AS 2016 5059
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale
del 18 dicembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20152, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione del 25 gennaio 1988 del Consiglio d’Europa e dell’Organizza-
zione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, nella versione riveduta entrata in vigore il 1° giugno 2011 (Convenzione sull’assistenza amministrativa) 3, è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 All’atto della ratifica e in virtù dell’articolo 30 paragrafo 1 lettere a, b, c, d ed f della Convenzione sull’assistenza amministrativa, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:
Riserve agli articoli 2 paragrafo 1, 1117 e 28 paragrafo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa:
1. La Svizzera non accorda alcuna forma di assistenza amministrativa per
quanto concerne le imposte secondo l’articolo 2 paragrafo 1 lettera b nume- ri iiiv della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
2. Con riferimento alle imposte secondo l’articolo 2 paragrafo 1 della Conven-
zione sull’assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assi- stenza amministrativa nell’esecuzione secondo gli articoli 1116 della Con- venzione sull’assistenza amministrativa.
2015-0684 5059
Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa e RU 2016
3. La Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa in relazione a cre-
diti fiscali esistenti alla data dell’entrata in vigore per la Svizzera della Con- venzione sull’assistenza amministrativa; in caso di ritiro della riserva di cui al numero 1 o 2, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa in relazione a crediti fiscali esistenti alla data del ritiro di tale riserva in merito alle imposte della corrispondente categoria.
4. Con riferimento alle imposte secondo l’articolo 2 paragrafo 1 della Con-
venzione sull’assistenza amministrativa, la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa nella notifica di documenti secondo l’articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
5. La Svizzera applica l’articolo 28 paragrafo 7 della Convenzione sull’assi-
stenza amministrativa esclusivamente: a. se esiste un periodo di imposizione, per l’assistenza amministrativa in relazione ai periodi di imposizione che decorrono dal 1° gennaio del terzo anno antecedente l’anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa per una Parte, o dopo tale data; b. in assenza di un periodo di imposizione, per l’assistenza amministrativa in relazione a casi correlati ad obblighi fiscali sorti il 1° gennaio del ter- zo anno antecedente l’anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa per una Parte, o dopo tale data.
Art. 2 All’atto della ratifica il Consiglio federale fornisce le seguenti dichiarazioni al Segretario generale del Consiglio d’Europa o al Segretario generale dell’OCSE (Depositari): a. la dichiarazione secondo l’articolo 4 paragrafo 3 della Convenzione sull’as- sistenza amministrativa4 secondo la quale l’autorità competente della Sviz- zera può informare le persone interessate ai sensi degli articoli 5 e 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa prima di trasmettere informa- zioni; b. la dichiarazione secondo l’articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione sull’as- sistenza amministrativa secondo la quale la Svizzera non accetta domande intese a ottenere per rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente l’autorizzazione ad assistere a controlli fiscali in Svizzera.
4 RS 0.652.1
Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa e RU 2016
Art. 3 1 All’atto della ratifica, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che per la Svizzera la Convenzione sull’assistenza amministrativa 5 è applicabile alle seguen- ti imposte secondo l’articolo 2 paragrafo 2 di tale Convenzione: a. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito commerciale, utili di capitale e altri redditi); b. le imposte cantonali e comunali sulla sostanza (sostanza complessiva, so- stanza mobiliare e immobiliare, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali). 2 Il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari tutte le modifiche da apportare secondo l’articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. 3 All’atto della ratifica, il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari che il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresen- tarlo è l’autorità competente per la Svizzera ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d della Convenzione sull’assistenza amministrativa. 4 Il Consiglio federale comunica a uno dei Depositari tutte le modifiche da apportare secondo l’articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
Art. 4 Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa 6 il Consiglio federale può convenire con una o più Parti che la Convenzione sull’assistenza amministrativa abbia effetto per quel che concerne l’assistenza am- ministrativa relativa a periodi di imposizione o a obblighi fiscali a partire dall’en- trata in vigore per la Svizzera di tale Convenzione.
Art. 5 La modifica della legge del 28 settembre 20127 sull’assistenza amministrativa fisca- le è adottata nella versione qui allegata.
Art. 6 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e
5 RS 0.652.1 6 RS 0.652.1 7 RS 651.1
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2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge fede- rale di cui all’allegato.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015 Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
9 aprile 2016.8 2 Conformemente all’articolo 6 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 5 entra in vigore il 1° gennaio 2017.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
8 FF 2015 7949
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Allegato (art. 5)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 28 settembre 20129 sull’assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva
1 Lapresente legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello
scambio di informazioni su domanda e in quello spontaneo:
Art. 2 Competenza L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per l’esecu- zione dell’assistenza amministrativa.
Art. 3 lett. a, bbis e d Nella presente legge s’intende per: a. persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona la cui situazione fiscale è oggetto di scambio spontaneo di informazioni; bbis. scambio di informazioni su domanda: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa; d. scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni detenute dall’AFC o dalle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni presumibilmente interessanti per l’autorità estera competente.
Art. 4 cpv. 1 e 3
1 Abrogato
3 Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono persone
interessate, se queste informazioni non sono presumibilmente pertinenti per la valu- tazione della situazione fiscale della persona interessata o se gli interessi legittimi di persone che non sono persone interessate prevalgono sull’interesse della parte richiedente alla trasmissione di informazioni.
