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AS 2012 3929

Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dello Yemen concernente la cooperazione tecnica e finanziaria

Traduzione1

Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dello Yemen concernente la cooperazione tecnica e finanziaria

Concluso il 28 aprile 2012 Entrato in vigore il 28 aprile 2012

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominati «Parti contraenti», auspicando di rinsaldare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare queste relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione umanitaria, tecnica e finanziaria tra i due Paesi, consapevoli che il rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici, come espresso in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira la politica interna e la politica estera delle Parti contraenti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, parimenti agli obiettivi dello stesso, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivi 1.1 Le Parti contraenti s’impegnano, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, a realizzare progetti di aiuto umanitario e assistenza tecnica nello Yemen (nell’ambito del presente Accordo quadro, i termini «progetto» e «progetti» comprendono anche quelli di «programma» e «programmi»). Detti progetti mirano a contribuire alla sicurezza umana, a promuovere un processo di sviluppo economico sostenibile, ad alleviare le privazioni delle categorie più vulnerabili della società yemenita, inclusi i rifugiati e i migranti stranieri che cercano rifugio nella Repubblica dello Yemen, nonché a consolidare le capacità dello Stato di affrontare sfide economiche, sociali e politiche. 1.2 Il presente Accordo fissa le regole e le procedure per la gestione e la realiz- zazione dei progetti di cooperazione.

RS 0.974.279.8

1 Dal testo originale francese (RO 2012 3929).

2012-0229 3929

Cooperazione tecnica e finanziaria. Acc. quadro con lo Yemen RU 2012

Art. 2 Forme di cooperazione Sezione 1 – Forme

2.1.1 La cooperazione può assumere la forma di aiuto umanitario, di assistenza

tecnica nonché di cooperazione finanziaria. La cooperazione può essere rea- lizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori od organizza- zioni multilaterali. Sezione 2 – Aiuto umanitario

2.2.1 L’aiuto umanitario al Governo yemenita sarà fornito dalla Parte contraente

svizzera sotto forma di messa a disposizione di beni, di servizi, di invio di esperti e di contributi finanziari. 2.2.2 I progetti nell’ambito dell’aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vulnerabili della società yemenita e contribuiscono a rafforzare simultanea- mente la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali. 2.2.3 Nell’ambito dell’aiuto umanitario, la Direzione dello sviluppo e della coope- razione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) rappre- senta ufficialmente il Governo svizzero. Sezione 3 – Assistenza tecnica 2.3.1 L’assistenza tecnica alla Parte contraente yemenita sarà fornita dalla Parte contraente svizzera sotto forma di trasferimento di conoscenze (know-how) mediante formazione, consulenza o altri servizi, e sotto forma di fornitura di materiali ed equipaggiamenti necessari alla realizzazione dei progetti. 2.3.2 I progetti di assistenza tecnica sono legati innanzitutto alla capacità del Governo yemenita di affrontare le problematiche migratorie, di gestire gran- di numeri di profughi interni, migranti e rifugiati e di affrontare diverse sfide economiche, politiche e sociali. 2.3.3 Nell’ambito dell’assistenza tecnica in materia di cooperazione allo sviluppo, la DSC del DFAE rappresenta ufficialmente il Governo svizzero.

Art. 3 Ufficio della DSC a Sana’a Allo scopo di agevolare la cooperazione descritta nel presente Accordo quadro, la DSC aprirà un ufficio a Sana’a nel rispetto delle seguenti condizioni:

3.1 Il Governo yemenita riconosce l’Ufficio della DSC a Sana’a come rappre-

sentanza legittima della Svizzera in Yemen e accorda all’Ufficio e ai suoi rappresentanti (nel caso non fossero cittadini della Repubblica dello Yemen) i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile

19612 sulle relazioni diplomatiche, già sottoscritta dal Governo yemenita.

3.2 Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, il

Governo yemenita esonera da tasse, dazi doganali e altri tributi tutti gli equi- paggiamenti, i servizi, gli autoveicoli e il materiale fornito gratuitamente

2 RS 0.191.01

Cooperazione tecnica e finanziaria. Acc. quadro con lo Yemen RU 2012

dalla Parte contraente svizzera nonché il materiale importato temporanea- mente per la realizzazione dei progetti in virtù del presente Accordo e auto- rizza la loro riesportazione alle stesse condizioni.

3.3 Il Governo yemenita concede i permessi necessari all’importazione tempo-

ranea dell’equipaggiamento richiesto per realizzare i progetti in virtù del presente Accordo e nel rispetto delle attuali leggi in vigore nello Yemen. 3.4 Lo Yemen esenta gli specialisti stranieri e il personale straniero assunti per la realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del presente Accordo non- ché i loro familiari dal pagamento di qualsiasi imposta sul reddito e imposta fondiaria, come anche da tasse, dazi doganali o altri tributi legali sui loro beni personali. Tutte queste persone sono autorizzate a importare i loro beni personali (suppellettili, autoveicoli, equipaggiamento professionale e priva- to) e a riesportarli alle stesse condizioni al termine della loro missione. La Parte contraente yemenita concede gratuitamente i permessi di soggiorno agli specialisti stranieri, al personale straniero e ai loro familiari ed emette permessi di lavoro per il personale tecnico e amministrativo, ove questi siano richiesti secondo la legge.

