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AS 2016 4255

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l'innovazione

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l’innovazione

Modifica dell’11 ottobre 2016 Approvata dal Consiglio federale il 16 novembre 2016

La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) emana il seguente regolamento:

I Il regolamento del 13 novembre 20131 sui sussidi della Commissione per la tecnolo- gia e l’innovazione è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 2 lett. b

2 La domanda deve includere:

b. il probabile preventivo di progetto, ripartito in base agli anni secondo le categorie di spesa di cui all’articolo 8 capoverso 2;

Art. 8 Calcolo dei sussidi per il progetto (art. 19 cpv. 2 lett. d e 23 cpv. 1 lett. b LPRI) 1 I sussidi della CTI per il progetto sono calcolati in base al preventivo presentato.

2 Per il calcolo dei sussidi della CTI per il progetto sono computabili i seguenti costi del progetto preventivati: a. i costi per il personale di cui all’articolo 8b; b. i costi materiali, purché siano necessari alla realizzazione del progetto, non riguardino la dotazione di base di un centro di ricerca e non siano coperti dalle prestazioni in contanti del partner attuatore secondo l’articolo 5; pos- sono esservi inclusi i costi per apparecchiature, materiale di consumo, pre- stazioni di terzi e viaggi; i costi materiali possono essere fatti valere come costi d’investimento o come costi di utilizzazione.

3 Non sono computabili segnatamente i costi per:

a. l’ottimizzazione del prodotto; b. gli adeguamenti alla produzione in serie;

1 RS 420.124.2

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Regolamento sui sussidi della CTI RU 2016

c. le certificazioni; d. la commercializzazione.

Art. 8a Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto (art.19 cpv. 2 lett. d e 23 cpv. 1 lett. b LPRI) 1 I partner attuatori partecipano ai costi di progetto con un importo pari almeno ai sussidi della CTI calcolati secondo l’articolo 8 capoverso 2. 2 Ai costi per il personale computabili del partner attuatore si applicano le tariffe massime di cui all’articolo 8b capoverso 2. 3I costi materiali computabili del partner attuatore devono essere direttamente riconducibili al progetto e corrispondere ai costi effettivi.

4 La CTI può corrispondere sussidi di importo maggiore per i progetti secondo

l’articolo 19 capoverso 3 LPRI e l’articolo 30 O-LPRI2.

Art. 8b Costi per il personale considerati nel calcolo dei sussidi per il progetto (art. 19 cpv. 2 lett. d e 23 cpv. 1 lett. b LPRI) 1 Per il versamento dei costi salariali, la CTI calcola tariffe medie per ogni funzione e centro di ricerca per il periodo finanziario successivo al conteggio. Sono determi- nanti i salari lordi secondo la tabella salariale dei centri di ricerca. Se le tariffe medie sono superiori alle tariffe massime di cui al capoverso 2, queste ultime sono deter- minanti. 2 Per le seguenti funzioni si applicano le tariffe massime orarie elencate di seguito:

a. responsabile di progetto, 105 franchi; b. sostituto responsabile di progetto, 87 franchi; c. scienziato esperto, 71 franchi; d. collaboratore scientifico, 60 franchi; e. collaboratore specializzato, 54 franchi; f. dottorando / ausiliario, 32 franchi.

3 Per ogni persona possono essere conteggiate al massimo 1824 ore lavorative

all’anno. Nel caso del responsabile di progetto e del sostituto responsabile di proget- to, il numero di ore può essere ridotto fino al 20 per cento delle ore lavorative annua- li in base al carico di lavoro inerente alla funzione. 4A titolo d’indennizzo per i contributi del datore di lavoro secondo LAVS/LAI/LIPG/LPP e LADI, la CTI versa un importo forfettario corrispondente al

20 per cento dei costi salariali secondo il capoverso 1.

5 Per i collaboratori al progetto la cui assunzione è già finanziata interamente

dall’ente pubblico o da terzi non possono essere fatti valere costi per il personale.

2 RS 420.11

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Titolo prima dell’art. 16a Sezione 7: Sussidi overhead (art. 24 cpv. 3 LPRI; art. 37 e 38 O-LPRI)

Art. 16a 1 I sussidi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono concessi nel quadro della promozione degli strumenti di cui all’articolo 2 lettere a, b e d. 2 I sussidi overhead sono calcolati in base all’aliquota in vigore al momento della presentazione della domanda. 3 L’aliquota applicabile al calcolo dei sussidi overhead è definita, per l’anno civile successivo, nell’anno in cui è effettuato il calcolo. 4 I sussidi overhead sono calcolati in base ai costi per il personale approvati nel singolo caso in base all’articolo 8b.

5 I costi materiali non danno diritto a sussidi overhead.

6 I sussidi overhead sono dichiarati separatamente per l’intero progetto nella deci- sione di promozione dei progetti. 7 I sussidi overhead sono versati unitamente alle rate dei sussidi per i costi diretti di ricerca e secondo la medesima percentuale di ripartizione degli stessi.

Titolo prima dell’art. 25a Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica dell’11 ottobre 2016 Le domande presentate entro il 31 dicembre 2016 sono valutate in base al diritto anteriore.

Art. 26, rubrica Entrata in vigore

II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

11 ottobre 2016 In nome della Commissione per la tecnologia e l’innovazione: Il presidente, Walter Steinlin

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