9 RS 651.1
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Art. 5a Accordi sulla protezione dei dati Se la convenzione applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può conclu- dere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni garantiscono almeno il livello di protezione della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati.
Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 2: Scambio di informazioni su domanda Sezione 1: Domande di assistenza amministrativa estere
Titolo prima dell’art. 8 Sezione 2: Ottenimento di informazioni
Art. 9 cpv. 5 e 10 cpv. 4 Abrogati
Art. 14 cpv. 4 e 5, terzo periodo
4 L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente
all’estero se: a. è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o b. l’autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. 5 … Il termine per la designazione del rappresentante autorizzato è di dieci giorni.
3bis L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se: a. è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o b. l’autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. 4 Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito: b. all’obbligo di indicare all’AFC uno dei seguenti indirizzi:
1. il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera,
10 RS 235.1
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2. il loro indirizzo all’estero, sempre che sia consentito notificare docu-
menti per posta nello Stato interessato, o
3. l’indirizzo di un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere noti-
fiche; 5 Il termine per indicare l’indirizzo secondo il capoverso 4 lettera b è di 20 giorni. Decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
Titolo prima dell’art. 16 Sezione 3: Procedura
Art. 17 cpv. 3 3 L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. In caso contrario essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.
Art. 20 cpv. 3, primo periodo
3 Se la convenzione applicabile prevede che le informazioni ottenute nel quadro
della procedura di assistenza amministrativa possono essere impiegate anche a fini diversi da quelli fiscali o possono essere inoltrate a uno Stato terzo, l’AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l’autorità competente dello Stato richiesto acconsenta a tale impiego o inoltro. …
Titolo prima dell’art. 21a Abrogato
Art. 21a, rubrica e cpv. 4 e 5 Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere
4 e 5 Abrogati
Titolo prima dell’art. 22 Sezione 4: Domande di assistenza amministrativa svizzere
5bis L’AFC verifica se le informazioni ricevute dall’estero sono interessanti per altre autorità svizzere e, se la convenzione applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, le inoltra a tali autorità. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato richiesto.
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7 Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni senza previa domanda.
Titolo prima dell’art. 22a Capitolo 3: Scambio spontaneo di informazioni
Art. 22a Principi 1 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. A tal fine si basa sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati. 2 L’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni adottano le misure ne- cessarie per identificare i casi in cui devono essere scambiate spontaneamente le informazioni. 3 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni inviano spontaneamente e tempe- stivamente all’AFC le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti.
4 L’AFC verifica le informazioni e decide quali trasmettere.
5 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può emanare istruzioni; in particolare può prescrivere alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni l’impiego di par- ticolari moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.
Art. 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere 1 L’AFC informa del previsto scambio spontaneo di informazioni la persona interes- sata e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 48 PA11. 2 In via eccezionale, l’AFC informa tali persone dello scambio spontaneo di infor- mazioni soltanto dopo che questo è avvenuto, qualora l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito dell’inchiesta. Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 21a capoversi 2 e 3. 3 Se la persona legittimata a ricorrere non può essere contattata, l’AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante pubblicazione nel Foglio fede- rale. La invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.
Art. 22c Diritto di partecipazione ed esame degli atti delle persone legittimate a ricorrere Al diritto di partecipazione e all’esame degli atti si applica per analogia l’articolo 15.
11 RS 172.021
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Art. 22d Procedure Alle procedure si applicano per analogia gli articoli 16, 17, 19 e 20.
Art. 22e Informazioni trasmesse spontaneamente dall’estero 1 Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero l’AFC inoltra alle autorità fiscali interessate le informazioni che le sono state trasmesse sponta- neamente da altri Stati. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. 2 Se la convenzione applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da un altro Stato ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni.
Titolo prima dell’art. 22f Capitolo 4: Trattamento dei dati, obbligo del segreto e statistiche
Art. 22f Trattamento dei dati Per l’adempimento dei suoi compiti secondo le convenzioni applicabili e la presente legge l’AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e san- zioni amministrativi e penali in materia fiscale.
Art. 22g Sistema d’informazione 1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base alle convenzioni applicabili e alla presente legge. 2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3 Ilsistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti
secondo le convenzioni applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segna- tamente per: a. ricevere e trasmettere informazioni secondo le convenzioni applicabili e il diritto svizzero; b. trattare procedure legali connesse alle convenzioni applicabili e alla presente legge; c. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali; d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
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e. lottare contro i reati fiscali; f. approntare statistiche.
4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. le categorie dei dati personali trattati; c. l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali; d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento; e. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Art. 22h Obbligo del segreto 1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di una convenzione applicabile e della pre- sente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2 L’obbligo del segreto non si applica:
a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo la convenzio- ne applicabile e la presente legge; b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal DFF a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge; c. se la convenzione applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.
Art. 22i Statistiche
1 L’AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari del Forum
globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. 2 Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 22j Capitolo 5: Disposizioni penali
Art. 22j Infrazioni contro decisioni delle autorità La persona interessata o il detentore delle informazioni è punito con una multa fino a
10 000 franchi se intenzionalmente non ottempera a una decisione esecutiva di
consegna delle informazioni secondo l’articolo 9 o 10 che l’AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.
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Art. 22k Violazione del divieto di informazione È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negli- genza, viola il divieto di informazione di cui all’articolo 21a capoverso 3.
Art. 22l Procedura 1 Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.
2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.
Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 6: Disposizioni finali
12 RS 313.0
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