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AS 2013 5365

Ordinanza sui diritti politici

Ordinanza sui diritti politici

Modifica del 13 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sui diritti politici (ODP)

Ingresso visto l’articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP),

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «legge» è sostituito con «LDP».

Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale 1 Le prove del voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali necessitano dell’autorizzazione di principio del Consiglio federale. 2 Se un Cantone chiede per la prima volta un’autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini. 3 Per una determinata durata massima, il Consiglio federale può autorizzare il Can- tone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove conse- cutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell’ambito di votazioni popolari federali limitandolo sotto il profilo territoriale, temporale e materiale. 4 Le prove del voto elettronico nell’ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

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Diritti politici. O RU 2013

5 Se il Consiglio federale ha accordato l’autorizzazione di principio, può essere derogato per quanto necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.

Art. 27b Condizioni L’autorizzazione di principio è accordata se: a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle dispo- sizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure effi- caci ed adeguate volte a garantire che:

1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto

(controllo della legittimazione al voto),

2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare

soltanto una volta (unicità del voto),

3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico

ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare),

4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per

via elettronica (segreto del voto),

5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme

alle norme); b. la Cancelleria federale ha appurato, sulla base dei documenti o dei certificati prodotti, che il sistema di voto elettronico prescelto dal Cantone permette di svolgere le prove conformemente al diritto federale.

Art. 27c Domanda

1 La domanda di rilascio dell’autorizzazione di principio deve contenere:

a. l’assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organiz- zative necessarie per lo svolgimento delle prove; b. le disposizioni cantonali emanate a tal fine; c. l’indicazione del sistema di cui è previsto l’impiego e delle modalità d’eser- cizio; d. la percentuale massima dell’elettorato che sarà coinvolto nelle prove; e. se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l’autorizzazione di principio. 2 La Cancelleria federale stabilisce quali documenti o certificati devono essere allegati alla domanda.

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Art. 27d Contenuto dell’autorizzazione di principio Il Consiglio federale stabilisce nell’autorizzazione di principio: a. per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico; b. in quale periodo è consentito il voto elettronico; c. il territorio in cui i risultati degli scrutini svolti nell’ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.

Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale 1 Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico. La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e il contenuto delle relative domande. 2 Il nulla osta è concesso se il sistema scelto dal Cantone e le modalità d’esercizio soddisfano le condizioni stabilite dalla Cancelleria federale. 3 Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni. 4 Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida. 5 Il voto elettronico nell’ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.

Art. 27ebis Abrogato

Art. 27f Limiti 1 La Cancelleria federale stabilisce i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare affinché: a. il 30 per cento al massimo dell’elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del

10 per cento dell’elettorato svizzero;

b. il 50 per cento al massimo dell’elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del

30 per cento dell’elettorato svizzero;

c. l’intero elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettro- nica. 2 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto.

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Art. 27g Aventi diritto di voto con disabilità 1 La procedura di voto elettronico dev’essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non pos- sono esprimere il proprio voto autonomamente. 2 Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può autorizzare agevolazioni per questi aventi diritto di voto, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.

Art. 27h Protezione dalle manipolazioni 1 I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impe- dire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l’operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell’apparecchio utilizzato per votare.

2 Il voto per rappresentanza è vietato.

Art. 27i Controllo della plausibilità e verificabilità del voto elettronico 1 I Cantoni che coinvolgono soltanto una parte dell’elettorato in una prova devono poter controllare la plausibilità dei risultati. 2 I Cantoni che coinvolgono l’intero elettorato in una prova devono garantire che il regolare svolgimento del voto per via elettronica e la correttezza del suo risultato possano essere verificati. 3 La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto. 4 Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l’inci- denza di tali irregolarità sul risultato del voto.

Art. 27j Affidabilità del voto elettronico 1 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente. 2 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell’omologazione del risultato dello scrutinio.

Art. 27k Abrogato

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Art. 27kbis Impiego di un sistema gestito da terzi

1 Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:

a. consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle vota- zioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone; b. far capo a un’impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico. 2 In tali casi i Cantoni interessati, la Cancelleria federale ed eventualmente l’impresa in questione disciplinano i dettagli in un contratto.

Art. 27l Valutazione dei sistemi e delle modalità d’esercizio

1 Un ente esterno indipendente, riconosciuto dalla Cancelleria federale, deve:

a. confermare che i requisiti in materia di sicurezza della Cancelleria federale sono soddisfatti; b. verificare che le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica. 2 Ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d’esercizio va sottoposta alla medesima procedura. 3 La Cancelleria federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento e disciplina i dettagli della valutazione.

Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto 1 I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull’organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità. 2 Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità in relazione al voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto. È fatto salvo l’articolo 7 della legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza.

Art. 27n e 27nbis Abrogati

Art. 27o Consulenza scientifica 1 La Cancelleria federale può rilevare dati concernenti l’utilizzazione del voto elet- tronico o farli rilevare dai Cantoni e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica. 2 La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l’efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l’evoluzione della partecipazione al voto e l’inci- denza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche.

3 RS 152.3

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3 Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici ano- nimi concernenti l’utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.

Art. 27q Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure effi- caci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2014.

13 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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