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AS 2017 4151

Ordinanza sulle attività informative

Ordinanza sulle attività informative (OAIn)

del 16 agosto 2017

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 3, 11 capoverso 3, 19 capoverso 5, 39 capoverso 4,

43 capoverso 4, 72 capoverso 4, 80 capoverso 2, 82 capoversi 5 e 6, 84 nonché

85 capoverso 5 della legge del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Capitolo 1: Collaborazione Sezione 1: Collaborazione del SIC con organi in Svizzera

Art. 1 Collaborazione del SIC con organi e persone in Svizzera 1 Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può collaborare con: a. altri servizi della Confederazione; b. servizi dei Cantoni; c. privati, aziende e organizzazioni.

2 La collaborazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti:

a. acquisizione di informazioni; b. valutazione della situazione di minaccia; c. consulenza; d. assistenza; e. formazione.

RS 121.1

2016-2430 4151

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Art. 2 Collaborazione del SIC con le conferenze dei Cantoni 1 Il SIC collabora con le conferenze governative intercantonali, segnatamente con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) nonché con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS).

2 La collaborazione con la CDDGP e la CCPCS è volta segnatamente alla salvaguar-

dia della sicurezza interna e al reciproco scambio di informazioni per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

Art. 3 Collaborazione del SIC con il Servizio informazioni dell’esercito 1 Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito collaborano negli ambiti in cui i compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 LAIn e all’articolo 99 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM) si sovrappongono. 2 Essi si assistono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti, segnatamente:

a. mediante la periodica trasmissione di informazioni e valutazioni negli ambiti in cui i compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 LAIn e all’articolo 99 capo- verso 1 LM si sovrappongono; b. nel quadro dell’acquisizione di informazioni; c. a livello di formazione e consulenza; d. mediante il coordinamento della collaborazione internazionale.

3 Ciascun servizio può chiedere in qualsiasi momento informazioni all’altro.

4 In caso di servizi d’appoggio dell’esercito in Svizzera che presentano un nesso con compiti secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC assume la responsa- bilità in materia di attività informative nei confronti della direzione dell’impiego.

Art. 4 Collaborazione del SIC con il servizio di sicurezza militare In previsione di un servizio attivo dell’esercito, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ordinare la collaborazio- ne con il servizio di sicurezza militare al fine di adempiere misure di protezione pre- ventive. In tale quadro, il SIC appoggia detto servizio nella protezione dell’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.

Art. 5 Collaborazione del SIC con fedpol 1 Il SIC e l’Ufficio federale di polizia (fedpol) si assistono reciprocamente, segnata- mente a livello di formazione e consulenza nonché nell’impiego e nell’utilizzazione di risorse e mezzi operativi.

2 Il SIC e fedpol si scambiano informazioni di cui abbisognano per l’adempimento

dei loro compiti legali, segnatamente informazioni secondo l’allegato 3 numero 9.3

3 RS 510.10

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nonché informazioni secondo l’elenco non pubblico del Consiglio federale di cui all’articolo 20 capoverso 4 LAIn.

Art. 6 Indennità per le attività esecutive dei Cantoni e valutazione dell’adempimento dei compiti 1 L’indennità forfettaria delle prestazioni fornite dai Cantoni per l’esecuzione della LAIn è calcolata sulla base dell’ammontare del credito approvato a tal fine e in base alla chiave di ripartizione applicabile tra i Cantoni. 2 La chiave di ripartizione è determinata sulla base della somma delle quote d’occu- pazione delle persone presso i Cantoni per le quali l’espletamento dei compiti se- condo la LAIn rappresenta una parte importante della loro regolare attività. 3 Il SIC stabilisce la chiave di ripartizione assieme ai Cantoni secondo le necessità, ma almeno ogni quattro anni. A tal fine sente la CCPCS.

4 Se il SIC e i Cantoni non raggiungono un’intesa sull’ammontare dell’indennità,

decide il DDPS dopo aver sentito le direzioni cantonali di polizia.

5 Il SIC verifica se l’adempimento dei compiti da parte dei Cantoni è conforme

all’ammontare dell’indennità.

Sezione 2: Collaborazione del SIC con servizi esteri

Art. 7 Definizione annua dei principi della collaborazione 1 Previa consultazione del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il DDPS sottopone annualmente al Consiglio federale una proposta classificata «SEGRETO» sui principi della collaborazione del SIC in materia di attività informative con servizi esteri. 2 La proposta contiene un elenco dei servizi esteri con i quali il SIC intrattiene rego- larmente contatti informativi e una valutazione dell’utilità, degli oneri e dei rischi di tali contatti. 3 I contatti informativi regolari del SIC con servizi esteri necessitano la previa auto- rizzazione da parte del Consiglio federale.

Art. 8 Competenze 1 Il SIC è competente per contatti con servizi informazioni esteri e altri servizi esteri che adempiono compiti informativi civili. 2 Esso coordina tutti i contatti informativi di servizi amministrativi della Confedera- zione e dei Cantoni secondo i principi della collaborazione con autorità estere stabi- liti dal Consiglio federale conformemente all’articolo 70 capoverso 1 lettera f LAIn. Al riguardo definisce con il Servizio informazioni dell’esercito una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.

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3 Esso rappresenta la Svizzera in organismi informativi internazionali che adempio- no compiti informativi civili. 4 In singoli casi, il SIC può incaricare autorità d’esecuzione cantonali di curare con- tatti con servizi informazioni esteri riguardo a determinate tematiche.

Art. 9 Tipi di collaborazione Per l’adempimento dei suoi compiti legali, il SIC può collaborare con servizi esteri a livello bilaterale o multilaterale.

Art. 10 Accordi internazionali di portata limitata Il SIC può stipulare autonomamente, con servizi informazioni esteri o altri servizi esteri che adempiono compiti ai sensi della LAIn, accordi internazionali concernenti questioni tecniche di secondaria importanza nel settore dei servizi informazioni.

Art. 11 Informazione del SIC da parte dei Cantoni I Cantoni informano il SIC se, per l’adempimento di compiti ai sensi della LAIn, collaborano in questioni inerenti alla sicurezza con servizi di polizia esteri e altri servizi nelle regioni di frontiera.

Capitolo 2: Acquisizione di informazioni Sezione 1: Principi

Art. 12 Operazioni Il SIC può eseguire sotto forma di operazioni, per una durata limitata, procedimenti correlati volti all’acquisizione di informazioni secondo l’articolo 6 LAIn e che, a li- vello di importanza, entità, oneri e tutela del segreto, oltrepassano i limiti di normali attività informative di acquisizione. Dette operazioni devono essere avviate e con- cluse formalmente nonché documentate separatamente.

Art. 13 Collaborazione con servizi svizzeri e assegnazione di mandati di acquisizione 1 Se il SIC acquisisce informazioni in collaborazione con un servizio svizzero o as- segna un relativo mandato a un servizio svizzero, quest’ultimo garantisce un’acqui- sizione conforme alla legge soddisfacendo una delle seguenti condizioni: a. l’acquisizione ha luogo nel quadro dell’attività ordinaria del servizio; b. l’acquisizione ha luogo al di fuori dell’attività ordinaria del servizio, che tut- tavia dispone delle capacità e, riguardo alle disposizioni legali applicabili, delle conoscenze necessarie per l’acquisizione; c. il servizio è stato previamente istruito dal SIC in merito all’acquisizione e al- le disposizioni legali applicabili.

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2 I servizi svizzeri sono tenuti al segreto nei confronti di terzi in merito alla collabo- razione o ai mandati. Sono eccettuate informazioni a organi superiori o a organi di vigilanza e di controllo. Per ulteriori eccezioni è necessario il consenso del SIC.

3 Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.

Art. 14 Collaborazione con servizi esteri in Svizzera e assegnazione di mandati di acquisizione 1 Se acquisisce informazioni in Svizzera in collaborazione con un servizio estero o assegna a un servizio estero un relativo mandato, il SIC garantisce un’acquisizione conforme alla legge: a. comunicando e, per quanto necessario, spiegando al servizio estero le dispo- sizioni legali applicabili; e b. facendosi confermare dal servizio estero che quest’ultimo si atterrà a dette disposizioni. 2 Durante l’acquisizione di informazioni il SIC controlla, per quanto possibile, l’os- servanza delle disposizioni legali applicabili. Se le disposizioni legali applicabili non sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l’autorità di vigilanza indi- pendente.

3 Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.

Art. 15 Collaborazione con privati in Svizzera e assegnazione di mandati di acquisizione 1 Se acquisisce informazioni in Svizzera in collaborazione con un privato o assegna a un privato un relativo mandato, il SIC garantisce un’acquisizione conforme alla legge comunicando e, per quanto necessario, spiegando al privato le disposizioni legali applicabili.

2 Il privato deve confermare al SIC di attenersi a dette disposizioni.

3 Durante l’acquisizione di informazioni il SIC controlla, per quanto possibile, l’os- servanza delle disposizioni legali applicabili. Se le disposizioni legali applicabili non sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l’autorità di vigilanza indi- pendente.

4 Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.

Art. 16 Collaborazione con servizi esteri o privati all’estero e assegnazione di mandati di acquisizione 1 Se acquisisce informazioni all’estero in collaborazione con un servizio estero o un privato all’estero oppure assegna a un servizio estero o a un privato all’estero un re- lativo mandato, il SIC garantisce un’acquisizione conforme alla legge comunicando e, per quanto necessario, spiegando al servizio estero o al privato le disposizioni le- gali applicabili.

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2 Il servizio estero o il privato devono confermare al SIC di aver preso atto delle di- sposizioni legali applicabili. 3 Durante l’acquisizione di informazioni, il SIC controlla, per quanto possibile, l’os- servanza delle disposizioni legali applicabili. Se le disposizioni legali applicabili non sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l’autorità di vigilanza indi- pendente.

4 Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.

Art. 17 Fonti di informazioni in materia di attività informative Sono fonti di informazioni in materia di attività informative segnatamente: a. fonti umane secondo l’articolo 15 LAIn; b. servizi informazioni svizzeri ed esteri nonché autorità di sicurezza con cui il SIC collabora; c. fonti tecniche che servono all’acquisizione di informazioni secondo il capi- tolo 3 LAIn.

Art. 18 Protezione delle fonti 1 Il SIC esegue caso per caso una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteg- gere e gli interessi del servizio che ha presentato una domanda di informazioni; è fatto salvo l’articolo 35 LAIn.

2 Nei casi di cui al capoverso 1, il SIC protegge integralmente una fonte umana

gestita dal SIC stesso o, su incarico di quest’ultimo, dalle autorità d’esecuzione cantonali, la cui integrità fisica o psichica sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fossero comunicate la sua identità o indicazioni che consentono di risalire alla sua identità. Ciò si applica per analogia alle persone vicine alla fonte umana. 3 È possibile rinunciare alla protezione integrale se la persona interessata acconsente alla comunicazione di cui sopra. 4 In singoli casi motivati il SIC può chiedere l’assistenza di fedpol per la protezione di una fonte umana gestita dal SIC stesso o, su incarico del SIC, dalle autorità d’esecuzione cantonali, o di una persona che le è vicina. 5 A livello di fonti tecniche devono essere protette tutte le indicazioni, salvo nei casi in cui la loro comunicazione non pregiudica né direttamente né indirettamente l’adempimento dei compiti del SIC.

