AS 2016 23
Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)
Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all’istruzione)
del 12 dicembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20132, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione e scopo
1 La presente legge disciplina:
a. il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti del settore delle scuole universitarie, agli studenti delle scuole specia- lizzate superiori e alle persone che partecipano ai corsi preparatori all’esame federale di professione e ai corsi preparatori all’esame professionale federale superiore (formazione terziaria); b. il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizza- zione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio. 2 Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terzia- ria e l’armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in tale ambito.
Art. 2 Definizioni Nella presente legge si intende per: a. sussidi all’istruzione: le borse e i prestiti di studio;
RS 416.0
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b. borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite; c. prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.
Sezione 2: Contributi della Confederazione
Art. 3 Principio Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all’istruzione nella formazione terziaria.
Art. 4 Condizioni La Confederazione versa contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all’istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio nel tenore del 18 giugno 20093.
Art. 5 Ripartizione Il credito della Confederazione per i sussidi all’istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.
Sezione 3: Sostegno all’armonizzazione intercantonale e statistica
Art. 6 Sostegno all’armonizzazione intercantonale 1 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione. 2 Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.
Art. 7 Statistica Per l’approntamento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati concernenti il versamento dei loro rispettivi sussidi all’istruzione.
3 www.edk.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche
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Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo La legge del 6 ottobre 20064 sui sussidi all’istruzione è abrogata.
Art. 9 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Sulle borse di studio» sarà stata ritirata o respinta5 in votazione popolare.
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014 Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 24 dicembre 20156, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20167.8
11 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RU 2007 5871 5 L’iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 14 giu. 2015 (FF 2015 5163). 6 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 dicembre 2015 (Cancelleria federale), FF 2015 5645. 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 7 dicembre 2015. 8 La presente legge è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 dicembre 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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