AS 2015 773
Legge federale sugli acquisti pubblici
Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub)
Modifica del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 maggio 20131; visto il parere del Consiglio federale del 3 luglio 20132, decreta:
I La legge federale del 16 dicembre 19943 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Accordo GATT» è sostituito, con i necessari adeguamenti gram- maticali, con «GPA».
Ingresso visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale4; in esecuzione dell’Accordo del 15 aprile 19945 sugli appalti pubblici (GPA); visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 19946,
Art. 21 cpv. 1 1 L’offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l’appalto. Essa viene deter- minata considerando diversi criteri, in particolare il termine, la qualità, il prezzo, l’economicità, i costi d’esercizio, il servizio clientela, l’idoneità della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale, il valore tecnico e la formazione di persone nella formazione professionale di base. Quest’ultimo criterio può essere preso in considerazione soltanto per gli appalti non sottoposti a trattati internazionali.