AS 2016 3281
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Modifica del 16 settembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Ingresso visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 capoversi 1 e 2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr), visto l’articolo 41a della legge del 4 ottobre 19913 sulle foreste (LFo),
Art. 1 cpv. 1 e 2 1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (di seguito «prodotti») che sono iscritte nel registro federale sono protette.
2016-1135 3281
Ordinanza DOP/IGP RU 2016
2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al relativo elenco degli obblighi.
Art. 1a Prodotti silvicoli e prodotti silvicoli trasformati Nella presente ordinanza s’intende per: a. prodotti silvicoli: il legname tondo; b. prodotti silvicoli trasformati: il legname segato grezzo o piallato.
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: 2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto: 2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.
1 Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già regi-
strata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un’altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o del luogo di origine dei prodotti.
1bis Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:
a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto; 1ter Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, un raggruppamento è considerato rappresentativo se: a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà del volume del prodotto; b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento della superficie forestale e il 60 per cento dei trasformatori; e c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici.
Ordinanza DOP/IGP RU 2016
Art. 7 cpv. 1 lett. c
1 L’elenco degli obblighi comprende:
c. la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue prin- cipali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, comprende la descrizione del materiale forestale e delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrin- seche;
Art. 11 Decisione su opposizione L’UFAG decide sull’opposizione dopo aver sentito la Commissione nonché le autorità federali e cantonali interessate.
Art. 16 cpv. 1 e 3
1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine
protetta» e «indicazione geografica protetta» nonché le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti la cui denominazione, benché
registrata, non è stata certificata conformemente all’articolo 18.
Art. 16a Menzioni DOC, DOP e IGP
1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine
protetta» e «indicazione geografica protetta» oppure le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull’etichetta dei prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordi- nanza. 2 L’impiego delle menzioni e abbreviazioni secondo il capoverso 1 è facoltativo nel caso di prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente all’arti-
Art. 17 cpv. 2 lett. e
2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:
e. se il prodotto è utilizzato come ingrediente o come componente.
Art. 17a Prodotti non conformi all’elenco degli obblighi
1 I prodotti che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione
d’origine o di un’indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblica- zione della domanda di registrazione sono stati legalmente commercializzati sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblica-
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zione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione. 2 Se l’elenco degli obblighi è modificato conformemente all’articolo 14 capoverso 1, i prodotti possono ancora essere fabbricati, confezionati, etichettati e commercializ- zati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.
Titolo prima dell’art. 18 Sezione 4 Controllo ed esecuzione
Art. 18 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 19 Esigenze poste agli organismi di certificazione 1 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati per la loro attività con- formemente all’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designa- zione (OAccD). Per ogni denominazione per la quale svolgono i controlli, gli orga- nismi di certificazione devono disporre dell’estensione del settore di accreditamento al relativo prodotto.
2 Gli organismi di certificazione devono soddisfare le esigenze seguenti:
a. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di controllo (procedura di controllo standard) in cui sono segnatamente fis- sati i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organismo di certi- ficazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di provve- dimenti adeguati applicabili in caso di irregolarità; b. offrire garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere le loro funzioni.
Art. 19a Organismi di certificazione esteri 1 Dopo aver sentito il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS), l’UFAG riconosce gli organismi di certificazione esteri per l’esercizio dell’attività sul territorio sviz- zero, se gli stessi provano di possedere una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.
2 Gli organismi di certificazione esteri devono segnatamente:
a. adempiere le esigenze di cui all’articolo 19 capoverso 2; b. conoscere la legislazione svizzera pertinente; c. avere sede sociale in Svizzera.
4 RS 946.512
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3 All’atto della presentazione di una domanda di riconoscimento occorre dichiarare che le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 sono adempiute. 4 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995 5 sugli ostacoli tecnici al commercio.
5 L’UFAG può accordare riconoscimenti limitati nel tempo e subordinarli a oneri.
Può segnatamente imporre all’organismo di certificazione estero gli oneri seguenti: a. consentire i controlli dell’UFAG sulle attività esercitate in Svizzera e coope- rarvi; b. fornire all’UFAG informazioni dettagliate sulle attività esercitate in Sviz- zera; c. utilizzare i dati e le informazioni raccolti in occasione dei controlli unica- mente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati; d. concordare preventivamente con l’UFAG qualsiasi modifica dei fatti impor- tanti per il riconoscimento; e. contrarre un’assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti. 6 L’UFAG può annullare il riconoscimento se le esigenze, gli obblighi e gli oneri non sono adempiuti.
Art. 21 Esecuzione da parte dell’UFAG
1 L’UFAG esegue la presente ordinanza conformemente alla legislazione sull’agri-
coltura, purché non si tratti di derrate alimentari.
2 È inoltre incaricato di:
a. tenere un elenco degli organismi di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d’applicazione della presente ordinanza; b. registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte; c. sorvegliare gli organismi di certificazione (art. 19 e 19a).
3 Può ricorrere a esperti.
Art. 21a Sorveglianza degli organismi di certificazione
1 L’attività di sorveglianza dell’UFAG comprende in particolare:
a. la valutazione delle procedure interne degli organismi di certificazione riguardanti i controlli, la gestione e l’esame dei fascicoli di controllo per quanto attiene al rispetto delle esigenze fissate nella presente ordinanza; b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di oppo- sizioni e di ricorsi.
5 RS 946.51
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2 L’UFAG coordina la sua attività di sorveglianza con quella del SAS.
3 Nel quadro della sua attività di sorveglianza assicura il rispetto delle esigenze di cui agli articoli 19 e 19a capoverso 2.
4 Può chiedere al SAS una sospensione o una revoca dell’accreditamento ai sensi
dell’articolo 21 OAccD6, nel campo d’applicazione della presente ordinanza, se un organismo di certificazione non applica le prescrizioni della presente ordinanza o non soddisfa le esigenze contenutevi. 5 Può emanare istruzioni all’attenzione degli organismi di certificazione. Queste comprendono altresì un elenco di misure per l’armonizzazione delle procedure degli organismi di certificazione in caso di irregolarità.
Art. 21b Ispezione annuale degli organismi di certificazione
1 L’UFAG procede a un’ispezione annuale presso gli organismi di certificazione
ammessi in Svizzera conformemente agli articoli 19 e 19a, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento. 2 Verifica in particolare se l’organismo di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e se li applica per i compiti seguenti: a. elaborazione di una strategia basata sui rischi per il controllo delle aziende, b. scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive, c. applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell’articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità o infrazioni, d. rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19927 sulla pro- tezione dei dati.
Art. 21c Esecuzione da parte dei Cantoni 1 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la sezione 3 conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari, fatto salvo l’articolo 21. 2 Segnalano all’UFAG e agli organismi di certificazione le irregolarità constatate.
6 RS 946.512 7 RS 235.1
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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