Art. 19 Rapporto sulle operazioni e sulle fonti umane Il SIC presenta annualmente al capo del DDPS un rapporto su tutte le operazioni e tutte le fonti umane gestite o sospese durante l’anno in esame e ne valuta l’utilità, i costi e i rischi. In via supplementare, devono figurare per ogni operazione le misure di acquisizione di informazioni la cui esecuzione è già stata approvata dal capo del DDPS in applicazione degli articoli 30 e 37 capoverso 2 LAIn.

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Sezione 2: Obbligo di informazione in caso di minaccia concreta

Art. 20 1 A motivazione di una domanda di informazioni secondo l’articolo 19 LAIn, il SIC o l’autorità d’esecuzione cantonale illustrano sommariamente alle autorità e alle or- ganizzazioni competenti in che cosa sussistono la minaccia concreta da individuare o sventare oppure l’interesse nazionale essenziale da tutelare. 2 Le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l’adem- pimento di compiti pubblici e che secondo l’articolo 19 LAIn sono tenute a fornire informazioni al SIC sono menzionate nell’allegato 1.

Sezione 3: Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Art. 21 Perquisizioni di locali, veicoli e contenitori Le perquisizioni di locali, veicoli e contenitori nel quadro di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione devono essere documentate.

Art. 22 Procedura di autorizzazione e nullaosta 1 Nel caso di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, il SIC documenta:

a. la procedura di autorizzazione; b. la consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP; c. la decisione in merito al nullaosta per l’esecuzione; d. in caso d’urgenza: la procedura secondo l’articolo 31 LAIn e il rispetto dei vincoli temporali; e. la cessazione della misura di acquisizione; f. la cessazione dell’operazione nel quadro della quale è stata eseguita la misu- ra; g. la comunicazione di cui all’articolo 33 LAIn oppure il suo differimento o la rinuncia ad essa. 2 La documentazione deve essere allestita per scritto o in forma elettronica ed essere consultabile in qualsiasi momento.

3 La procedura di autorizzazione è retta per analogia dalla legge federale del

20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. Per la ricusazione si applica l’ar- ticolo 38 della legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale. La procedura è gratuita.

4 RS 172.021 5 RS 173.32

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4 Le comunicazioni tra il SIC e il Tribunale amministrativo federale hanno luogo in forma elettronica. L’incartamento della procedura è tenuto in forma elettronica. Le decisioni ordinatorie in merito alla procedura e le decisioni di autorizzazione sono notificate al SIC in forma elettronica. 5 Il DDPS documenta per scritto il processo decisionale del capo del DDPS in merito al nullaosta per l’esecuzione. 6 Il DDPS comunica al SIC e al Tribunale amministrativo federale la decisione del capo del DDPS in merito al nullaosta per l’esecuzione.

Art. 23 Tutela di segreti professionali Se una persona appartenente a una delle categorie professionali secondo gli artico- li 171–173 del Codice di procedura penale6 è sorvegliata in virtù dell’articolo 27 LAIn, deve essere garantito che il SIC non venga a conoscenza di informazioni sog- gette al segreto professionale che non siano in relazione con il motivo per cui è stata ordinata la sorveglianza. Nel quadro della procedura di autorizzazione secondo l’articolo 29 LAIn, il SIC segnala che deve essere eseguita la cernita delle informa- zioni conformemente all’articolo 58 capoverso 3 LAIn.

Sezione 4: Infiltrazione in sistemi e reti informatici ubicati all’estero

Art. 24 1 Se intende infiltrare sistemi e reti informatici ubicati all’estero, il SIC presenta pre- liminarmente la relativa domanda al capo del DDPS. La domanda deve essere mo- tivata per scritto e contenere le indicazioni seguenti: a. il settore di compiti legale nel quale deve aver luogo l’acquisizione di infor- mazioni; b. il tipo di informazioni che deve essere acquisito mediante la misura; c. eventuali altri servizi o terzi che il SIC intende incaricare dell’esecuzione della misura; d. il periodo durante il quale deve aver luogo l’acquisizione; e. la designazione dei sistemi e delle reti informatici interessati; f. la necessità, la proporzionalità e i rischi della misura.

2 Il capo del DDPS verifica la domanda e la sottopone al capo del DFAE e al capo

del DFGP. Quest’ultimi si esprimono senza indugio al riguardo. 3 Il capo del DDPS decide in merito alla domanda non appena dispone dei pareri del capo del DFAE e del capo del DFGP. Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a in- filtrare a più riprese i sistemi e le reti informatici nel quadro della medesima doman- da.

6 RS 312.0

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4 Il DDPS documenta lo svolgimento e il risultato della procedura di consultazione e di decisione. Il SIC documenta l’esecuzione, i risultati e la cessazione delle misure.

Sezione 5: Esplorazione di segnali via cavo

Art. 25 Scopo dell’esplorazione di segnali via cavo Mediante l’esplorazione di segnali via cavo, il SIC può acquisire informazioni rile- vanti sotto il profilo della politica di sicurezza segnatamente negli ambiti e per gli scopi seguenti: a. nell’ambito del terrorismo: per l’individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché per l’individuazione di attività e collegamenti di individui isolati; b. nell’ambito della proliferazione: per l’accertamento della proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC); per l’accertamento del commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d’armamento; per l’accertamento di programmi concernenti armi di distru- zione di massa, compresi i loro sistemi vettori; per l’accertamento di struttu- re di acquisizione e tentativi di acquisizione; c. nell’ambito del controspionaggio: per l’individuazione di attività e strutture di attori esteri statali e non statali; d. nell’ambito di atti o iniziative estere ostili alla Svizzera nonché di atti e con- flitti all’estero con ripercussioni sulla Svizzera: per la valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi, del potenziale militare, degli sviluppi in materia d’armamento, dei fattori di influsso strate- gici e delle possibili evoluzioni; e. negli ambiti dell’esplorazione della cyberminaccia e della protezione delle infrastrutture critiche: per il rilevamento dell’impiego, dell’origine e delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyberattacco nonché per l’allestimento di misure di difesa efficaci.

Art. 26 Servizio preposto all’esecuzione 1 L’esplorazione di segnali via cavo è eseguita dal Centro operazioni elettroniche (COE). 2 Il SIC conviene con il COE i principi della collaborazione, dell’assegnazione dei mandati e del disbrigo dei mandati. 3 Il COE assicura i contatti con i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di teleco- municazione per tutte le questioni inerenti all’esplorazione di segnali via cavo.

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Art. 27 Compiti del COE 1 Il COE sollecita presso i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunica- zione le indicazioni tecniche necessarie per l’allestimento di mandati e per l’ese- cuzione di mandati di esplorazione di segnali via cavo; in caso di necessità, può chiedere che dette indicazioni siano oggetto di spiegazioni, completate o aggiornate.

2 Esso elabora i mandati di esplorazione di segnali via cavo del SIC.

3 Esso acquisisce gli impianti tecnici necessari per adempiere i suoi compiti.

4 Nel quadro delle categorie autorizzate e che hanno ricevuto il nullaosta, esso può proporre al SIC di aggiungere chiavi di ricerca supplementari ai mandati in corso. Dette chiavi di ricerca possono essere definite anche in base a informazioni ottenute nel quadro di altri mandati, segnatamente nel quadro dell’esplorazione radio. 5 Il COE assicura mediante misure interne che l’adempimento dei mandati si svolga nel quadro delle autorizzazioni.

Art. 28 Trattamento dei dati 1 Il COE distrugge i risultati ottenuti nel quadro dell’esplorazione di segnali via cavo al più tardi al momento della cessazione del corrispondente mandato di esplorazione di segnali via cavo. 2 Esso distrugge le comunicazioni rilevate al momento della cessazione del mandato, ma al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento. 3 Esso distrugge i dati rilevati relativi ai collegamenti al momento della cessazione del mandato, ma al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.

Art. 29 Compiti dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione 1 I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione comunicano al COE qual è l’organo competente per il trattamento. 2 Essi consentono al COE di accedere ai locali necessari per l’esplorazione di segnali via cavo, al fine di consentire l’installazione di componenti tecniche necessarie per l’esecuzione di mandati di esplorazione di segnali via cavo.

Art. 30 Indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione Le indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione nel quadro dell’esplorazione dei segnali via cavo sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 31 Contatti con servizi specializzati esteri I contatti informativi del COE con servizi specializzati esteri avvengono per il tra- mite del SIC.

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Capitolo 3: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati

Art. 32 Comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri 1 La comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri da parte del SIC è disciplinata nell’allegato 3. 2 In occasione di ogni comunicazione, il SIC informa il destinatario sull’affidabilità e l’attualità dei dati. 3 Il SIC registra la comunicazione, il destinatario, l’oggetto e il motivo della comuni- cazione. 4 La comunicazione di dati personali è vietata se vi si oppongono interessi preponde- ranti pubblici o privati.

Art. 33 Comunicazione di dati personali da parte di autorità d’esecuzione cantonali 1 Se necessario per la valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole, le autorità d’esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso alle autorità seguenti valutazioni della situazione e dati personali ricevuti dal SIC nel quadro di una comunicazione secondo l’allegato 3: a. autorità d’esecuzione cantonali di altri Cantoni; b. autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell’articolo 60 capo- versi 2–4 LAIn; c. autorità cantonali preposte all’esecuzione delle pene e delle misure. 2 Alle condizioni menzionate al capoverso 1, le autorità d’esecuzione cantonali pos- sono comunicare caso per caso alle autorità seguenti dati personali che hanno acqui- sito in virtù del mandato generale di informazione nel quadro dell’applicazione della LAIn: a. autorità d’esecuzione cantonali di altri Cantoni; b. autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell’articolo 60 capoversi 2–4 LAIn; c. autorità cantonali preposte all’esecuzione delle pene e delle misure. 3 Previo consenso del SIC e alle condizioni menzionate al capoverso 1, le autorità d’esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso alle autorità seguenti dati personali che hanno acquisito sulla base di un mandato concreto del SIC: a. autorità d’esecuzione cantonali di altri Cantoni; b. autorità di perseguimento penale cantonali, nel rispetto dell’articolo 60 capoversi 2–4 LAIn; c. autorità cantonali preposte all’esecuzione delle pene e delle misure. 4 Se, nei casi di cui al capoverso 3, l’autorità d’esecuzione cantonale non può, per motivi di urgenza, richiedere il previo consenso del SIC, essa ne informa senza indugio il SIC dopo la comunicazione dei dati personali.

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5 Per sventare un pericolo per la sicurezza interna della Svizzera grave, incombente e non contrastabile altrimenti, le autorità d’esecuzione cantonali possono, garantendo la protezione delle fonti, comunicare internamente al loro corpo di polizia dati per- sonali che esse trattano in applicazione della LAIn. Esse ne informano senza indugio il SIC. 6 Le autorità d’esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso all’autorità d’esecuzione di un altro Cantone dati personali di cui quest’ultima abbisogna per l’esecuzione di accertamenti preliminari. 7 Esse possono comunicare al rispettivo organo superiore dati personali per l’assun- zione di compiti di vigilanza sulla funzione di servizio. 8 Esse possono comunicare caso per caso dati personali a un’altra autorità d’ese- cuzione cantonale nel quadro di un gruppo di lavoro intercantonale da esse co- stituito. 9 Nel quadro di particolari organismi di collaborazione della Confederazione e dei Cantoni, il SIC può autorizzare un’autorità d’esecuzione cantonale a comunicare caso per caso a un’altra autorità federale dati personali secondo i capoversi 2 e 3. 10 Le autorità d’esecuzione cantonali possono comunicare ad altri organi cantonali o federali dati che non consentono di risalire all’identità di determinate persone.

11 Esse informano il SIC sulla comunicazione di dati personali a servizi terzi.

Art. 34 Comunicazione di informazioni ad autorità di perseguimento penale La comunicazione ad autorità di perseguimento penale di informazioni, per l’uti- lizzazione nell’ambito di un procedimento penale, ha luogo sotto forma di rapporto ufficiale scritto utilizzabile in tribunale.

Art. 35 Comunicazione di dati personali ad autorità estere 1 La comunicazione di dati personali a organi esteri da parte del SIC è retta dall’ar- ticolo 61 LAIn. 2 Il SIC può scambiare direttamente dati personali con autorità estere anche median- te installazioni di trasmissione comuni nonché tramite sistemi d’informazione auto- matizzati internazionali secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e LAIn. 3 Per quanto concerne i rapporti con autorità di perseguimento penale estere, il SIC osserva le disposizioni della legge federale del 20 marzo 19817 sull’assistenza inter- nazionale in materia penale. 4 In occasione della comunicazione di dati personali, il SIC informa l’organo desti- natario sull’affidabilità e l’attualità dei medesimi.

5 Il SIC rende attento l’organo destinatario:

a. sullo scopo esclusivo per il quale l’organo destinatario è autorizzato a utiliz- zare i dati comunicati;

7 RS 351.1

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b. sul fatto che il SIC si riserva il diritto di esigere informazioni sull’utilizza- zione dei dati comunicati. 6 Esso registra la comunicazione, il contenuto della comunicazione e l’organo desti- natario.

Capitolo 4: Direzione politica, procedura di controllo e divieti

Art. 36 Tutela di altri interessi nazionali importanti

1 Nel caso di una minaccia grave e incombente:

a. ogni dipartimento può proporre al Consiglio federale l’impiego del SIC per tutelare altri interessi nazionali importanti; b. ogni Cantone può presentare al Consiglio federale una domanda di impiego del SIC per tutelare altri interessi nazionali importanti; la risposta alla do- manda è sottoposta al Consiglio federale dal DDPS.

2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

a. il genere, la gravità e l’urgenza della minaccia concreta; b. lo scopo e la durata dell’impiego; c. i mezzi informativi da impiegare; d. le risorse di personale e finanziarie necessarie ed eventualmente da attribu- ire; e. le competenze disponibili in seno alla Confederazione o ai Cantoni per sven- tare la minaccia; f. le misure concrete già decise.

3 L’organo richiedente consulta previamente il SIC.

4 Su incarico del Consiglio federale, la Cancelleria federale informa per scritto entro 24 ore la Delegazione delle Commissioni della gestione e la Delegazione delle fi- nanze delle Camere federali in merito ai mandati assegnati o alle domande respinte dal Consiglio federale secondo gli articoli 3 o 71 LAIn.

Art. 37 Procedura di controllo 1 Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera oppure organizzazioni o gruppi attivi in Svizzera svolgono sistematicamen- te attività che rientrano negli ambiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC può avviare, autonomamente o su richiesta di uno o più Cantoni, una procedu- ra di controllo. 2 La procedura serve a verificare se le persone, le organizzazioni e i gruppi summen- zionati devono essere inseriti nella lista d’osservazione. Il SIC acquisisce e analizza tutte le informazioni necessarie.

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3 Il SIC stabilisce l’entità e l’impiego dei mezzi di acquisizione di informazioni non- ché la durata della procedura. Esso informa i Cantoni la cui collaborazione è neces- saria per l’acquisizione delle informazioni. 4 Esso verifica periodicamente, ma almeno ogni sei mesi, se le condizioni per la pro- secuzione della procedura di controllo sono ancora adempiute.

Art. 38 Sospensione della procedura di controllo

1 Il SIC sospende la procedura di controllo se:

a. nei confronti della persona, dell’organizzazione o del gruppo interessati è avviato un altro procedimento di diritto penale, civile o amministrativo che persegue lo stesso scopo; b. gli indizi disponibili finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; c. entro due anni non sono stati raccolti ulteriori riscontri rilevanti in materia di sicurezza; o d. una nuova valutazione della situazione indica che le attività della persona, dell’organizzazione o del gruppo interessati non costituiscono più una mi- naccia per la sicurezza interna o esterna.

2 Esso sospende altresì la procedura di controllo se:

a. l’organizzazione interessata o il gruppo interessato sono stati iscritti nella li- sta d’osservazione; b. la persona interessata è collegabile a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi menzionati nella lista d’osservazione.

Art. 39 Criteri per l’allestimento della lista d’osservazione

1 Il SIC tiene la lista d’osservazione secondo l’articolo 72 LAIn.

2 Vi è un motivo fondato di presumere che sussista una minaccia per la sicurezza in- terna o esterna, in particolare: a. nel caso di organizzazioni e gruppi secondo l’articolo 72 capoverso 2 LAIn; b. qualora durante una procedura di controllo secondo l’articolo 37 risulti che sono in corso attività che pregiudicano la sicurezza; c. in caso di seri incitamenti alla violenza avvenuti in passato, attualmente in corso oppure prevedibili in futuro sulla base di indizi concreti; d. in caso di sostegno ad attività di estremismo violento o terroristiche avvenu- to in passato, attualmente in corso oppure prevedibile in futuro sulla base di indizi concreti; e. in caso di coinvolgimento in attentati o rapimenti avvenuto in passato, at- tualmente in corso oppure prevedibile in futuro sulla base di indizi concreti. 3 Il SIC raccoglie e tratta tutte le informazioni secondo l’articolo 5 capoverso 8 LAIn sulle organizzazioni e sui gruppi interessati nonché sui rispettivi esponenti.

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4 Esso verifica la lista d’osservazione annualmente e la sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Art. 40 Divieto di determinate attività 1 Il dipartimento che ha chiesto il divieto verifica annualmente se le condizioni per disporre il divieto di determinate attività sono ancora adempiute. 2 Se le condizioni non sono più adempiute, esso propone al Consiglio federale la re- voca del divieto di determinate attività.

Art. 41 Divieto di organizzazioni Il dipartimento che ha chiesto il divieto verifica prima dello scadere del termine se le condizioni per disporre il divieto sono ancora adempiute e chiede eventualmente al Consiglio federale la proroga del divieto.

Capitolo 5: Prestazioni ed emolumenti

Art. 42 Prestazioni Le prestazioni secondo l’articolo 69 LAIn devono essere convenute oralmente o per scritto segnatamente per quanto concerne la loro ragione, il contenuto, la durata, la cessazione e i corrispondenti emolumenti.

Art. 43 Emolumenti 1 Sempre che la presente ordinanza non preveda disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti e dell’ordinanza dell’8 novembre 20069 sugli emolumenti del DDPS.

2 Il SIC può ridurre o condonare l’emolumento se:

a. la riscossione dell’emolumento costa più della prestazione; o b. la riscossione dell’emolumento appare sproporzionata per motivi inerenti alla prestazione o concernenti la persona assoggettata.

Capitolo 6: Controlli

Art. 44 Autocontrollo internamente al SIC

1 Il SIC provvede alla formazione dei suoi collaboratori negli ambiti seguenti:

a. condizioni quadro legali delle attività informative; b. strategia e priorità interne per l’attuazione del mandato fondamentale.

8 RS 172.041.1 9 RS 172.045.103

4165

Attività informative. O RU 2017

2 Esso coordina le sue attività di controllo interne con la pianificazione degli organi di vigilanza superiori. 3 Esso gestisce una panoramica di tutti i mandati in materia di acquisizione di infor- mazioni mediante mezzi tecnici.

Art. 45 Controllo delle autorità d’esecuzione cantonali e consulenza 1 Il SIC provvede a un controllo adeguato dell’esecuzione dei suoi mandati da parte delle autorità d’esecuzione cantonali. 2 Esso fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione cantonali nell’esecuzione della LAIn, segnatamente nel trattamento dei dati informativi.

Capitolo 7: Misure interne di protezione e di sicurezza

Art. 46 Servizio preposto all’esecuzione 1 Un servizio interno designato dal SIC esegue controlli di persone, di effetti perso- nali e di locali nelle installazioni del SIC; a tal fine può fare ricorso a terzi. 2 I terzi incaricati devono disporre di un controllo di sicurezza relativo alle persone valido e di una formazione di polizia o di una formazione equivalente.

Art. 47 Controlli di persone ed effetti personali

1 Le misure di sicurezza e di controllo comprendono:

a. la perquisizione di effetti personali e di altri contenitori e oggetti portati con sé da persone; b. la perquisizione di indumenti e il tastamento di persone nonché l’impiego di un metal detector o di un apparecchio di ricerca analogo; c. la verifica a campione del contenuto degli invii postali in uscita. 2 Il SIC può ispezionare supporti di dati portati con sé da persone per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni. 3 Nel quadro dei controlli, il SIC può chiedere l’apertura di contenitori chiusi portati con sé da persone o di contenuti di supporti di dati elettronici e, eventualmente, la decodificazione di quest’ultimi. 4 Il SIC informa preliminarmente in merito ai possibili controlli i collaboratori delle aziende che forniscono prestazioni per il SIC nei suoi locali. 5 Nei siti che utilizza, il SIC può mettere a disposizione contenitori chiudibili per la custodia di oggetti privati; tali contenitori sono esclusi dalle misure di controllo. Il SIC non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti immagazzinati.

4166

Attività informative. O RU 2017

Art. 48 Controlli di locali 1 I controlli di locali possono aver luogo anche in assenza delle persone interessate.

2 I contenitori chiusi o oggetti chiaramente riconoscibili come oggetti privati non so- no controllati.

Art. 49 Restituzione di oggetti Il SIC può chiedere in ogni momento la restituzione di oggetti che ha messo a dispo- sizione.

Art. 50 Impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini e porto di apparecchi elettronici 1 Tutte le persone che entrano nel campo di ripresa di apparecchi per la trasmissione o la registrazione di immagini devono essere informate, mediante un’indicazione ben visibile, che sono riprese da un sistema di sorveglianza. 2 Il SIC distrugge le riprese dopo 30 giorni, sempre che non siano necessarie per garantire le prove in un procedimento. In tal caso, la distruzione avviene dopo il passaggio in giudicato del procedimento. 3 Esso può vietare alle persone di introdurre apparecchi elettronici all’interno dei locali che utilizza.

