AS 2016 1459
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
del 18 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013) e 2270 (2016)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
ordina:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti moneta- ri, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione di averi, fatte salve le normali operazioni amministrative ef- fettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi;
RS 946.231.127.6 1 RS 946.231 2 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati sul sito www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Commitee > Resolutions.
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d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di risorse eco- nomiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la loca- zione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2: Misure coercitive
Art. 2 Divieto di entrata e di transito
1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle seguenti persone:
a. persone fisiche di cui all’allegato 1; b. persone che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, delle impre- se e delle organizzazioni di cui all’allegato 1; c. persone che violano la presente ordinanza o le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o che forniscono aiuti per eluderle. 2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1, in conformità alle decisioni del comitato competente del Consi- glio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.
Art. 3 Divieto di frequentare determinati cicli di studio Ai cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea è fatto divieto di fre- quentare cicli di studio in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata, scienze informatiche collegate, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale e discipline correlate presso scuole universitarie professionali e univer- sità in Svizzera. Il divieto non si applica agli studi fino al diploma di bachelor com- preso.
Art. 4 Divieto concernente determinati servizi di formazione È vietato impartire una formazione militare, paramilitare o di polizia a formatori, consulenti e altri membri delle autorità della Repubblica popolare democratica di Corea.
Art. 5 Divieti concernenti materiale d’armamento e beni in relazione con armi di distruzione di massa 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto a desti- nazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei seguenti beni: a. materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi acces- sori e pezzi di ricambio; b. beni di cui all’allegato 2, inclusi tecnologie e software;
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c. beni che potrebbero contribuire ai programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea, ad altri programmi relativi ad armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate secondo la presente or- dinanza; d. beni finalizzati a rafforzare direttamente le capacità operative delle forze ar- mate della Repubblica popolare democratica di Corea, esclusi medicamenti, derrate alimentari e beni impiegabili esclusivamente per scopi umanitari o di sussistenza, purché il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sia stato informato in precedenza. 2 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui al capoverso 1 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea. 3 Sono vietati la fornitura e l’ottenimento di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, la mediazione, la formazione e la consulenza tecniche, nonché la mesa a disposizione e l’accettazione di averi connessi alla vendita, alla fornitura, all’importazione, all’esportazione, al transito, al transporto, all’acquisizione, all’acquisto, alla produzione, alla manutenzione e all’utilizzazione dei beni di cui al capoverso 1. 4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.
Art. 6 Divieti concernenti il carburante per aeromobili 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito dei beni di cui all’allegato 3 a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea.
2 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1:
a. le forniture per scopi umanitari comprovati; b. la vendita e la fornitura per aerei civili destinati al trasporto di passeggeri al di fuori della Repubblica popolare democratica di Corea per l’utilizzo esclu- sivo durante il volo verso la Repubblica popolare democratica di Corea e du- rante il volo di ritorno.
3 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può concedere deroghe per le forniture per scopi umanitari comprovati.
Art. 7 Divieti concernenti le materie prime 1 Sono vietati l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto delle materie prime di cui all’allegato 4 provenienti dalla Repubblica popolare democrati- ca di Corea.
3 RS 946.202 4 RS 514.51
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2 Il carbone è escluso dal divieto di cui al capoverso 1 se:
a. ha la sua origine al di fuori della Repubblica popolare democratica di Corea; b. è stato trasportato attraverso la Repubblica popolare democratica di Corea per scopi legati esclusivamente all’esportazione dal porto di Rašon; c. il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato informato in precedenza; d. la transazione non è legata al conseguimento di entrate per i programmi nu- cleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad al- tre attività vietate secondo la presente ordinanza. 3 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1 il ferro e i minerali di ferro se:
a. i beni sono finalizzati esclusivamente a scopi di sussistenza; e b. la transazione non è legata al conseguimento di entrate per i programmi nu- cleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad al- tre attività vietate secondo la presente ordinanza.
Art. 8 Divieti concernenti i beni di lusso Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni di lusso di cui all’allegato 5.
