AS 2013 975
Legge federale sulle professioni psicologiche
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi)
del 18 marzo 2011 (RU 2012 1929)
Art. 48 (Modifica del diritto vigente) n. 1 e 2
1. Codice penale1
Invece di:
Art. 321 n. 1, primo periodo
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al
segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni2, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …
Leggasi:
Art. 321 n. 1, primo periodo
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in
brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni3, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …
2013-0813 975
Legge federale sulle professioni psicologiche. Correzione RU 2013
2. Codice di procedura penale4
Invece di:
Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
Leggasi:
Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.
25 marzo 2013 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
4 RS 312.0
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