AS 2016 3289
Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)
Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)
Modifica del 16 settembre 2016
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza dell’11 giugno 19991 sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:
Art. 5 Test del prodotto finale 1 Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame fisico, un esame chimico e un esame organolettico. 2 L’esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi. 3 Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche. 4 Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certifica- zione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.
1 RS 910.124
2016-1144 3289
O sul controllo delle DOP e delle IGP RU 2016
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
16 settembre 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann