AS 2015 1743
AS 2015 1743
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 20 maggio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Abrogato
II L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2015.
20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 910.13
2014-2688 1743
O sui pagamenti diretti RU 2015
Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
N. 2.1.1, 2.1.2 e 2.3.1
2.1.1 Il contributo di base ammonta a 900 franchi per ettaro e anno.
2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la
promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 450 franchi per ettaro e anno. 2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.