: Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Art. 38 1 Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali svizzere su domanda scritta dell’esportatore o del suo rappresentante debitamente abilitato. 2 Su domanda delle autorità doganali svizzere l’esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda tutti i documenti opportuni per provare che per i prodotti espor- tati può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1. 3 Per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 occorre attenersi a quanto segue: a. esso va compilato in lingua francese o inglese; b. se il modulo è compilato a mano, occorre utilizzare una penna a inchiostro o a sfera e scrivere in stampatello; c. l’esportatore o il suo rappresentante iscrive nella casella 2 «Pays bénéfi- ciaires du SGP» e «Suisse» oppure «GSP beneficiary countries» e «Switzer- land».
4 Gliarticoli 24–31 concernenti il rilascio e l’impiego di certificati d’origine
modulo A sono applicabili per analogia ai certificati di circolazione delle merci EUR.1.
Capitolo 5: Assistenza e collaborazione amministrative Sezione 1: Assistenza amministrativa
Art. 39 Controllo a posteriori di prove dell’origine 1 Il controllo a posteriori di prove dell’origine avviene per campionatura; è effettua- to inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa l’autenticità del documento o l’esattezza dei dati concernenti l’origine dei prodotti in questione.
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2 In siffatti casi le autorità doganali svizzere rinviano una copia del certificato d’ori- gine modulo A o della dichiarazione su fattura all’organo governativo competente del Paese beneficiario oppure, qualora si tratti di un certificato d’origine sostitutivo modulo A, alle autorità doganali del Paese di transito in cui è stato rilasciato quest’ultimo documento. 3 Se è stata presentata la fattura o una sua copia, essa va pure allegata alla copia della prova dell’origine unitamente agli altri documenti probanti.
4 Le autorità doganali svizzere comunicano all’organo governativo competente del
Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circo- stanze che inducono a supporre l’inesattezza dei dati figuranti nella prova dell’ori- gine in questione. 5 La risposta dell’organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell’origine la cui regolarità è stata messa in dubbio concerne i prodotti effet- tivamente esportati e se questi possono beneficiare delle preferenze tariffali. 6 Qualora si tratti di certificati d’origine modulo A rilasciati conformemente all’arti- colo 26, o di dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente all’articolo 35, occorre rinviare una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 considerato o della dichiarazione su fattura considerata.
Art. 40 Termini e procedura 1 Se entro sei mesi o, qualora si tratti di certificati d’origine sostitutivi, otto mesi le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in questione o circa l’origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all’organo governa- tivo competente del Paese beneficiario, rispettivamente alle autorità doganali del Paese di transito. 2 Se dopo quattro mesi dall’invio della seconda lettera le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in questione o sull’origine effettiva dei prodotti, le preferenze tariffali non sono concesse. 3 Se le autorità doganali svizzere possono dimostrare che il documento è contraf- fatto, falsificato, o che l’origine indicata è scorretta, sebbene la competente autorità governativa del Paese beneficiario attesti l’autenticità della prova d’origine, le preferenze doganali non sono concesse. L’autorità governativa competente del Paese beneficiario viene informata.
4 Durante il controllo a posteriori la prescrizione doganale è sospesa.
Art. 41 Imposizione provvisoria Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell’esito del controllo a posteriori di una prova dell’origine, i prodotti possono essere tassati provviso- riamente alla tariffa normale e messi in libera circolazione in Svizzera.
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Art. 42 Controllo a posteriori di prove dell’origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale Per il controllo a posteriori di prove dell’origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.
Art. 43 Assistenza amministrativa per prove dell’origine rilasciate in Svizzera 1 Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa all’Unione euro- pea, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di certificati d’origine sostitutivi modulo A rilasciati in Svizzera. 2 Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa ai Paesi benefi- ciari nonché all’Unione europea, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati in Svizzera e di dichiarazioni su fattura. 3 Per quanto concerne la procedura e l’entità dell’assistenza amministrativa sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.
Sezione 2: Cooperazione amministrativa
Art. 44 Notifica da parte degli organi governativi competenti e trasmissione di impronte di bolli 1 I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il rilascio e il controllo a posteriori sul loro territorio dei certificati d’origine modulo A e le trasmettono i facsimili d’impronta dei bolli utiliz- zati da detti organi. 2 Le autorità doganali svizzere trasmettono ai Paesi beneficiari i facsimili d’impronta dei bolli utilizzati dai loro servizi per il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Art. 45 Obblighi dei Paesi beneficiari 1 La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per prodotti d’origine dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l’origine delle merci, il rilascio di certificati d’origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura e la cooperazione amministrativa. 2 Qualora le procedure di controllo a posteriori o altri dati disponibili permettono di concludere che le disposizioni della presente ordinanza non sono rispettate, la Sviz- zera concede le preferenze tariffali soltanto se il Paese beneficiario fornisce sponta- neamente o su domanda della Svizzera le indicazioni necessarie oppure provvede affinché siano trasmesse con la dovuta tempestività per constatare o impedire siffatte infrazioni.
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3 Al fine di garantire la corretta applicazione del Sistema generalizzato delle prefe- renze tariffarie della Svizzera, i Paesi beneficiari assumono l’impegno di: a. porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro Paese, delle regole e delle procedure stabilite nella presente ordinanza, comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo; b. assicurare che le loro autorità competenti cooperino con le autorità doganali svizzere.
4 La cooperazione di cui al capoverso 3, lettera b, consiste:
a. nel fornire tutto il sostegno necessario qualora le autorità doganali svizzere chiedano di controllare la corretta gestione del Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera nel Paese interessato, in particolare in occasione di visite di verifica sul posto; b. fatti salvi gli articoli 39–42, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sezione, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalle autorità doganali svizzere nell’ambito di controlli a posteriori dell’origine dei prodotti.
5 I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera l’impegno di cui al capoverso 3.
Art. 46 Custodia della documentazione d’origine 1 Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d’origine modulo A l’organo governativo competente del Paese beneficiario conserva per almeno tre anni le copie dei certificati d’origine ed eventualmente anche i documenti d’esportazione. 2 Per consentire il controllo a posteriori dei certificati d’origine sostitutivi modulo A nonché dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le autorità doganali sviz- zere conservano per almeno tre anni i certificati d’origine modulo A originali, i moduli di domanda per i certificati d’origine sostitutivi modulo A e i moduli di domanda per i certificati di circolazione delle merci EUR.1.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 47 Esecuzione L’Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell’esecuzione.
Art. 48 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 aprile 199613 concernente le regole d’origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo è abrogata.
13 RU 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833
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Art. 49 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.
30 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Appendice 1 (art. 6)
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario
Note introduttive Nota 1 1.1 La presente appendice fissa regole per tutti i prodotti, ma il fatto che un pro- dotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera.
1.2 La presente appendice stabilisce le condizioni alle quali, in conformità
all’articolo 6, i prodotti sono considerati originari del Paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di regole, che variano in funzione del prodotto: a. attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari; b. a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una posizione a quattro cifre o in una sottoposizione a sei cifre del Sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla posi- zione o dalla sottoposizione dei materiali utilizzati; c. deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasfor- mazione; d. la lavorazione o la trasformazione deve essere effettuata con materiali interamente ottenuti o fabbricati.
Nota 2
2.1 Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima
colonna indica la posizione o il numero del capitolo del Sistema armoniz- zato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale posizione o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrispondono una o più regole nella colonna 3. In alcuni casi, la posizione che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che la o le regole delle colonne 3 si applicano soltanto alla parte di posizione o di capitolo descritta nella colonna 2. Se posizioni o parti di posi- zioni non sono comprese nel presente elenco, si applicherà loro la regola del cambiamento di posizione di cui all’articolo 6 capoverso 1 (cap. 1–24 del Sistema armonizzato).
2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più posizioni raggruppate insieme, o il
numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono
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classificati nelle diverse posizioni del capitolo o in una delle posizioni rag- gruppate nella colonna 1.
2.3 Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti
classificati nella stessa posizione, ciascun trattino riporta la designazione della parte di posizione cui si applicano le corrispondenti regole della colonna 3.
2.4 Se la colonna 3 riporta due regole alternative, separate dalla congiunzione
«o», l’esportatore può scegliere quale applicare.
2.5 Regole meno rigorose si applicano ad alcuni prodotti originari dei Paesi
meno sviluppati. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la regola applicabile ai paesi meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la regola applicabile a tutti gli altri Paesi beneficiari.
Nota 3
3.1 Le disposizioni dell’articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il
carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel Paese beneficiario o in Svizzera. Ad esempio: Un motore della posizione 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 50 per cento (oppure il 70 % di un Paese meno sviluppato) del prezzo franco fab- brica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della posizione ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nel Paese beneficiario o in Svizzera a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la posizione ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel Paese be- neficiario. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2 La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima
richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Per- tanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavora- zione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio suc- cessivo non lo è.
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3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza
l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione», tutti i materiali di qualsiasi posizione (compresi i materiali della stessa desi- gnazione e della stessa posizione del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, quando una regola utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posi- zione …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posi- zione, compresi gli altri materiali della stessa posizione del prodotto», signi- fica che si possono utilizzare materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.
3.4 Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbri-
cato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle posizioni 5208–5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme.
3.5 Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a
partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare que- sta regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere pro- dotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Nota 4
4.1 Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse
da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altri- menti preparate, ma non filate.
4.2 Il termine «fibre naturali» comprende i crini della posizione 0511, la seta
delle posizioni 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle posizioni 5101–5105, le fibre di cotone delle posizioni 5201–
5203 e le altre fibre vegetali delle posizioni 5301–5305.
4.3 Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classifi- cati nei capitoli 50–63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
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4.4 Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle posizioni 5501–5507.