Art. 9 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche, incluse le navi di cui all’allegato 6, di proprietà o sotto il controllo di: a. persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 1; b. persone fisiche, imprese o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui alla lettera a; c. imprese o organizzazioni di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche, incluse le navi di cui all’allegato 6, che presentano un legame con i programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordi- nanza, in particolare se gli averi o le risorse economiche, incluse le navi di cui all’allegato 6, sono di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. di istituzioni del Governo della Repubblica popolare democratica di Corea; b. del Partito del lavoro della Repubblica popolare democratica di Corea; c. di persone fisiche, imprese o organizzazioni che agiscono in nome o per con- to di un’istituzione di cui alla lettera a o del Partito della Repubblica popola- re democratica di Corea; d. di imprese o organizzazioni di proprietà o sotto il controllo di un’istituzione di cui alla lettera a o del Partito del lavoro della Repubblica popolare demo- cratica di Corea.
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3 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 2 i beni e le risorse economiche neces- sari per l’attività delle rappresentanze diplomatiche della Repubblica popolare democratica di Corea.
Art. 10 Divieti concernenti servizi finanziari e trasferimenti di averi 1 È vietato fornire servizi finanziari e mettere a disposizione averi e risorse econo- miche, inclusi denaro contante e oro, in relazione con i programmi nucleari o missi- listici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco di cui all’articolo 9 oppure mettere altrimenti a loro disposi- zione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 3 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferi- menti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitra- le; d. fornire aiuti umanitari; e. contribuire alla denuclearizzazione. 4 Essa autorizza le deroghe di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finan- ze, conformemente alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazio- ni Unite e, se del caso, previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Art. 11 Succursali di banche della Repubblica popolare democratica di Corea in Svizzera 1 Sono vietate l’apertura e la gestione in Svizzera di succursali, filiali e rappresen- tanze di banche della Repubblica popolare democratica di Corea.
2 Agli istituti finanziari operanti in Svizzera è vietato:
a. costituire joint venture con banche della Repubblica popolare democratica di Corea; b. acquisire partecipazioni di banche della Repubblica popolare democratica di Corea; oppure c. instaurare e intrattenere relazioni di corrispondenza con banche della Re- pubblica popolare democratica di Corea.
3 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, la SECO può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 2.
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Art. 12 Succursali di banche svizzere nella Repubblica popolare democratica di Corea 1 È vietata l’apertura di succursali, filiali e rappresentanze di banche svizzere nella Repubblica popolare democratica di Corea.
2 Previa autorizzazione del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, la SECO può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1, qualora ciò sia necessario per fornire aiuti umanitari, per garantire l’attività delle missioni diplomatiche o per svolgere le attività delle Nazioni Unite.
Art. 13 Divieto concernente il sostegno finanziario del commercio 1 È vietato il sostegno finanziario del commercio con la Repubblica popolare demo- cratica di Corea, inclusa la concessione di crediti, garanzie e assicurazioni alle esportazioni, che potrebbe contribuire ai programmi nucleari o missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza o che potrebbe contribuire ad eludere tali divieti. 2 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1 le attività commerciali per scopi umanitari, in particolare quelle concernenti derrate alimentari, farmaci e attrezzature mediche.
Art. 14 Divieto di onorare determinati crediti È vietato onorare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene impe- dita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza: a. il governo della Repubblica popolare democratica di Corea; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che si trovano nella Repubblica popolare democratica di Corea; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 1; d. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano in nome o per conto del Governo oppure persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere b e c.
Art. 15 Divieti concernenti il traffico marittimo e aereo 1 È vietato stipulare con la Repubblica popolare democratica di Corea contratti di noleggio o di leasing per aerei e navi iscritti in registri svizzeri e fornire servizi di assistenza agli equipaggi. 2 I divieti di cui al capoverso 1 valgono anche per le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all’allegato 1, nonché per tutte le altre persone fisiche, imprese e organizzazioni che hanno violato le misure della presente ordinanza o che agisco- no in nome o per conto delle suddette persone fisiche, imprese o organizzazioni.
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3 È vietato registrare navi nella Repubblica popolare democratica di Corea, ottenere l’autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea o essere proprietario, assuntore di leasing o gestore di una nave battente bandiera della Repubblica popolare democratica di Corea oppure fornire servizi correlati, inclusi servizi assicurativi. 4 I diritti di decollo, atterraggio e sorvolo non vengono concessi se vi sono motivi per ritenere che a bordo vi siano beni la cui vendita, fornitura, esportazione o transi- to violano la presente ordinanza.
5 Le misure di cui al capoverso 4 non si applicano in caso di atterraggio
d’emergenza o di atterraggio per scopi di verifica.
Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 16 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 3–15.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 2. 3 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). 4 Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, quali la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 17 Controlli dell’importazione, dell’esportazione e del transito 1 L’AFD controlla l’importazione, l’esportazione e il transito di beni da e verso la Repubblica popolare democratica di Corea. In caso di dubbi l’AFD blocca la spedi- zione e informa la SECO. La SECO decide l’iter da seguire. Essa può ritirare o confiscare i beni. 2 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 26 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane notifica per iscritto alla SECO i beni da esportare verso la Repubblica popolare democratica di Corea almeno cinque giorni lavorativi prima dell’esportazione prevista. Conformemente alle istruzioni della SECO trasmette la spedizione a un ufficio doganale ai fini di una verifica.
3 Le partite in transito da o verso la Repubblica popolare democratica di Corea
devono essere notificate in anticipo analogamente al capoverso 2.
5 RS 631.0
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2016
Art. 18 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2 li dichiara- no senza indugio alla SECO.
2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché l’oggetto e il
valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 19 Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2–15 o 22 capoversi 1–3 è punito conformemente
all’articolo 9 LEmb. 2 Chiunque viola gli articoli 17 capoversi 2 o 3, 18 o 22 capoverso 4 è punito con- formemente all’articolo 10 LEmb. 3 Le violazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Sezione 4: Recepimento automatico di liste e pubblicazione
Art. 20
1 Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni o risorse economiche
(allegati 1 e 6) emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vengono recepite automaticamente. 2 Le voci secondo gli allegati 1 e 6 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 25 ottobre 20066 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è abrogata.
Art. 22 Disposizioni transitorie 1 Le succursali, le filiali e le rappresentanze di banche della Repubblica popolare democratica di Corea presenti in Svizzera devono essere chiuse entro il 2 giugno 2016.
6 RU 2006 4237, 2009 3179, 2013 255 2357, 2015 3119, 2016 671
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2016
2 Le partecipazioni e le relazioni esistenti secondo l’articolo 11 capoverso 2 devono essere interrotte definitivamente entro il 2 giugno 2016. 3 Le filiali, le succursali, le rappresentanze e i conti bancari di banche svizzere presenti nella Repubblica popolare democratica di Corea devono essere chiusi entro il 2 giugno 2016, qualora vi siano motivi sufficienti per ritenere che i servizi finan- ziari effettuati possano contribuire ai programmi nucleari e missilistici della Repub- blica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza.
4 La cessazione delle relazioni commerciali di cui ai capoversi 1–3 deve essere
comunicata senza indugio alla SECO.
Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2016 alle ore 18.00.7
18 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a, 9 cpv.1 lett. a)
Persone fisiche soggette al divieto di entrata e di transito e alle sanzioni finanziarie nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e orga- nizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite8. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite9.
8 La lista è consultabile sul sito www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions >
1718 Sanctions Committee (DPRK) > Sanctions List Materials.
9 La banca dati SESAM è liberamente accessibile sul sito www.seco.admin.ch > Politica esterna & Cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. La versione cartacea della lista può essere ordinata presso la SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2016
Allegato 2 (art. 5 cpv. 1 lett. b)
Materiale d’armamento e beni in relazione con armi di distruzione di massa
1. Beni di cui all’allegato 2 parte 1 dell’ordinanza del 25 giugno 1997 10 sul
controllo dei beni a duplice impiego (OBDI);
2. beni di cui all’allegato 2 parte 2 OBDI;
3. materiali nucleari di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 200411 sull’energia nucleare; 4. sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota che non sono contemplati dall’articolo 3 capoverso 1, compresi i sottosistemi completi; 5. tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota nonché con programmi di produzione di armi di distruzione di massa e quelli contemplati dall’allegato 2 parte 2 OBDI, dall’allegato 3 OBDI o dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio
199812 concernente il materiale bellico;
6. grafite progettata o specifica per uso in macchine per elettroerosione;
7. fibra para-aramidica come Kevlar e simili, filati e nastri di para-aramide;
8. lubrificanti perfluorati;
9. valvole a soffietto resistenti alla corrosione dell’esafluoruro di uranio (UF6); 10. acciai inossidabili resistenti alla corrosione e resistenti all’acido nitrico fu- mante rosso inibito (IRFNA) o all’acido nitrico, come l’acciaio duplex lega- to con l’ossigeno;
11. materiali ceramici compositi resistenti a temperature ultraelevate in forma
solida, come blocchi, cilindri, tubi o barre, a condizione che le dimensioni non superino i valori seguenti: a. per i cilindri: 120 mm di diametro e 50 mm di lunghezza, b. per i tubi: 65 mm di diametro interno, 25 mm di spessore della parete e
50 mm di lunghezza,
c. per i blocchi: 120 mm × 120 mm × 50 mm;
12. valvole ad azionamento pirotecnico;
13. attrezzatura di misurazione e di controllo adeguata per le gallerie del vento: bilance, calcolo del flusso termico, controllo della corrente;
14. perclorato di sodio;
10 RS 946.202.1 11 RS 732.11 12 RS 514.511
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15. pompe a vuoto aventi una portata massima di aspirazione specificata dal co-
struttore superiore a 1 m3/h in condizioni standard e involucri preformati per tali pompe, rivestimenti preformati degli involucri, giranti, rotori e ugelli in cui tutte le superfici a diretto contatto sono interamente costituite da materia- li che sottostanno alle restrizioni.
