AS 2012 6267
Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971 a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna
Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971 a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna
Concluso il 7 settembre 2012 Entrato in vigore il 7 settembre 2012
Traduzione1
Eveline Widmer-Schlumpf Berna, 7 settembre 2012 Presidente della Confederazione Capo del Dipartimento federale delle finanze
Sua Eccellenza signor Kazuyoshi Umemoto Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone in Svizzera
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare il ricevimento della nota di Sua Eccellenza in data odierna del seguente tenore:
«In riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 19712 a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 20103 a Berna (di seguito «la Convenzione»), ho l’onore di confermare, in nome del Governo del Giappone, l’accordo seguente tra i due Governi: In riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 11 della Convenzione resta inteso che la «Japan Bank for International Cooperation» sia considerata un ente ai sensi del sottoparagrafo (v) lettera a del paragrafo 4 dell’articolo 11 della Convenzione.
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.672.946.31 3 RU 2011 6381
2012-2287 6267
Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito. RU 2012 Scambio di lettere con il Giappone
Nella misura in cui le suddette proposte sono approvate dal Consiglio federale svizzero, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate quale accordo tra i due Governi, che entra in vigore il giorno della risposta di Sua Eccellenza ed è applicabile agli importi imponibili dal 1° aprile 2012 o successivamente.»
La presente proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero e ho inoltre l’onore di confermare che la nota di sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno della presente risposta ed è applicabile agli importi imponibili dal 1° aprile 2012 o successivamente.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Eveline Widmer-Schlumpf