Nota 5
5.1 Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le
condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai pro- dotti misti nella cui composizione entrano almeno due materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: – seta; – lana; – peli grossolani di animali; – peli fini di animali; – crine di cavallo; – cotone; – carta e materiali per la fabbricazione della carta; – lino; – canapa; – iuta ed altre fibre tessili liberiane; – sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; – cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; – filamenti sintetici; – filamenti artificiali; – filamenti conduttori elettrici; – fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; – fibre sintetiche in fiocco di poliestere; – fibre sintetiche in fiocco di poliammide; – fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; – fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; – fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; – fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene); – fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile); – altre fibre sintetiche in fiocco; – fibre artificiali in fiocco di viscosa; – altre fibre artificiali in fiocco;
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– filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; – filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; – prodotti di cui alla posizione 5605 (filati metallizzati) nella cui compo- sizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; – altri prodotti di cui alla posizione 5605; – fibre di vetro; – fibre di metallo. Ad esempio: Un filato della posizione 5205 ottenuto da fibre di cotone della posizione
5203 e da fibre sintetiche in fiocco della posizione 5506 è un filato misto. La
massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della posizione 5112 ottenuto da filati di lana della posi- zione 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della posizione 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici o filati di lana che non soddisfano le regole di origine o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile «tufted» della posizione 5802 ottenuta da filati di cotone della posizione 5205 e da tessuti di cotone della posizione 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due posizioni separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della posizione 5205 e da tessuti sintetici della posizione 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano
segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
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5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di
un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a
5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra
due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.
Nota 6
6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco
una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una posizione diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei
capitoli 50–63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50–63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo conten- gono tessili.
6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei
materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei mate- riali non classificati nei capitoli 50–63.
Nota 7 7.1 I «trattamenti specifici» relativi alle posizioni 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni: a. distillazione sotto vuoto; b. ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c. cracking; d. reforming; e. estrazione mediante solventi selettivi; f. trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neu- tralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g. polimerizzazione; h. alchilazione; i. isomerizzazione.
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7.2 I «trattamenti specifici» relativi alle posizioni 2710–2712 consistono nelle
seguenti operazioni: a. distillazione sotto vuoto; b. ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c. cracking; d. reforming; e. estrazione mediante solventi selettivi; f. trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neu- tralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g. polimerizzazione; h. alchilazione; i. isomerizzazione; k. solo per gli oli pesanti della posizione ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l. solo per i prodotti della posizione 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m. solo per gli oli pesanti della posizione ex 2710, trattamento all’idro- geno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attiva- mente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a
20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un cata-
lizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della posizione ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione); n. solo per gli oli combustibili della posizione ex 2710, distillazione atmo- sferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o. solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della posizione ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p. solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della posizione ex 2712, disoleatura mediante cristalliz- zazione frazionata. 7.3 Ai sensi delle posizioni 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colora- zione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.
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Elenco Posizione SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere secondo SA sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
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1108 Amidi e fecole; inulina Fabbricazione a partire da materiali originari dei
Capitoli 7 e 10 ex 1901 Estratti di malto; prepa- Fabbricazione a partire da materiali che sono razioni alimentari di classificati in una posizione diversa da quella del farine, semolini, amidi, prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati fecole o estratti di zuccheri della posizione 1701. malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401–0404 ex 1904 Prodotti a base di cereali Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati ottenuti per soffiatura o devono essere originari tostatura (p. es., «corn flakes») ex 1905 Prodotti della panetteria, Fabbricazione a partire da materiali che sono della pasticceria o della classificati in una posizione diversa da quella del biscotteria, anche con prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati aggiunta di cacao; ostie, materiali del Capitolo 11. capsule vuote dei tipi utilizzati per medica- menti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materia grasse, di formaggio o di frutta ex Capitolo 25 Sale; zolfo; terre e Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi pietre; gessi, calce e posizione, esclusi quelli della stessa posizione del cementi; esclusi: prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2519 Carbonato di magnesio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi naturale (magnesite), posizione, esclusi quelli della stessa posizione del macinato, riposto in prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato il carbo- recipienti ermetici, e nato di magnesio naturale (magnesite) ossido di magnesio,
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anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) Capitolo 26 Minerali, scorie e ceneri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto ex Capitolo 27 Combustibili minerali, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi oli minerali e prodotti posizione, esclusi quelli della stessa posizione del della loro distillazione; prodotto sostanze bituminose; o cere minerali, esclusi: fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2707 Oli nei quali i costi- Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi tuenti aromatici supera- trattamenti specifici14 no, in peso, i costituenti o non aromatici, trattan- dosi di prodotti analoghi altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati agli oli minerali prove- sono classificati in una posizione diversa da quella nienti dalla distillazione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa dei catrami di carbon posizione del prodotto possono essere utilizzati a fossile ottenuti ad alta condizione che il loro valore totale non superi il temperatura, distillanti 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carbu- ranti o come combusti- bili
2710 Oli di petrolio o di Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi
minerali bituminosi, trattamenti specifici15 diversi dagli oli greggi; o preparazioni non nomi- nate né comprese altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati altrove, contenenti, in sono classificati in una posizione diversa da quella peso, 70 % o più di oli del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa di petrolio o di minerali posizione del prodotto possono essere utilizzati a bituminosi e delle quali condizione che il loro valore totale non superi il questi oli costituiscono 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto l’elemento base; residui di oli
14 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. 15 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.
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2711 Gas di petrolio e altri Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi
idrocarburi gassosi trattamenti specifici16 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il
50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712 Vaselina; paraffina, cera Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi
di petrolio microcristal- trattamenti specifici17 lina, «slack wax», o ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati minerali e prodotti sono classificati in una posizione diversa da quella simili ottenuti per sintesi del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa o con altri procedimenti, posizione del prodotto possono essere utilizzati a anche colorati condizione che il loro valore totale non superi il
50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713 Coke di petrolio, bitume Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi
di petrolio e altri residui trattamenti specifici18 degli oli di petrolio o di o minerali bituminosi altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il
50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 28 Prodotti chimici inorga- a) b) nici; composti inorga- Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari nici o organici di metalli Fabbricazione a partire da Fabbricazione a preziosi, di elementi materiali di qualsiasi partire da materiali di radioattivi, di metalli posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, delle terre rare o di della stessa posizione del esclusi quelli della isotopi, esclusi: prodotto. Tuttavia, mate- stessa posizione del riali della stessa posizione prodotto. Tuttavia, del prodotto possono materiali della stessa essere utilizzati a condi- posizione del prodotto zione che il loro valore possono essere utiliz- totale non superi il 20 % zati a condizione che del prezzo franco fabbrica il loro valore totale del prodotto non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
16 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2. 17 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2. 18 Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
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o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2811 Triossido di zolfo a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire Fabbricazione a partire da diossido di zolfo da diossido di zolfo o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840 Perborato di sodio a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire Fabbricazione a da tetraborato bisodico partire da tetraborato pentaidrato bisodico pentaidrato o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto
2843 Metalli preziosi allo Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
stato colloidale; compo- posizione, compresi gli altri materiali della posi- sti inorganici od organi- zione 2843 ci di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi ex 2852 – Composti di mercu- a) b) rio di eteri interni e di Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari loro derivati aloge- Fabbricazione a partire Fabbricazione a nati, solfonati, nitrati da materiali di qualsiasi partire da materiali di o nitrosi posizione. Tuttavia, il qualsiasi posizione. valore di tutti i materiali Tuttavia, il valore di della posizione 2909 tutti i materiali della utilizzati non deve posizione 2909 utiliz- superare il 20 % del zati non deve superare prezzo franco fabbrica il 20 % del prezzo del prodotto franco fabbrica del prodotto
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o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto – Composti del mercu- a) b) rio di acidi nucleici e Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari loro sali, di costitu- Fabbricazione a partire da Fabbricazione a zione chimica defi- materiali di qualsiasi partire da materiali di nita o no; altri com- posizione. Tuttavia, il qualsiasi posizione. posti eterociclici valore di tutti i materiali Tuttavia, il valore di delle posizioni 2852, tutti i materiali delle 2932, 2933 e 2934 utiliz- posizioni 2852, 2932, zati non deve superare il 2933 e 2934 utilizzati
20 % del prezzo franco non deve superare il
fabbrica del prodotto 20 % del prezzo o franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi fabbricazione in cui il il 70 % del prezzo franco valore di tutti i mate- fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 29 Prodotti chimici a) b) organici; esclusi: Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da Fabbricazione a materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Tuttavia, mate- stessa posizione del riali della stessa posizione prodotto. Tuttavia, del prodotto possono materiali della stessa essere utilizzati a condi- posizione del prodotto zione che il loro valore possono essere utiliz- totale non superi il 20 % zati a condizione che del prezzo franco fabbrica il loro valore totale del prodotto non superi il 20 % del o prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi il fabbricazione in cui il