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Allegato 3 (art. 6 cpv. 1)
Carburanti per aeromobili Voce di tariffa doganale Designazione della merce
1. 2710.1211 Carburante per aeromobili, compresa la
benzina avio
2. 2710.1911 Petrolio per aeromobili (cherosene) destinato a
essere utilizzato come carburante: – Jet A – Jet A-1 – Jet B
3. 2825.10 Idrazina come carburante per missili
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2016
Allegato 4 (art. 7 cpv. 1)
Materie prime Voce di tariffa doganale Designazione della merce
1. 2701.1200; Carbone (carboni fossili: polverizzati, altri carboni fossili,
2701.1900; mattonelle) 2701.2000
2. 2601.1100; Ferro, minerali ferrosi (non agglomerati, agglomerati)
2601.1200
3. 7108.1100; Oro (polveri, in altre forme primarie)
7108.1200
4. 2614.000 Minerali di titanio
5. 2615.9000 Minerali di vanadio
6. 2530.9090 Terre rare
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O RU 2016
Allegato 5 (art. 8)
Beni di lusso
1. Caviale e succedanei del caviale preparati con uova di pesce;
2. vini e bevande spiritose;
3. sigari;
4. profumi pregiati, prodotti per la toeletta e cosmetici pregiati;
5. articoli pregiati di pelletteria;
6. indumenti e accessori di abbigliamento pregiati, calzature pregiate;
7. tappeti annodati a mano;
8. arazzi tessuti a mano;
9. perle, pietre preziose e semipreziose e articoli di gioielleria;
10. monete non aventi corso legale;
11. posateria da tavola dorata, argentata o platinata;
12. elettronica d’intrattenimento di grande valore;
13. apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, elettronici o
ottici; 14. veicoli di lusso per il trasporto aereo, stradale, ferroviario e nautico, nonché i loro componenti e accessori;
15. orologi e prodotti dell’orologeria pregiati;
16. Strumenti musicali pregiati;
17. oggetti d’arte, pezzi da collezione o antichità;
18. cavalli purosangue;
19. tartufi;
20. specialità di panetteria, come le brioche al burro, prodotti di confetteria e pa- sticceria; 21. articoli sportivi pregiati e attrezzatura di qualità, in particolare per sci, golf, equitazione e sport acquatici; 22. articoli e attrezzatura per giochi al biliardo, impianti automatici per birilli come piste da bowling, giochi d’azzardo e giochi a monete o a banconote; 23. infrastrutture e attrezzature per impianti sportivi di lusso come stazioni scii- stiche e piscine;
24. articoli di cristallo al piombo;
25. motoslitte.
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Allegato 6 (art. 9 cpv. 1)
Navi sotto il controllo della Ocean Maritime Management Company (OMM)
Nota 1. Il presente allegato corrisponde alla lista delle navi designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite poste sotto il controllo della Ocean Maritime Management Company (OMM 13. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite14.
13 La lista è consultabile sul sito www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions >
1718 Sanctions Committee (DPRK) > Sanctions List Materials.
14 La banca dati SESAM è liberamente accessibile sul sito www.seco.admin.ch > Politica esterna & Cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. La versione cartacea della lista può essere ordinata presso la SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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