Art. 51 Sistema di controllo degli accessi 1 L’accesso ai locali del SIC in cui è utilizzata la rete informatica protetta è control- lato. 2 Il controllo degli accessi deve assicurare l’identificazione di tutte le persone che hanno accesso alla rete informatica protetta. 3 Se il SIC non esegue esso stesso il controllo degli accessi, il gestore deve garantir- gli un accesso protetto e in linea ai dati.

Capitolo 8: Dotazione di armi

Art. 52 Autorizzazione al porto di un’arma di servizio

1 Sono considerate armi di servizio:

a. sostanze irritanti; b. armi da fuoco. 2 Sono autorizzati a portare un’arma di servizio i collaboratori del SIC esposti a peri- coli particolari nel quadro della loro funzione e dei loro compiti.

4167

Attività informative. O RU 2017

3 Il direttore del SIC conferma l’appartenenza al gruppo di persone di cui al capover- so 2, rilasciando l’autorizzazione al porto di un’arma di servizio, se: a. la situazione di pericolo individuale del collaboratore lo richiede; e b. il superiore del collaboratore interessato oppure il responsabile delle armi e del tiro del SIC non fa valere alcun motivo d’impedimento per il porto di un’arma di servizio; sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre che il collaboratore possa mettere in pericolo se stesso o terzi.

4 Chi è autorizzato al porto di armi da fuoco deve:

a. disporre dell’attestato di agente di polizia rilasciato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione oppure di una formazione equi- valente; e b. assolvere un’istruzione al tiro corrispondente o analoga all’istruzione di polizia di base e partecipare annualmente a diversi allenamenti di tiro del SIC.

Art. 53 Custodia delle armi di servizio nonché custodia e utilizzo delle munizioni

1 Il SIC provvede alla custodia sicura delle armi di servizio e delle munizioni.

2 Chi è autorizzato al porto di un’arma da fuoco può utilizzare le seguenti munizioni:

a. proiettili camiciati; b. proiettili a espansione controllata; c. munizioni d’allenamento.

Art. 54 Istruzione al tiro Il responsabile delle armi e del tiro del SIC è responsabile dell’organizzazione dell’istruzione al tiro. Egli può collaborare con altri servizi per l’assunzione dei suoi compiti.

Art. 55 Ritiro dell’arma di servizio

1 Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di

un’arma di servizio, il responsabile delle armi e del tiro del SIC ritira l’arma di ser- vizio. 2 Il direttore del SIC decide, dopo aver sentito tutte le persone interessate e, se necessario, dopo aver consultato altri esperti, se la persona interessata è ancora autorizzata a portare un’arma di servizio.

4168

Attività informative. O RU 2017

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 56 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

Art. 57 Disposizioni transitorie sull’archiviazione 1 Il termine di protezione di 50 anni applicabile ad archivi provenienti dal SIC o da una delle organizzazioni che lo hanno preceduto e già consegnati all’Archivio fede- rale al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è prorogato di

30 anni.

2 Fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2 della legge del 26 giugno 199810 sull’archi- viazione, gli archivi con un termine di protezione prorogato secondo il capoverso 1 possono essere consultati se il servizio di sicurezza estero interessato non formula riserve su una loro consultazione.

Art. 58 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2017

16 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

10 RS 152.1

4169

Attività informative. O RU 2017

Allegato 1 (art. 20 cpv. 2)

Organizzazioni soggette all’obbligo d’informazione

Le seguenti organizzazioni sono tenute a fornire informazioni al SIC:

1. Commissione della concorrenza;

2. Fondo nazionale svizzero;

3. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;

4. Ferrovie federali svizzere;

5. FFS Cargo;

6. La Posta Svizzera;

7. Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi;

8. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;

9. Commissione federale dell’energia elettrica;

10. Commissione federale delle comunicazioni;

11. Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

4170

Attività informative. O RU 2017

Allegato 2 (art. 30)

Indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione

1 Lavori di progetto

Obiettivo e scopo Descrizione Indennità

Allacciamento a una Accertamenti preliminari, Secondo il mandato di nuova ubicazione progettazione, realizzazione, progetto caso per caso messa in esercizio Ampliamento di un sito Pianificazione, montaggio Secondo il mandato caso esistente degli apparecchi, collaudo per caso

2 Costi correnti

Obiettivo e scopo Descrizione Indennità

Accesso al cavo Trattamento del mandato, viaggio Secondo le ore effettuate, di andata e di ritorno, esecuzione più le spese di trasferta dell’accesso Locazione Locazione di spazi, locazione di Secondo le aliquote infrastrutture, spese di riscalda- usuali del mercato mento e spese accessorie, indennità per gli accessi accompagnati

3 Prestazioni

Obiettivo e scopo Descrizione Indennità

Approntamento della Accettazione dei requisiti, Secondo le ore effettuate fornitura dei dati di rete definizione degli standard, elaborazione dei piani di rete Fornitura dei dati di rete Allestimento e spedizione Secondo le ore effettuate di rapporti standardizzati

4171

Attività informative. O RU 2017

4 Tariffa

4.1 Per le indennità secondo le ore effettuate si applica una tariffa oraria di

180 franchi.

4.2 I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione presentano un conteggio particolareggiato dell’onere sopportato. Il tempo impiegato è documentato per quarti d’ora specificando esattamente l’attività svolta. I mezzi tecnici impiegati vanno comprovati mediante fattura dettagliata.

5 Fatturazione

5.1 Le modalità della fatturazione delle prestazioni fornite sono di regola disci- plinate caso per caso dai partner contrattuali. 5.2 In assenza di pertinenti accordi contrattuali, i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione procedono alla fatturazione di volta in volta al termine delle prestazioni fornite.