70 % del prezzo franco valore di tutti i mate-
fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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ex 2905 Alcolati metallici a) b) di alcoli di questa Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari posizione e di etanolo; Fabbricazione a partire da Fabbricazione a esclusi: materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, compresi altri qualsiasi posizione, materiali della posizione compresi altri materia-
2905. Si possono tuttavia li della posizione
utilizzare gli alcolati 2905. Si possono metallici di questa posi- tuttavia utilizzare gli zione purché il loro valore alcolati metallici di totale non superi il 20 % questa posizione del prezzo franco fabbrica purché il loro valore del prodotto totale non superi il o 20 % del prezzo franco fabbrica del fabbricazione in cui il prodotto valore di tutti i materiali utilizzati non superi il o
70 % del prezzo franco fabbricazione in cui il
fabbrica del prodotto valore di tutti i mate- riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2905 43; Mannitolo; a) b)
2905 44; D- glucitolo (sorbitolo); Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari
2905 45 Glicerolo (glicerina) Fabbricazione a partire da Fabbricazione a
materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Tuttavia mate- stessa posizione del riali della stessa posizione prodotto. Tuttavia del prodotto possono materiali della stessa essere utilizzati a condi- posizione del prodotto zione che il loro valore possono essere utiliz- totale non superi il 20 % zati a condizione che del prezzo franco fabbrica il loro valore totale del prodotto non superi il 20 % del o prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi fabbricazione in cui il il 70 % del prezzo franco valore di tutti i mate- fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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2915 Acidi monocarbossilici a) b)
aciclici saturi e loro Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari anidridi, alogenuri, Fabbricazione a partire da Fabbricazione a perossidi e perossiacidi; materiali di qualsiasi partire da materiali di loro derivati alogenati, posizione. Tuttavia, il qualsiasi posizione. solfonati, nitrati o valore di tutti i materialiTuttavia, il valore di nitrosi delle posizioni 2915 tutti i materiali delle e 2916 utilizzati non deve posizioni 2915 e 2916 superare il 20 % del utilizzati non deve prezzo franco fabbrica del superare il 20 % del prodotto prezzo franco fabbrica o del prodotto fabbricazione in cui il o valore di tutti i materialifabbricazione in cui il utilizzati non superi valore di tutti i mate- il 70 % del prezzo franco riali utilizzati non fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932 – Eteri interni e loro a) b) derivati alogenati, Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari solfonati, nitrati o Fabbricazione a partire da Fabbricazione a partire nitrosi materiali di qualsiasi da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali valore di tutti i materia- della posizione 2909 li della posizione 2909 utilizzati non deve supera- utilizzati non deve re il 20 % del prezzo superare il 20 % del franco fabbrica del prezzo franco fabbrica prodotto del prodotto o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto – Acetali ciclici ed a) b) emiacetali interni; Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari loro derivati alogena- Fabbricazione a partire da Fabbricazione a ti, solfonati, nitrati o materiali di qualsiasi partire da materiali di nitrosi posizione qualsiasi posizione o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi riali utilizzati non il 70 % del prezzo franco superi il 50 % del fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto
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2933 Composti eterociclici a a) b)
eteroatomo(i) di solo Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari azoto Fabbricazione a partire da Fabbricazione a materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione. Tuttavia, il qualsiasi posizione. valore di tutti i materiali Tuttavia, il valore di delle posizioni 2932 tutti i materiali delle e 2933 utilizzati non deve posizioni 2932 e 2933 superare il 20 % del utilizzati non deve prezzo franco fabbrica del superare il 20 % del prodotto prezzo franco fabbrica o del prodotto fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi valore di tutti i mate- il 70 % del prezzo franco riali utilizzati non fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934 Acidi nucleici e loro a) b)
sali, di costituzione Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari chimica definita o no; Fabbricazione a partire da Fabbricazione a altri composti eteroci- materiali di qualsiasi partire da materiali di clici posizione. Tuttavia, il qualsiasi posizione. valore di tutti i materiali Tuttavia, il valore di delle posizioni 2932, 2933 tutti i materiali delle e 2934 utilizzati non deve posizioni 2932, 2933 e superare il 20 % del 2934 utilizzati non prezzo franco fabbrica del deve superare il 20 % prodotto del prezzo franco o fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi valore di tutti i mate- il 70 % del prezzo franco riali utilizzati non fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 30 Prodotti farmaceutici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione Capitolo 31 Concimi a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da Fabbricazione a materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Tuttavia, mate- stessa posizione del riali della stessa posizione prodotto. Tuttavia, del prodotto possono materiali della stessa
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essere utilizzati a condi- posizione del prodotto zione che il loro valore possono essere utiliz- totale non superi il 20 % zati a condizione che del prezzo franco fabbrica il loro valore totale del prodotto non superi il 20 % del o prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi il fabbricazione in cui il
70 % del prezzo franco valore di tutti i mate-
fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 32 Estratti per concia o per a) b) tinta; tannini e loro Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari derivati; pigmenti e altre Fabbricazione a partire da Fabbricazione a sostanze coloranti; materiali di qualsiasi partire da materiali di pitture e vernici; posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, mastici; inchiostri della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Tuttavia, mate- stessa posizione del riali della stessa posizione prodotto. Tuttavia, del prodotto possono materiali della stessa essere utilizzati a condi- posizione del prodotto zione che il loro valore possono essere utiliz- totale non superi il 20 % zati a condizione che del prezzo franco fabbrica il loro valore totale del prodotto non superi il 20 % del o prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi il fabbricazione in cui il
70 % del prezzo franco valore di tutti i mate-
fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 33 Oli essenziali e resinoi- a) b) di; prodotti per profu- Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari meria o per toeletta Fabbricazione a partire Fabbricazione a preparati e preparazioni da materiali di qualsiasi partire da materiali di cosmetiche; esclusi: posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Tuttavia, stessa posizione del materiali della stessa prodotto. Tuttavia, posizione del prodotto materiali della stessa possono essere utilizzati posizione del prodotto a condizione che il loro possono essere utiliz- valore totale non superi il zati a condizione che
20 %del prezzo franco
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fabbrica del prodotto il loro valore totale o non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica fabbricazione in cui il del prodotto valore di tutti i materiali utilizzati non superi il o
70 % del prezzo franco fabbricazione in cui il
fabbrica del prodotto valore di tutti i mate- riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3301 Oli essenziali (deterpe- a) b) nati o no) compresi Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari quelli detti «concreti» Fabbricazione a partire da Fabbricazione a o «assoluti»; resinoidi; materiali di qualsiasi partire da materiali di oloresine d’estrazione; posizione, compresi qualsiasi posizione, soluzioni concentrate di materiali di un gruppo esclusi quelli della oli essenziali nei grassi, diverso di questa stessa stessa posizione del negli oli fissi, nelle cere posizione. Tuttavia, prodotto. Tuttavia, o nei prodotti analoghi, materiali dello stesso materiali della stessa ottenute per «enfleura- gruppo19 del prodotto posizione del prodotto ge» o macerazione; possono essere utilizzati a possono essere utiliz- sottoprodotti terpenici condizione che il loro zati a condizione che residuali della deterpe- valore totale non superi il il loro valore totale nazione degli oli essen- 20 % del prezzo franco non superi il 20 % del ziali; acque distillate fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica aromatiche e soluzioni del prodotto acquose di oli essen- o ziali. fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 34 Saponi, agenti organici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi di superficie, prepara- posizione, esclusi quelli della stessa posizione del zioni per liscive, prepa- prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione razioni lubrificanti, cere del prodotto possono essere utilizzati a condizione artificiali, cere prepara- che il loro valore totale non superi il 20 % del te, prodotti per pulire e prezzo franco fabbrica del prodotto lucidare, candele e o prodotti simili, paste per modelli; «cere per fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali l’odontoiatria» e com- utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco posizioni per l’odon- fabbrica del prodotto toiatria a base di gesso; esclusi:
19 Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della posizione separata dal resto da un punto e virgola.
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ex 3404 Cere artificiali e cere Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi preparate: posizione – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici Capitolo 35 Sostanze albuminoidi; a) b) prodotti a base di amidi Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari o di fecole modificati; Fabbricazione a partire da Fabbricazione a colle; enzimi materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto, in cui il valore stessa posizione del di tutti i materiali utiliz- prodotto, in cui il zati non superi il 70 % del valore di tutti i mate- prezzo franco fabbrica del riali utilizzati non prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 36 Polveri ed esplosivi; a) b) articoli pirotecnici; Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari fiammiferi; leghe Fabbricazione a partire da Fabbricazione a piroforiche; sostanze materiali di qualsiasi partire da materiali di infiammabili posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Tuttavia, mate- stessa posizione del riali della stessa posizione prodotto. Tuttavia, del prodotto possono materiali della stessa essere utilizzati a condi- posizione del prodotto zione che il loro valore possono essere utiliz- totale non superi il 20 % zati a condizione che del prezzo franco fabbrica il loro valore totale del prodotto non superi il 20 % del o prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi il fabbricazione in cui il
70 % del prezzo franco valore di tutti i mate-
fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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Capitolo 37 Prodotti per la fotografia a) b) o per la cinematografia Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da Fabbricazione a materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Tuttavia, mate- stessa posizione del riali della stessa posizione prodotto. Tuttavia, del prodotto possono materiali della stessa essere utilizzati a condi- posizione del prodotto zione che il loro valore possono essere utiliz- totale non superi il 20 % zati a condizione che del prezzo franco fabbrica il loro valore totale del prodotto non superi il 20 % del o prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi il fabbricazione in cui il
70 % del prezzo franco valore di tutti i mate-
fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 38 Prodotti vari delle a) b) industrie chimiche; Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari esclusi: Fabbricazione a partire da Fabbricazione a materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Tuttavia, mate- stessa posizione del riali della stessa posizione prodotto. Tuttavia, del prodotto possono materiali della stessa essere utilizzati a condi- posizione del prodotto zione che il loro valore possono essere utiliz- totale non superi il 20 % zati a condizione che del prezzo franco fabbrica il loro valore totale del prodotto non superi il 20 % del o prezzo franco fabbrica del prodotto fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali utilizzati non superi il fabbricazione in cui il
70 % del prezzo franco valore di tutti i mate-
fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803 Tallolio raffinato a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Raffinazione di tallolio Raffinazione di greggio tallolio greggio
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o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805 Essenza di trementina a) b) al solfato, depurata Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Depurazione consistente Depurazione consi- nella distillazione o nella stente nella distilla- raffinazione dell’essenza zione o nella raffina- di trementina al solfato, zione dell’essenza di greggia trementina al solfato, o greggia fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3806 «Gomme-esteri» a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da Fabbricazione a acidi resinici partire da acidi resinici o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807 Pece nera (pece di a) b) catrame vegetale) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Distillazione del catrame Distillazione del di legno catrame di legno o o fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto.
