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AS 2011 271

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 12 gennaio 2011

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:

Art. 8 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 10

1 Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che:

a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr2 o almeno di un diploma equiva- lente di una scuola riconosciuta dallo Stato; b. sono militari; c. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. godono di una reputazione incensurabile; e. sono state dichiarate idonee per l’assicurazione professionale dell’assicu- razione militare; e f. hanno superato un esame d’idoneità per militari a contratto temporaneo. 2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovata da parte del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre qualifiche professio- nali ai sensi del capoverso 1 lettera a.

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Art. 11 cpv. 1 1 L’istruzione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, comprende il corso di studi di bachelor per uffi- ciali di professione al PF di Zurigo oppure il corso di diploma o le Scuole militari 1 e 2 dell’Accademia militare del PF di Zurigo conformemente all’ordinanza del 24 settembre 20043 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell’esercito può dero- gare a questa regola.

Art. 12 cpv. 3 3 Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di capo basi del perso- nale militare della Difesa, capo gestione impieghi e carriere della Difesa, capo gestione impieghi e carriere delle Forze terrestri o capo gestione impieghi e carriere delle Forze aeree mantengono le loro condizioni d’assunzione precedenti fintanto che esercitano la nuova funzione.

Art. 17 cpv. 1 e 4 1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Il datore di lavoro può modificare l’assegnazione in ogni momento; la modifica è comunicata per scritto. Occorre badare affinché la funzione possa essere esercitata per quattro a sei anni. 4 I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell’esercito o di un perfezionamento professionale non dovrebbero durare più di tre anni.

Art. 22 cpv. 4

4 Dopo l’assegnazione di un nuovo luogo di lavoro, eccettuato il primo luogo di

lavoro dopo l’istruzione di base, gli aventi diritto di cui al capoverso 1 hanno diritto durante sei anni al massimo a un’indennità supplementare per spese supplementari.

Art. 29 cpv. 3 3 L’impiego di veicoli di rappresentanza è retto dagli articoli 14–16 dell’ordinanza del 23 febbraio 20054 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.

Art. 35 cpv. 4 e 5 4 Per le corse di servizio deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I trasporti pubblici possono essere utilizzati in singoli casi, se ciò è opportuno e se le esigenze del servizio lo consentono.

3 RS 414.131.1 4 RS 514.31

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5 Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d’impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. Il tempo necessario per tali tragitti non è considerato tempo di lavoro secondo l’articolo 19.

Art. 35a Autorizzazione di condurre in caso di corse di servizio 1 In caso di corse di servizio il detentore conduce personalmente il veicolo di servi- zio personale. 2 Al capo dell’esercito, al comandante delle Forze terrestri e al comandante delle Forze aeree è assegnato un conducente personale. 3 In caso di corse di servizio i rimanenti detentori sono autorizzati a impiegare un conducente soltanto se la corsa è in relazione diretta con un’attività di servizio della truppa oppure se l’adempimento dei compiti o la sicurezza lo richiedono urgente- mente. Possono essere impiegati unicamente i militari incorporati come conducenti nella truppa che prestano servizio, sempre che non siano militari in ferma conti- nuata. 4 Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d’impiego non è consen- tito impiegare conducenti.

Art. 36 Autorizzazione di condurre in caso di utilizzazione privata 1 Oltre al detentore, sono autorizzati a effettuare corse private secondo l’articolo 35 capoverso 2 anche tutti i membri della famiglia che vivono in comunione domestica con il detentore, compreso il partner.

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.

12 gennaio 2011 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

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