3.5 La Parte contraente yemenita è responsabile della sicurezza dei rappresen-

tanti, degli specialisti stranieri e del personale straniero nonché dei loro familiari e accorda a queste persone agevolazioni di rimpatrio in caso di necessità. 3.6 Nel quadro della legislazione nazionale, la Parte contraente yemenita rilascia gratuitamente i visti d’entrata per le categorie di persone di cui agli arti- coli 3.1 e 3.4. 3.7 La Parte contraente yemenita coadiuva gli specialisti stranieri e il personale straniero nello svolgimento dei loro compiti e procura loro tutta la documen- tazione e le informazioni necessarie.

3.8 La Parte contraente yemenita agevola le procedure di trasferimento interna-

zionale di valuta estera operate nel quadro dei progetti e per il tramite di specialisti stranieri. 3.9 La realizzazione di tali disposizioni è garantita dal Ministero della pianifica- zione e della cooperazione internazionale yemenita. 3.10 I rappresentanti dell’Ufficio della DSC, gli specialisti e il personale stranieri e i loro familiari inviati nella Repubblica dello Yemen per la realizzazione dei progetti previsti nel presente Accordo si impegnano a rispettare il diritto nazionale e i regolamenti della Repubblica dello Yemen e non interferiscono negli affari interni del Paese di accoglienza. 3.11 Nel caso in cui porti a termine i suoi progetti nella Repubblica dello Yemen, la DSC ha la facoltà, previa consultazione con il Ministero della pianifica- zione e della cooperazione internazionale, di stabilire come smaltire il mate- riale importato o acquistato per il proprio Ufficio. Le opzioni comprendono, ma non sono limitate a:

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– cessione al Ministero della pianificazione e della cooperazione interna- zionale o ai partner dei progetti realizzati dalla DSC nella Repubblica dello Yemen; – riesportazione di equipaggiamenti e sistemi finanziati con fondi della DSC.

Art. 4 Clausola anticorruzione Le Parti contraenti non offrono alcun tipo di privilegio in maniera né diretta né indiretta nel quadro del presente Accordo. Esse non accettano alcuna offerta in tal senso. Ogni comportamento illecito o corrotto rappresenta una violazione al presente Accordo e ne giustifica l’annullamento e/o il ricorso a ulteriori misure di coercizione previste dalla legge.

Art. 5 Portata e applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano:

5.1 ai progetti convenuti tra il Consiglio federale svizzero (Direzione dello

sviluppo e della cooperazione) da una parte e il Governo dello Yemen (Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale) e/o i rispettivi ministeri, governatorati e autorità locali nel territorio dello Yemen dall’altra;

5.2 ai progetti convenuti tra il Consiglio federale svizzero (Direzione dello

sviluppo e della cooperazione) e organizzazioni o istituzioni nello Yemen, per i quali la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e il Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale o i loro rappresen- tanti autorizzati hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposi- zioni dell’articolo 3 del presente Accordo; 5.3 ai progetti concordati con società o istituzioni di ciascun Paese per i quali le due Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 3 del presente Accordo;

5.4 ai progetti in corso d’esecuzione e ai progetti in preparazione prima

dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 6 Coordinamento e procedure 6.1 Il coordinamento di tali disposizioni è garantito dal Ministero della pianifi- cazione e della cooperazione internazionale yemenita.

6.2 Ciascun progetto previsto dal presente Accordo sarà oggetto di un accordo

specifico tra i partner del progetto; tale accordo disciplina in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto.

6.3 Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti realizzati da

altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti contraenti

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forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordina- mento efficace.

6.4 Le Parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo

dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo. A tal fine, nella fase di realizzazione si scambiano opinioni a intervalli periodici a tutti i livelli in merito all’avanzamento dei progetti finanziati nel quadro del presente Accordo.

Art. 7 Durata

7.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sottoscrizione.

7.2 Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ambo le

Parti contraenti mediante un preavviso scritto di sei mesi. 7.3 In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso conti- nueranno a essere applicate a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia.

Art. 8 Modifiche e controversie

8.1 Ogni modifica o emendamento del presente Accordo necessita della forma

scritta e del consenso di ambo le Parti contraenti. 8.2 Eventuali controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Fatto a Sana’a, il 28 aprile 2012, in tre esemplari originali in lingua araba, inglese e francese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevale la versione inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica dello Yemen: Manuel Bessler Mutaher Abdulaziz Alabbasi

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