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3809 10 Agenti di apprettatura o a) b)
di finitura, acceleranti di Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari tintura o di fissaggio di Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il materie coloranti e altri valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- prodotti e preparazioni utilizzati non superi il riali utilizzati non (per esempio bozzime 70 % del prezzo franco superi il 50 % del preparate e preparazioni fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica per la mordenzatura), del prodotto dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee
3823 Acidi grassi monocar- a) b)
bossilici industriali; oli Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari acidi di raffinazione; Fabbricazione a partire da Fabbricazione a alcoli grassi industriali materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, compresi gli qualsiasi posizione, altri materiali della compresi gli altri posizione 3823 materiali della posi- o zione 3823 fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3824 60 Sorbitolo diverso da a) b)
quello della sottovoce Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari
2905 44 Fabbricazione a partire da Fabbricazione a
materiali di qualsiasi partire da materiali di sottoposizione, esclusi qualsiasi sottoposizio- quelli della stessa sotto- ne, esclusi quelli della posizione del prodotto e stessa sottoposizione quelli della sottoposizione del prodotto e quelli
2905 44. Possono tuttavia della sottoposizione
essere utilizzati materiali 2905 44. Possono della stessa sottoposizione tuttavia essere utiliz- del prodotto a condizione zati materiali della che il loro valore totale stessa sottoposizione non superi il 20 % del del prodotto a condi- prezzo franco fabbrica del zione che il loro prodotto valore totale non o superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o
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Posizione SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere secondo SA sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 39 Materie plastiche e a) b) lavori di tali materie; Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari esclusi: Fabbricazione a partire da Fabbricazione a materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto stessa posizione del o prodotto fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3907 – Copolimeri ottenuti a) b) da policarbonati e Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari copolimeri di acrilo- Fabbricazione a partire da Fabbricazione a nitrile-butadiene- materiali di qualsiasi partire da materiali di stirene (ABS) posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto. Possono tuttavia stessa posizione del essere utilizzati materiali prodotto. Possono della stessa posizione del tuttavia essere utiliz- prodotto a condizione che zati materiali della il loro valore totale non stessa posizione del superi il 50 % del prezzo prodotto a condizione franco fabbrica del che il loro valore prodotto20 totale non superi il o 50 % del prezzo franco fabbrica del fabbricazione in cui il prodotto21 valore di tutti i materiali utilizzati non superi il o
70 % del prezzo franco fabbricazione in cui il
fabbrica del prodotto valore di tutti i mate- riali utilizzati non
20 Nel caso di prodotti composti di materiali di due posizioni, 3901–3906, da un lato e 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. 21 Nel caso di prodotti composti di materiali di due posizioni, 3901–3906, da un lato e 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
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superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Poliestere a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da Fabbricazione a materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto stessa posizione del o prodotto fabbricazione a partire da o policarbonato di tetra- fabbricazione a partire bromo (bisfenolo A) da policarbonato di o tetrabromo (bisfenolo A) fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi il fabbricazione in cui il
70 % del prezzo franco valore di tutti i mate-
fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920 Fogli e pellicole di a) b) ionomeri Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da Fabbricazione a un sale parziale di termo- partire da un sale plastica, che è un copoli- parziale di termopla- mero d’etilene e stica, che è un copoli- dell’acido metacrilico mero d’etilene e parzialmente neutralizzato dell’acido metacrilico con ioni metallici, princi- parzialmente neutra- palmente di zinco e sodio lizzato con ioni o metallici, principal- mente di zinco e sodio fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali o utilizzati non superi il fabbricazione in cui il
70 % del prezzo franco valore di tutti i mate-
fabbrica del prodotto riali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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ex 3921 Fogli di plastica, a) b) metallizzati Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da Fabbricazione a fogli di poliestere alta- partire da fogli di mente trasparenti di poliestere altamente spessore inferiore a trasparenti di spessore
23 micron22 inferiore a
o 23 micron23 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 40 Gomma e lavori di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi gomma; esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012 Pneumatici rigenerati o
usati, di gomma; gom- me piene, battistrada per pneumatici e nastri paranipplo («flaps»), di gomma: – Pneumatici rigenera- Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme ti, gomme piene e piene o semipiene usate semipiene, di gomma – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 4011 e o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
22 Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %. 23 Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %.
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ex Capitolo 41 Pelli (diverse da quelle Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi per pellicceria) e cuoio; posizione, esclusi quelli della stessa posizione del esclusi: prodotto 4101–4103 Pelli gregge di bovini Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi (compresi i bufali) o di posizione equidi (fresche, salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altri- menti preparate), anche depilate o spaccate; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altri- menti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo Capitolo; altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altri- menti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo Capitolo 4104–4106 Cuoi e pelli depilate e Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati pelli di animali senza delle sottoposizioni 4104 11, 4104 19, 4105 10, peli, conciati o in crosta, 4106 21, 4106 31 o 4106 91, anche spaccati, ma non o altrimenti preparati fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto 4107, 4112, Cuoi preparati dopo la Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi 4113 concia o l’essiccazione posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati mate- riali delle sottoposizioni 4104 41, 4104 49,
4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha
luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco
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Capitolo 42 Lavori di cuoio o di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi pelli; oggetti di selleria posizione, esclusi quelli della stessa posizione del e finimenti; oggetti da prodotto viaggio; borse, borsette o e contenitori simili; lavori di budella fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 43 Pelli da pellicceria e Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi loro lavori; pellicce posizione, esclusi quelli della stessa posizione del artificiali; esclusi: prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4301 Pelli da pellicceria Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
gregge (comprese le posizione teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: – tavole, croci e Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla manufatti simili confezione di pelli da pellicceria conciate o prepa- rate – altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303 Indumenti, accessori Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria
di abbigliamento e altri conciate o preparate, non cucite, della posizione oggetti di pelli da 4302 pellicceria ex Capitolo 44 Legno, carbone di legna Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi e lavori di legno; posizione, esclusi quelli della stessa posizione del esclusi: prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4407 Legno segato o tagliato Piallatura, levigatura o incollatura con giunture per il lungo, tranciato o di testa sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a
6 mm
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ex 4408 Fogli da impiallacciatu- Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o ra (compresi quelli incollatura con giunture di testa ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa da ex 4410 a Liste e modanature per Fabbricazione di liste e modanature ex 4413 cornici, per la decora- zione interna di costru- zioni, per impianti elettrici, e simili ex 4415 Casse, cassette, gabbie, Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per cilindri e imballaggi un uso determinato simili, di legno ex 4418 – Lavori di falegname- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi ria e lavori di carpen- posizione, esclusi quelli della stessa posizione del teria per costruzioni prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pan- nelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno – Liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature ex 4421 Legno preparato per Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi fiammiferi; zeppe di posizione, escluso il legno in fuscelli della posi- legno per calzature zione 4409 Capitolo 45 Sughero e lavori di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sughero posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 46 Lavori di intreccio, da Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi panieraio o da stuoiaio posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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Capitolo 47 Paste di legno o di altre Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi materie fibrose cellulo- posizione, esclusi quelli della stessa posizione del siche; carta o cartone da prodotto riciclare (avanzi e o rifiuti) fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 48 Carta e cartone; lavori Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi di pasta di cellulosa, di posizione, esclusi quelli della stessa posizione del carta o di cartone prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 49 Prodotti dell’editoria, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi della stampa o delle posizione, esclusi quelli della stessa posizione del altre industrie grafiche; prodotto testi manoscritti o o dattiloscritti e piani fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 50 Seta; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto ex 5003 Cascami di seta (com- Cardatura o pettinatura dei cascami di seta presi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati 5004–ex 5006 Filati di seta e filati Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre di cascami di seta sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione24
5007 Tessuti di seta o di a) b)
cascami di seta: Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Tessitura25 Filatura di fibre o naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o Stampa, accompagnata da estrusione di filati di almeno due operazioni di filamenti sintetici o preparazione o finissaggio artificiali o torsione, (quali purga, sbianca, accompagnata in
24 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 25 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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mercerizzo, termofissag- ciascun caso da gio, sollevamento del tessitura pelo, calandratura, tratta- o mento per impartire stabilità dimensionale, tessitura accompagna- finissaggio antipiega, ta da tintura decatissaggio, impregna- o zione superficiale, ram- tintura di filati accom- mendo e slappolatura) pagnata da tessitura purché il valore dei tessili non stampati utilizzati o non superi il 47,5 % del stampa accompagnata prezzo franco fabbrica del da almeno due delle prodotto operazioni preparato- rie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impar- tire stabilità dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto26 ex Capitolo 51 Lana, peli fini o grosso- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi lani, filati e tessuti di posizione, esclusi quelli della stessa posizione del crine; esclusi: prodotto 5106–5110 Filati di lana, di peli fini Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre o grossolani o di crine sintetiche artificiali accompagnata da filatura27 5111–5113 Tessuti di lana, di peli a) b) fini o grossolani o di Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari crine: Tessitura28 Filatura di fibre o naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali stampa, accompagnata da in fiocco o estrusione almeno due operazioni di di filati di filamenti
26 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 27 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 28 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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preparazione o finissaggio sintetici artificiali o (quali purga, sbianca, torsione, accompagna- mercerizzo, termofissag- ta in ciascun caso da gio, sollevamento del tessitura pelo, calandratura, tratta- o mento per impartire stabilità dimensionale, tessitura accompagna- finissaggio antipiega, ta da tintura decatissaggio, impregna- o zione superficiale, ram- mendo e slappolatura) tintura di filati accom- pagnata da tessitura purché il valore dei tessili non stampati utilizzati o non superi il 47,5 % del stampa accompagnata prezzo franco fabbrica del da almeno due delle prodotto operazioni preparato- rie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impar- tire stabilità dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto29 ex Capitolo 52 Cotone; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto 5204–5207 Filati di cotone Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura30 5208–5212 Tessuti di cotone: a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Tessitura31 Filatura di fibre o naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o
29 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 30 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 31 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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stampa, accompagnata da estrusione di filati di almeno due operazioni di filamenti sintetici preparazione o finissaggio artificiali, accompa- (quali purga, sbianca, gnata in ciascun caso mercerizzo, termofissag- da tessitura gio, sollevamento del o pelo, calandratura, tratta- tessitura accompagna- mento per impartire ta da tintura o da stabilità dimensionale, spalmatura finissaggio antipiega, decatissaggio, impregna- o zione superficiale, ram- tintura di filati accom- mendo e slappolatura) pagnata da tessitura purché il valore dei tessili o non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del stampa accompagnata prezzo franco fabbrica del da almeno due delle prodotto operazioni preparato- rie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impar- tire stabilità dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto32 ex Capitolo 53 Altre fibre tessili vege- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi tali; filati di carta e posizione, esclusi quelli della stessa posizione del tessuti di filati di carta; prodotto esclusi: 5306–5308 Filati di altre fibre tessili Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre vegetali; filati di carta sintetiche o artificiali accompagnata da filatura33
32 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 33 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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5309–5311 Tessuti di altre fibre a) b) tessili vegetali; tessuti di Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari filati di carta Tessitura34 Filatura di fibre o naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali stampa, accompagnata da in fiocco o estrusione almeno due operazioni di di filati di filamenti preparazione o finissaggio sintetici o artificiali, (quali purga, sbianca, accompagnata in mercerizzo, termofissag- ciascun caso da gio, sollevamento del tessitura pelo, calandratura, tratta- mento per impartire o stabilità dimensionale, tessitura accompagna- finissaggio antipiega, ta da tintura o da decatissaggio, impregna- spalmatura zione superficiale, ram- o mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili tintura di filati accom- non stampati utilizzati pagnata da tessitura non superi il 47,5 % del o prezzo franco fabbrica del stampa accompagnata prodotto da almeno due delle operazioni preparato- rie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impar- tire stabilità dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto35
34 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 35 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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5401–5406 Filati, monofilamenti e Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompa- filati di filamenti sinteti- gnata da filatura o filatura di fibre naturali36 ci o artificiali
5407 e 5408 Tessuti di filati di a) b)
filamenti sintetici o Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari artificiali: Tessitura37 Filatura di fibre o naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali stampa, accompagnata da in fiocco o estrusione almeno due operazioni di di filati di filamenti preparazione o finissaggio sintetici o artificiali, (quali purga, sbianca, accompagnata in mercerizzo, termofissag- ciascun caso da gio, sollevamento del tessitura pelo, calandratura, tratta- mento per impartire o stabilità dimensionale, tessitura accompagna- finissaggio antipiega, ta da tintura o da decatissaggio, impregna- spalmatura zione superficiale, ram- o mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili torsione o testurizza- non stampati utilizzati zione accompagnate non superi il 47,5 % del da tessitura a condi- prezzo franco fabbrica del zione che il valore dei prodotto filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparato- rie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impar- tire stabilità dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il
36 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 37 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto38 5501–5507 Fibre sintetiche o Estrusione di fibre sintetiche o artificiali artificiali in fiocco 5508–5511 Filati e filati per cucire Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre di fibre sintetiche o sintetiche o artificiali accompagnata da filatura39 artificiali in fiocco 5512–5516 Tessuti di fibre sinteti- a) b) che o artificiali in Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari fiocco: Tessitura40 Filatura di fibre o naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali stampa, accompagnata da in fiocco o estrusione almeno due operazioni di di filati di filamenti preparazione o finissaggio sintetici o artificiali, (quali purga, sbianca, accompagnata in mercerizzo, termofissag- ciascun caso da gio, sollevamento del tessitura pelo, calandratura, tratta- mento per impartire o stabilità dimensionale, tessitura accompagna- finissaggio antipiega, ta da tintura o da decatissaggio, impregna- spalmatura zione superficiale, ram- o mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili tintura di filati accom- non stampati utilizzati pagnata da tessitura non superi il 47,5 % del o prezzo franco fabbrica del stampa accompagnata prodotto da almeno due delle operazioni preparato- rie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impar- tire stabilità dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatissag- gio, impregnazione
38 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 39 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 40 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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superficiale, rammen- do e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto41 ex Capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompa- non tessute; filati gnata da filatura o filatura di fibre naturali speciali; spago, corde e o funi; manufatti di corderia; esclusi: floccaggio accompagnato da tintura o stampa42
5602 Feltri, anche impregnati,
spalmati, ricoperti o stratificati: – Feltri all’ago Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompa- gnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: – i filamenti di polipropilene della posizio- ne 5402, – le fibre in fiocco di polipropilene delle posizio- ni 5503 o 5506, o – i fasci di filamenti di polipropilene della posi- zione 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a
9 decitex, possono essere utilizzati a condizione
che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione di tessuto unicamente nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali43 – altri Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompa- gnata da fabbricazione di tessuto o fabbricazione di tessuto unicamente nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali44
41 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 42 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 43 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 44 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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(1) (2) (3)
5603 Stoffe non tessute, a) b)
anche impregnate, Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari spalmate, ricoperte o Qualsiasi processo di Estrusione di fibre stratificate fabbricazione di stoffa sintetiche o artificiali non tessuta, compresa o utilizzo di fibre l’agugliatura meccanica naturali, accompagnati da tecniche di fabbri- cazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura mecca- nica
5604 Fili e corde di gomma,
ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: – fili e corde di gom- Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma ma, ricoperti di mate- non ricoperti di materie tessili rie tessili – altri Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompa- gnata da filatura o filatura di fibre naturali45 5605 Filati metallici e filati Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompa- metallizzati, anche gnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o spiralati, costituiti da sintetiche o artificiali in fiocco46 filati tessili, lamelle o forme simili delle voci
5404 o 5405, combinati
con metallo in forma di fili, lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo 5606 Filati spiralati, lamelle e Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompa- forme simili delle voci gnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o
5404 o 5405 rivestite sintetiche o artificiali in fiocco
(spiralate), diversi da o quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivesti- filatura accompagnata da floccaggio ti (spiralati); filati di o ciniglia; filati detti «a catenella» floccaggio accompagnato da tintura47
45 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 46 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 47 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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Posizione SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere secondo SA sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
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Capitolo 57 Tappeti ed altri rivesti- Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o menti del suolo di artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti materie tessili: sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa. Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompa- gnata da tecniche di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica.48 Tuttavia: – i filamenti di polipropilene della posizio- ne 5402, – le fibre di polipropilene in fiocco delle posizio- ni 5503 e 5506, o – i fasci di filamenti di polipropilene della posi- zione 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a
9 decitex, possono essere utilizzati a condizione
che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto ex Capitolo 58 Tessuti speciali; super- a) b) fici tessili «tufted»; Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari pizzi; arazzi; passama- tessitura49 filatura di fibre natura- neria; ricami; esclusi: li e/o di fibre sinteti- o che o artificiali in stampa, accompagnata da fiocco o estrusione di almeno due operazioni di filati di filamenti preparazione o finissaggio sintetici o artificiali, (quali purga, sbianca, accompagnata in mercerizzo, termofissag- ciascun caso da gio, sollevamento del tessitura pelo, calandratura, tratta- mento per impartire o
48 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 49 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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stabilità dimensionale, tessitura accompagna- finissaggio antipiega, ta da tintura o da decatissaggio, impregna- floccaggio o da zione superficiale, ram- spalmatura mendo e slappolatura) purché il valore dei tessili o non stampati utilizzati floccaggio accompa- non superi il 47,5 del gnato da tintura o da prezzo franco fabbrica del stampa prodotto o tintura di filati accom- pagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparato- rie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofis- saggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impar- tire stabilità dimensio- nale, finissaggio antipiega, decatissag- gio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto50
5805 Arazzi tessuti a mano Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
(tipo Gobelins, Fiandra, posizione, esclusi quelli della stessa posizione del Aubusson, Beauvais e prodotto simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezio- nati
5810 Ricami in pezza, in Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
strisce o in motivi utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
50 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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5901 Tessuti spalmati di colla Tessitura accompagnata da tintura, da floccaggio o o di sostanze amidacee, da spalmatura dei tipi utilizzati in rile- o gatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di floccaggio accompagnato da tintura o da stampa astucci o per usi simili; tele per decalco o tras- parenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria
5902 Nappe a trama per
pneumatici ottenute da filati a alta tenacità di nylon o di altre poliam- midi, di poliesteri o di raion viscosa: – contenenti, in peso, Tessitura non più di 90 % di materie tessili – altri Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompa- gnata da tessitura
5903 Tessuti impregnati, Tessitura accompagnata da tintura o
spalmati o ricoperti di da spalmatura materia plastica o o stratificati con materia plastica, diversi da stampa accompagnata da almeno due delle opera- quelli della voce 5902 zioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904 Linoleum, anche taglia- Tessitura accompagnata da tintura o da
ti; rivestimenti del suolo spalmatura51 costituiti da una spalma- tura o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati
5905 Rivestimenti murali di
materie tessili: – impregnati, spalmati, Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre
51 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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materie – altri Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto52
5906 Tessuti gommati, diversi
da quelli della voce 5902: – Tessuti a maglia Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia53 – altri tessuti di filati Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompa- sintetici contenenti, gnata da tessitura in peso, più del 90 % di materie tessili – altri Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura 5907 Altri tessuti impregnati, Tessitura accompagnata da tintura, da floccaggio o spalmati o ricoperti; tele da spalmatura dipinte per scenari di o teatri, per sfondi di studi floccaggio accompagnato da tintura o da stampa
52 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 53 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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o per usi simili o stampa accompagnata da almeno due delle opera- zioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908 Lucignoli tessuti,
intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lam- pade, fornelli, accendini, candele o simili; reticel- le a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: – reticelle ad incandes- Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia cenza, impregnate – altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto 5909–5911 Manufatti tessili per usi tecnici: – dischi e corone per Tessitura lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 – tessuti feltrati o non, a) b) dei tipi comunemente Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari utilizzati nelle mac- Tessitura54 Estrusione di fibre chine per cartiere o sintetiche o artificiali per altri usi tecnici, o filatura di fibre anche impregnati o naturali e/o di fibre spalmati, tubolari o sintetiche o artificiali senza fine, a catene in fiocco, accompa- e/o a trame semplici gnata in ciascun caso o multiple, o a tessi- da tessitura tura piana, a catene e/o a trame multiple o della voce 5911 tessitura accompagna- ta da tintura o da spalmatura. Possono essere utiliz-
54 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
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zate soltanto le fibre sotto elencate: – filati di cocco, – filati di politetra- fluoroetilene55, – filati multipli di poliammide, ri- torti e spalmati, impregnati o ri- coperti di resina fenolica – filati di poliam- mide aromatica ottenuta per po- licondensazione di metafenilen- diammina e di acido isoftalico, – monofilati di politetrafluoroe- tilene56, – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p- fenilenterefta- lammide), – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenoli- ca e spiralati di filati acrilici57, – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloe- sandietanolo e di acido isoftalico
55 L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. 56 L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. 57 L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
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– altri Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco e accompagnate da tessitura58 o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Capitolo 60 Stoffe a maglia Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavo- razione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 61 Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: – ottenuti riunendo a) b) mediante cucitura, o Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari altrimenti confezio- Fabbricazione a partire da Lavorazione a maglia nati, due o più parti tessuti e confezione (compre- di stoffa a maglia, so il taglio)59, 60 tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta – altri Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o
58 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 59 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
60 Cfr. la nota introduttiva 6.
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tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)61 ex Capitolo 62 Indumenti e accessori di a) b) abbigliamento, diversi Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari da quelli a maglia, Fabbricazione a partire da Tessitura accompa- esclusi: tessuti gnata da confezione (compreso il taglio) o confezione preceduta da stampa accompa- gnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce- rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, tratta- mento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impre- gnazione superficiale, rammendo e slappola- tura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodot- ex 6202, Indumenti per donna, a) b) ex 6204, ragazza e bambini Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari ex 6206, piccoli (bebè) ed acces- Applicazione della regola Tessitura accompa- ex 6209 ed sori di abbigliamento relativa al Capitolo gnata da confezione ex 6211 confezionati per bambi- (compreso il taglio) ni piccoli, ricamati o fabbricazione a partire da tessuti non ricama- ti, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non
61 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 62 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
63 Cfr. la nota introduttiva 6.
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superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto64, 65 ex 6210 ed Equipaggiamenti a) b) ex 6216 ignifughi in tessuto Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari ricoperto di un foglio di Applicazione della regola Tessitura accompa- poliestere alluminizzato relativa al Capitolo gnata da confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condi- zione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il
40 % del prezzo
franco fabbrica del prodotto, accompa- gnata da confezione (compreso il taglio)66
6213 e 6214 Fazzoletti da naso e da
taschino; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), manti- glie, veli e velette e manufatti simili: – ricamati Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto67 o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratu- ra, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregna- zione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto68, 69
64 Cfr. la nota introduttiva 6.
65 Cfr. la nota introduttiva 6.
66 Cfr. la nota introduttiva 6.
67 Cfr. la nota introduttiva 6.
68 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
69 Cfr. la nota introduttiva 6.
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– altri Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratu- ra, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazio- ne superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto70, 71
6217 Altri accessori di
abbigliamento, confe- zionati; parti di indu- menti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212: – ricamati Tessitura accompagnata dalla confezione (compre- so il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto72 – equipaggiamenti Tessitura accompagnata dalla confezione (compre- ignifughi in tessuto so il taglio) ricoperto di un foglio o di poliestere allumi- nizzato spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)73 – tessuti di rinforzo Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi per colletti e polsini, posizione, esclusi quelli della stessa posizione del tagliati prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
70 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
71 Cfr. la nota introduttiva 6.
72 Cfr. la nota introduttiva 6.
73 Cfr. la nota introduttiva 6.
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– altri a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Applicazione della regola Tessitura accompa- relativa al Capitolo gnata da confezione (compreso il taglio)74 ex Capitolo 63 Altri manufatti tessili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi confezionati; assorti- posizione, esclusi quelli della stessa posizione del menti; oggetti da rigat- prodotto tiere e stracci; esclusi: 6301–6304 Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, ecc.; altri manu- fatti per arredamento: – in feltro, non tessuti a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Qualsiasi processo di Estrusione di fibre fabbricazione di stoffa sintetiche o artificiali non tessuta, inclusa o utilizzo di fibre l’agugliatura meccanica, naturali, in ciascun accompagnato dalla caso accompagnati da confezione (compreso il qualsiasi processo di taglio) fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa l’agugliatura meccani- ca, e la confezione (compreso il taglio)75 – altri: – ricamati Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto76, 77 – altri Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)
74 Cfr. la nota introduttiva 6.
75 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
76 Cfr. la nota introduttiva 5.
77 Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 5.
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6305 Sacchi e sacchetti da a) b)
imballaggio Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Tessitura o lavorazione a Estrusione di fibre maglia e confezione artificiali o sintetiche (compreso il taglio)78 o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)79
6306 Copertoni e tende per
l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: – non tessuti a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Qualsiasi processo di Estrusione di fibre fabbricazione di stoffa sintetiche o artificiali non tessuta, inclusa o di fibre naturali, in l’agugliatura meccanica, ciascun caso accom- accompagnato dalla pagnata da tecniche di confezione (compreso il fabbricazione di stoffa taglio) non tessuta, compresa l’agugliatura meccani- ca – altri Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)80, 81 o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)
6307 Altri manufatti confe- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
zionati, compresi i utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco modelli di vestiti fabbrica del prodotto
6308 Assortimenti costituiti a) b)
da pezzi di tessuto e da Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari filati, anche con acces- Ogni articolo Ogni articolo sori, per la confezione dell’assortimento deve dell’assortimento deve di tappeti, di arazzi, di
78 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 79 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 80 Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
81 Cfr. la nota introduttiva 6.
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tovaglie o di tovaglioli soddisfare le condizioni soddisfare le condi- ricamati, o di manufatti che gli sarebbero applica- zioni che gli sarebbero tessili simili, in imbal- bili qualora non fosse applicabili qualora laggi per la vendita al incluso nell’assortimento. non fosse incluso minuto Tuttavia, articoli non nell’assortimento. originari possono essere Tuttavia, articoli non incorporati a condizione originari possono che il loro valore totale essere incorporati a non superi il 25 % del condizione che il loro prezzo franco fabbrica valore totale non dell’assortimento. superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento ex Capitolo 64 Calzature, ghette e Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi oggetti simili; parti di posizione, escluse le calzature incomplete formate questi oggetti; esclusi: da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della posizione 6406
6406 Parti di calzature (com- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
prese le tomaie anche posizione, esclusi quelli della stessa posizione del fissate a suole diverse prodotto da quelle esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti Capitolo 65 Cappelli, copricapo e Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi altre acconciature; loro posizione, esclusi quelli della stessa posizione del parti prodotto Capitolo 66 Ombrelli (da pioggia o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi da sole), ombrelloni, posizione, esclusi quelli della stessa posizione del bastoni, bastoni-sedile, prodotto fruste, frustini e loro o parti: fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 67 Piume e calugine prepa- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi rate e oggetti di piume o posizione, esclusi quelli della stessa posizione del di calugine; fiori artifi- prodotto ciali; lavori di capelli ex Capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi cemento, amianto, mica posizione, esclusi quelli della stessa posizione del o materie simili, esclusi: prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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ex 6803 Lavori di ardesia natu- Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata rale o agglomerata ex 6812 Lavori di amianto; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi lavori di miscele a base posizione di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio ex 6814 Lavori di mica, compre- Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa sa la mica agglomerata la mica agglomerata o ricostituita) o ricostituita, su suppor- to di carta, di cartone o di altre materie Capitolo 69 Prodotti ceramici a) b) Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da Fabbricazione a materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto stessa posizione del o prodotto fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 70 Vetro e lavori di vetro, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7006 Vetro delle voci 7003,
7004 o 7005, curvato,
smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incor- niciato né combinato con altre materie
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– Lastre di vetro Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) (substrati), ricoperte della posizione 7006 da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII82 – altri Fabbricazione a partire da materiali della posizione
7010 Damigiane, bottiglie, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
boccette, barattoli, vasi, posizione, esclusi quelli della stessa posizione del imballaggi tubolari, prodotto ampolle e altri recipienti o per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il barattoli per conserve, valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato di vetro; tappi, coperchi utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco e altri dispositivi di fabbrica del prodotto chiusura, di vetro
7013 Oggetti di vetro per la Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
tavola, la cucina, la posizione, esclusi quelli della stessa posizione del toeletta, l’ufficio, la prodotto decorazione degli o appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il delle voci 7010 o 7018 valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7019 Lavori di fibre di vetro, Fabbricazione a partire da: diversi dai filati – stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o – lana di vetro ex Capitolo 71 Perle fini o coltivate, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi pietre preziose (gem- posizione, esclusi quelli della stessa posizione del me), pietre semipreziose prodotto (fini) o simili, metalli o preziosi, placcati o dop- piati di metalli preziosi fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali e lavori di queste mate- utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco rie; minuterie di fantasi- fabbrica del prodotto a; monete, esclusi:
82 SEMII – «Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated».
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7106, 7108 e Metalli preziosi: – greggi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 7106, 7108 e 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle posizioni 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle posizioni 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni – semilavorati Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi o in polvere ex 7107, Metalli comuni ricoperti Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti ex 7109 ed di metalli preziosi, di metalli preziosi, greggi ex 7111 semilavorati
7115 Altri lavori di metalli Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
preziosi o di metalli posizione, esclusi quelli della stessa posizione del placcati o doppiati di prodotto metalli preziosi
7117 Minuterie di fantasia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti d’oro, d’argento o di platino, a condizione che il valore di tutti i materia- li utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 72 Ghisa, ferro e acciaio; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto 7207 Semiprodotti di ferro o Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni di acciai non legati 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206 7208–7216 Prodotti laminati piatti, Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme vergella o bordione, primarie o da semiprodotti della posizione 7206 o barre e profilati di ferro 7207 o di acciai non legati
7217 Fili di ferro o di acciai Fabbricazione a partire da semiprodotti della
non legati posizione 7207
7218 91 e Semiprodotti Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni
7218 99 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottoposi-
zione 7218 10
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7219–7222 Prodotti laminati piatti, Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme vergella o bordione, primarie o da semiprodotti della posizione 7218 barre, profilati di acciai inossidabili
7223 Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della
posizione 7218
7224 90 Semiprodotti Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottoposi- zione 7224 10 7225–7228 Prodotti laminati piatti, Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme vergella o bordione, primarie o da semiprodotti delle posizioni 7206, barre e profilati di altri 7207, 7218 o 7224 acciai legati; barre forate per la perfora- zione, di acciai legati o non legati
7229 Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della
posizione 7224 ex Capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi acciaio; esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7302 Elementi per la costru- Fabbricazione a partire da materiali della posizione zione di strade ferrate, 7206 di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controro- taie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie 7304, 7305 e Tubi e profilati cavi, di Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni
7306 ferro (non ghisa) o di 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218,
acciaio 7219, 7220 o 7224 ex 7307 Accessori per tubi di Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, acciai inossidabili sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il
35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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7308 Costruzioni e parti di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
costruzioni (per esem- posizione, esclusi quelli della stessa posizione del pio, ponti e elementi di prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i ponti, porte di chiuse, profilati ottenuti per saldatura della posizione 7301 torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nella costru- zione ex 7315 Catene antisdrucciole- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali voli della posizione 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 74 Rame e lavori di rame, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto
7403 Rame raffinato e leghe Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
di rame, greggi posizione Capitolo 75 Nichel e lavori di nichel Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto ex Capitolo 76 Alluminio e lavori di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi alluminio, esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto
7601 Alluminio greggio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
posizione
7607 Fogli e nastri sottili di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
alluminio (anche stam- posizione, esclusi quelli della stessa posizione del pati o fissati su carta, prodotto e quelli della posizione 7606 cartone, materie plasti- che o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) Capitolo 77 Riservato a un eventuale uso futuro nell’ambito del sistema armonizzato
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ex Capitolo 78 Piombo e lavori di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi piombo, esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto
7801 Piombo greggio:
– piombo raffinato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione – altro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della posizione 7802 non possono essere utilizzati. Capitolo 79 Zinco e lavori di zinco Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto Capitolo 80 Stagno e lavori di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi stagno posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto Capitolo 81 Altri metalli comuni; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi cermet; lavori di queste posizione materie ex Capitolo 82 Utensili e utensileria; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi oggetti di coltelleria e posizione, esclusi quelli della stessa posizione del posateria da tavola, di prodotto metalli comuni; parti di o questi oggetti di metalli comuni; esclusi: fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206 Utensili compresi in Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
almeno due delle voci posizione, esclusi quelli delle posizioni 8202– 8202–8205, condiziona- 8205. Tuttavia, utensili delle posizioni 8202–8205 ti in assortimenti per la possono essere incorporati a condizione che il loro vendita al minuto valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento
8211 Coltelli (diversi da Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
quelli della voce 8208) a posizione, esclusi quelli della stessa posizione del lama tranciante o den- prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici tata, compresi i roncoli di metalli comuni possono essere utilizzati chiudibili, e loro lame 8214 Altri oggetti di coltelle- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi ria (per esempio, tosa- posizione, esclusi quelli della stessa posizione del trici, fenditoi, coltel- prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni lacci, mezzelune da possono essere utilizzati macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
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8215 Cucchiai, forchette, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
mestoli, schiumarole, posizione, esclusi quelli della stessa posizione del palette da torta, coltelli prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni speciali da pesce o da possono essere utilizzati burro, pinze da zucchero e oggetti simili ex Capitolo 83 Lavori diversi di metalli Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi comuni esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8302 Altre guarnizioni, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi ferramenta ed oggetti posizione, esclusi quelli della stessa posizione del simili per edifici, e prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della posizio- congegni di chiusura ne 8302 possono essere utilizzati a condizione che automatica per porte il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8306 Statuette ed altri oggetti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi di ornamento, di metalli posizione, esclusi quelli della stessa posizione del comuni prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della posizio- ne 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 84 Reattori nucleari, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi caldaie, macchine, posizione, esclusi quelli della stessa posizione del apparecchi e congegni prodotto meccanici; parti di o queste macchine o apparecchi; esclusi: fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8401 Reattori nucleari, fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
elementi combustibili utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco (cartucce) non irradiati fabbrica del prodotto per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica
8407 Motori a pistone alterna- a) b)
tivo o rotativo, con Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari accensione a scintilla Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il (motori a scoppio) valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto
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8408 Motori a pistone, con a) b)
accensione per com- Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari pressione (motori diesel Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il o semidiesel) valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto 8427 Carrelli-stivatori; altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali carrelli di movimenta- utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco zione muniti di un fabbrica del prodotto dispositivo di solleva- mento
8482 Cuscinetti a rotolamen- a) b)
to, a sfere, a cilindri, a Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari rulli o a aghi (rullini) Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 85 Macchine, apparecchi e Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi materiale elettrici e loro posizione, esclusi quelli della stessa posizione del parti; apparecchi per la prodotto registrazione o la o riproduzione del suono, apparecchi per la Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali registrazione o la utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco riproduzione delle fabbrica del prodotto immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: 8501, 8502 Motori e generatori a) b) elettrici; gruppi elettro- Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari geni e convertitori Fabbricazione a partire da Fabbricazione a rotanti elettrici materiali di qualsiasi partire da materiali di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto e quelli della stessa posizione del posizione 8503 prodotto e quelli della o posizione 8503 fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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8513 Lampade elettriche a) b)
portatili destinate a Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari funzionare mediante Fabbricazione a partire da Fabbricazione a una propria sorgente di materiali di qualsiasi partire da materiali di energia (per esempio, posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, a pile a accumulatori, della stessa posizione del esclusi quelli della elettromagnetiche), prodotto stessa posizione del diverse dagli apparecchi prodotto di illuminazione della o voce 8512 fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519 Apparecchi per la a) b)
registrazione del suono; Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari apparecchi per la Fabbricazione a partire da Fabbricazione a riproduzione del suono; materiali di qualsiasi partire da materiali di apparecchi per la posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, registrazione e la della stessa posizione del esclusi quelli della riproduzione del suono prodotto e quelli della stessa posizione del posizione 8522 prodotto e quelli della o posizione 8522 fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521 Apparecchi per la a) b)
videoregistrazione o la Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari videoriproduzione, Fabbricazione a partire da Fabbricazione a anche con incorporato materiali di qualsiasi partire da materiali di un ricevitore di segnali posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, videofonici della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto e quelli della stessa posizione del posizione 8522 prodotto e quelli della o posizione 8522 fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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8523 Dischi, nastri, dispositi- a) b)
vi di memorizzazione Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari non volatile per dati a Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il base di semiconduttori, valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- «carte intelligenti» e utilizzati non superi il riali utilizzati non altri supporti per la 70 % del prezzo franco superi il 50 % del registrazione del suono fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica o per registrazioni del prodotto analoghe, anche regi- strati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del Capitolo 37
8525 Apparecchi trasmittenti a) b)
per la radiodiffusione o Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari la televisione, anche Fabbricazione a partire da Fabbricazione a muniti di un apparec- materiali di qualsiasi partire da materiali di chio ricevente o di un posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, apparecchio per la della stessa posizione del esclusi quelli della registrazione o la prodotto e quelli della stessa posizione del riproduzione del suono; posizione 8529 prodotto e quelli della telecamere, apparecchi posizione 8529 fotografici numerici e o apparecchi costituiti da fabbricazione in cui il o una videocamera valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il combinata con un utilizzati non superi il valore di tutti i mate- apparecchio di videore- 70 % del prezzo franco riali utilizzati non gistrazione o di videori- fabbrica del prodotto superi il 50 % del produzione (camesco- prezzo franco fabbrica pes) del prodotto
8526 Apparecchi di radiorile- a) b)
vamento e di radioloca- Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari lizzazione (radar), Fabbricazione a partire da Fabbricazione a apparecchi di radionavi- materiali di qualsiasi partire da materiali di gazione e apparecchi di posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, radiotelecomando della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto e quelli della stessa posizione del posizione 8529 prodotto e quelli della o posizione 8529 fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
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8527 Apparecchi riceventi per a) b)
la radiodiffusione, anche Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari combinati, in uno stesso Fabbricazione a partire da Fabbricazione a involucro, con un materiali di qualsiasi partire da materiali di apparecchio per la posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, registrazione o la della stessa posizione del esclusi quelli della riproduzione del suono prodotto e quelli della stessa posizione del o con un apparecchio di posizione 8529 prodotto e quelli della orologeria posizione 8529 o fabbricazione in cui il o valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528 Monitor e proiettori, a) b)
non incorporanti un Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari apparecchio ricevente Fabbricazione a partire da Fabbricazione a per la televisione; materiali di qualsiasi partire da materiali di apparecchi riceventi per posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, la televisione anche della stessa posizione del esclusi quelli della incorporanti un appa- prodotto e quelli della stessa posizione del recchio ricevente per la posizione 8529 prodotto e quelli della radiodiffusione o un posizione 8529 apparecchio per la o riproduzione del suono fabbricazione in cui il o o delle immagini valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il utilizzati non superi il valore di tutti i mate-
70 % del prezzo franco riali utilizzati non
fabbrica del prodotto superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8535–8537 Apparecchi per a) b) l’interruzione, il sezio- Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari namento, la protezione, Fabbricazione a partire da Fabbricazione a la diramazione, il materiali di qualsiasi partire da materiali di collegamento o posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, l’allacciamento di della stessa posizione del esclusi quelli della circuiti elettrici; connet- prodotto e quelli della stessa posizione del tori per fibre ottiche, posizione 8538 prodotto e quelli della fasci o cavi di fibre posizione 8538 ottiche; quadri, pannelli, o mensole, banchi, armadi fabbricazione in cui il o ed altri supporti provvi- valore di tutti i materiali fabbricazione in cui il sti di vari apparecchi utilizzati non superi il valore di tutti i mate- delle voci 8535 e 8536, 70 % del prezzo franco riali utilizzati non per il comando e la fabbrica del prodotto superi il 50 % del distribuzione elettrica, prezzo franco fabbrica anche incorporanti del prodotto strumenti e apparecchi del Capitolo 90, e
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apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commuta- zione della voce 8517
8540 11 e Tubi catodici per a) b)
8540 12 ricevitori della televi- Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari
sione, compresi i tubi Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il per videomonitor valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto 8542 31–8542 33 Circuiti integrati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali e monolitici utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco
8542 39 fabbrica del prodotto
o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semicon- duttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non parte
8544 Fili, cavi (compresi i a) b)
cavi coassiali), e altri Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari conduttori isolati per Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il l’elettricità (anche valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- laccati od ossidati utilizzati non superi il riali utilizzati non anodicamente), muniti o 70 % del prezzo franco superi il 50 % del no di pezzi di congiun- fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica zione; cavi di fibre del prodotto ottiche, costituiti da fibre rivestite indivi- dualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545 Elettrodi di carbone, Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
spazzole di carbone, utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco carboni per lampade o fabbrica del prodotto per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbo- nio, con o senza metal- lo, per usi elettrici
8546 Isolatori per l’elettricità, a) b)
di qualsiasi materia Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto
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8547 Pezzi isolanti, intera- a) b)
mente di materie isolanti Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari o con semplici parti Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il metalliche di congiun- valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- zione (per esempio, utilizzati non superi il riali utilizzati non boccole a vite) annegate 70 % del prezzo franco superi il 50 % del nella massa, per mac- fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica chine, apparecchi o del prodotto impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interna- mente
8548 Cascami ed avanzi di a) b)
pile, di batterie di pile e Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari di accumulatori elettrici; Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il pile e batterie di pile valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- elettriche fuori uso e utilizzati non superi il riali utilizzati non accumulatori elettrici 70 % del prezzo franco superi il 50 % del fuori uso; parti elettriche fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica di macchine o apparec- del prodotto chi, non nominate né comprese altrove in questo Capitolo Capitolo 86 Veicoli e materiale per Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali strade ferrate o simili e utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco loro parti; apparecchi fabbrica del prodotto meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione: ex Capitolo 87 Vetture automobili, a) b) trattori, velocipedi, Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari motocicli e altri veicoli Fabbricazione in cui ilFabbricazione in cui il terrestri, loro parti e valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- accessori; esclusi: utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto
8711 Motocicli (compresi i a) b)
ciclomotori) e velocipe- Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari di con motore ausiliario, Fabbricazione a partire da Fabbricazione a anche con carrozzini materiali di qualsiasi partire da materiali di laterali; carrozzini posizione, esclusi quelli qualsiasi posizione, laterali («side-car») della stessa posizione del esclusi quelli della prodotto stessa posizione del o prodotto o
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(1) (2) (3)
fabbricazione in cui il fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- utilizzati non superi il riali utilizzati non
70 % del prezzo franco superi il 50 % del
fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 88 Navigazione aerea o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi spaziale, esclusi: posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804 «Rotochutes» Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posi- zione 8804 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 89 Navigazione marittima Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi o fluviale posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Capitolo 90 Strumenti ed apparecchi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi di ottica, per fotografia e posizione, esclusi quelli della stessa posizione del per cinematografia, di prodotto misura, di controllo o di o precisione; strumenti ed apparecchi medico- fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali chirurgici; parti ed utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco accessori di questi fabbrica del prodotto strumenti o apparecchi, esclusi:
9002 Lenti, prismi, specchi e a) b)
altri elementi di ottica, Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari di qualsiasi materia, Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il montati, per strumenti o valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- apparecchi, diversi da utilizzati non superi il riali utilizzati non quelli di vetro non 70 % del prezzo franco superi il 50 % del lavorato otticamente fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto
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(1) (2) (3)
9033 Parti e accessori, non a) b)
nominati né compresi Paesi meno sviluppati Altri Paesi beneficiari altrove in questo Capito- Fabbricazione in cui il Fabbricazione in cui il lo, di macchine, appa- valore di tutti i materiali valore di tutti i mate- recchi, strumenti o utilizzati non superi il riali utilizzati non oggetti del Capitolo 90 70 % del prezzo franco superi il 50 % del fabbrica del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 91 Orologeria Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 92 Strumenti musicali; Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali parti e accessori di utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco questi strumenti fabbrica del prodotto Capitolo 93 Armi, munizioni e loro Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali parti ed accessori utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 94 Mobili; mobili medico- Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi chirurgici; articoli da posizione, esclusi quelli della stessa posizione del letto e simili; apparecchi prodotto per l’illuminazione non o nominati ne’ compresi altrove; insegne pubbli- fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali citarie, insegne utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco luminose, targhette fabbrica del prodotto indicatrici luminose ed oggetti simili; costru- zioni prefabbricate ex Capitolo 95 Giocattoli, giochi, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi oggetti per divertimenti posizione, esclusi quelli della stessa posizione del o sport; loro parti ed prodotto accessori, esclusi: o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506 Bastoni da golf e parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi di bastoni posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni da golf ex Capitolo 96 Lavori diversi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o
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Posizione SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere secondo SA sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
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fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9601e 9602 Avorio, osso, tartaruga, Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi corno, corna di animali, posizione corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modella- tura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine natura- li, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nomina- ti né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita
9603 Scope e spazzole, anche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali
costituenti parti di utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco macchine, di apparecchi fabbrica del prodotto o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolifi- cio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili
9605 Assortimenti da viaggio Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le
per la toeletta personale, condizioni che gli sarebbero applicabili qualora per il cucito o la pulizia non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, delle calzature o degli articoli non originari possono essere incorporati a indumenti condizione che il loro valore totale non superi il
15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento
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Posizione SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere secondo SA sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
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9606 Bottoni e bottoni a Fabbricazione:
pressione; forme per – a partire da materiali di qualsiasi posizione, bottoni e altre parti di esclusi quelli della stessa posizione del prodot- bottoni o di bottoni a to, e pressione; sbozzi di bottoni – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608 Penne e matite a sfera; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
penne e pennarelli con posizione, esclusi quelli della stessa posizione del punta di feltro o con prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini altre punte porose; o punte di pennini classificati alla stessa posizione penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di tali articoli, escluse quelle della voce
9612 Nastri inchiostratori per Fabbricazione:
macchine da scrivere e – a partire da materiali di qualsiasi posizione, nastri inchiostratori esclusi quelli della stessa posizione del simili, inchiostrati o prodotto, e altrimenti preparati per lasciare impronte, anche – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non montati su bobine o in superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del cartucce; cuscinetti per prodotto timbri, anche impregna- ti, con o senza scatola 9613 20 Accendini tascabili, a Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali gas, ricaricabili della posizione 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9614 Pipe (comprese le teste), Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi
bocchini da sigari e da posizione sigarette, e loro parti Capitolo 97 Oggetti d’arte, da Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi collezione o di antichità posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto
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Appendice 2 Certificato d’origine modulo A Il testo del certificato d’origine modulo A (in francese o inglese) può essere consul- tato sotto:
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Appendice 3 (art. 35)
Dichiarazione su fattura
La dichiarazione d’origine su fattura, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere rilasciata conformemente alle note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.
Versione francese: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …83) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …84 au sens des règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
Versione inglese: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …85) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential …86 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.
(Luogo e data)87 (Firma dell’esportatore e nome del firmatario in stampatello)88
83 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore abilitato ai sensi dell’art. 35, dev’essere qui riportato il numero d’autorizzazione dell’esportatore abilitato. Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore abilitato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero. 84 Dev’essere inidcata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. 85 Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore abilitato ai sensi dell’art. 35, dev’essere qui riportato il numero d’autorizzazione dell’esportatore abilitato. Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore abilitato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero. 86 Dev’essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
87 Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.
88 Per gli esportatori abilitati non è obbligatoria la firma autografa.
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Appendice 4 Certificato di circolazione delle merci EUR.1 Il testo del certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere consultato sotto:
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Appendice 5 (art. 12 cpv. 2)
Merci escluse dal cumulo regionale
Posizione SA Designazione delle merci secondo SA
Sezione XI Materie tessili e loro manufatti (cap. 50–63)
6401 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o
di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simi- li, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedi- menti
6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di
materia plastica
6403 Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404 Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili ex 6405 Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricosti- tuito, di gomma o di materia plastica
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Appendice 6 (art. 12 cpv. 3)
Elenco dei gruppi economici regionali ai quali la Svizzera accorda un cumulo regionale
Designazione del gruppo Paesi Parte del gruppo
Associazione delle nazioni Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, dell’Asia del Sud-Est (ANASE) Myanmar, Thailandia, Vietnam
A Brunei Darussalam e Singapore, Paesi facenti parte del Gruppo ANASE, non viene concesso il cumulo regionale in quanto non figurano nell’elenco dei Paesi beneficiari.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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1510–1512