6 Entità dell’indennità in caso di controversie

In caso di controversie il SIC decide l’entità dell’indennità.

4172

Attività informative. O RU 2017

Allegato 3 (art. 32 cpv. 1)

Comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri

Il SIC comunica dati personali alle autorità di perseguimento penale svizzere alle condizioni menzionate all’articolo 60 capoversi 2–4 LAIn; esso comunica i dati senza riserve alle autorità di vigilanza. Il SIC può comunicare dati personali alle autorità e ai servizi svizzeri seguenti alle condizioni menzionate all’articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso:

1. autorità di vigilanza regolamentatrici quali la Commissione federale

dell’energia elettrica e la Commissione federale delle comunicazioni: per la protezione in caso di attacchi a infrastrutture critiche;

2. organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federa- le: per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna;

3. stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione: per la gestione di

situazioni particolari;

4. autorità d’esecuzione cantonali: per l’applicazione della LAIn;

5. autorità cantonali di polizia: per l’adozione di misure di sicurezza cantonali al di fuori del perseguimento penale;

6. Servizio specializzato nei controlli di sicurezza relativi alle persone della

Cancelleria federale: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;

7. Dipartimento federale degli affari esteri:

7.1 per la valutazione delle istanze di accreditamento o dei diritti di pre-

senza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di orga- nizzazioni internazionali,

7.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto interna-

zionale pubblico,

7.3 per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto

riguardante l’economia esterna,

7.4 per l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti per la sicurezza

delle rappresentanze svizzere all’estero,

7.5 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri

in materia di politica di sicurezza,

7.6 per l’accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di pro-

mozione nonché di iniziative in materia di politica estera;

4173

Attività informative. O RU 2017

8. Dipartimento federale dellʼinterno:

8.1 Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione allʼesecuzione della

legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti,

8.2 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione

allʼesecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoo- zie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie;

9. Dipartimento federale di giustizia e polizia:

9.1 Ufficio federale di giustizia: per il trattamento di domande nell’ambito

dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale,

9.2 Segreteria di Stato della migrazione:

9.2.1 per il trattamento di domande di naturalizzazione,

9.2.2 per l’attuazione di misure nei confronti di stranieri, in par-

ticolare per il loro respingimento,

9.2.3 per la valutazione delle domande d’asilo,

9.2.4 per la valutazione della situazione nei luoghi di migrazione,

9.3 fedpol:

9.3.1 per il disbrigo di compiti secondo la legge federale del 7 ot-

tobre 199411 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati,

9.3.2 per l’esecuzione di accordi di cooperazione in materia di poli-

zia bilaterali o internazionali,

9.3.3 per il trattamento di richieste di assistenza giudiziaria in mate-

ria di polizia,

9.3.4 per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia

(RIPOL),

9.3.5 per la protezione di persone ed edifici secondo l’ordinanza del

27 giugno 200112 sui Servizi di sicurezza di competenza fede- rale,

9.3.6 per la protezione delle rappresentanze svizzere all’estero,

9.3.7 per l’attuazione di misure di protezione di oggetti, informa-

zioni e valori in Svizzera e all’estero,

9.3.8 Sezione Documenti d’identità nonché Ufficio centrale esplo-

sivi e pirotecnica e Ufficio centrale armi: per l’adempimento dei loro compiti legali,

9.3.9 per la pronuncia di misure di respingimento ed espulsioni,

9.3.10 per il sequestro di materiale di propaganda nonché per la can-

cellazione e il blocco di siti Internet secondo l’articolo 13e del- la legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la sal- vaguardia della sicurezza interna,

11 RS 360 12 RS 120.72 13 RS 120

4174

Attività informative. O RU 2017

9.3.11 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di

protezione dei testimoni e delle persone ad esse vicine,

9.3.12 per la sicurezza di passeggeri di aeromobili svizzeri;

10. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

10.1 Stati maggiori dell’esercito:

10.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di

informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché in relazione con le zone d’impiego dell’esercito all’estero,

10.1.2 in relazione con servizi d’appoggio in Svizzera e all’estero,

10.1.3 per la valutazione di agenti patogeni e sostanze chimiche messi

in circolazione,

10.1.4 per la valutazione della sicurezza di sistemi e banche dati EED

della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionag- gio o l’estremismo violento,

10.2 Segreteria generale: per la valutazione della situazione di minaccia e

gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza,

10.3 Organi della Sicurezza militare:

10.3.1 per la valutazione della situazione sotto il profilo della sicu-

rezza militare,

10.3.2 per la protezione di informazioni e opere militari,

10.3.3 per l’adempimento di compiti di polizia giudiziaria e di si-

curezza nell’ambito dell’esercito,

10.3.4 quando militari del servizio di sicurezza militare sono chiamati

in servizio attivo: per garantire la sicurezza preventiva dell’esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti; per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confe- derazione e di altre persone,

10.4 Ufficio federale della protezione della popolazione:

10.4.1 Divisione Politica di protezione della popolazione: in relazione

con la protezione di infrastrutture critiche,

10.4.2 Centrale nazionale d’allarme: in vista dell’acquisizione,

dell’analisi e della diffusione di informazioni secondo l’ordi- nanza del 17 ottobre 200714 sulla Centrale nazionale d’allarme,

10.4.3 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la

sicurezza NBC,

10.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone:

per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;

14 RS 520.18

4175

Attività informative. O RU 2017

11. Dipartimento federale delle finanze:

11.1 Amministrazione federale delle finanze:

11.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed eco-

nomiche nonché della criminalità finanziaria,

11.1.2 per la preparazione o l’esecuzione di un’indagine di polizia,

11.2 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: nel qua-

dro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,

11.3 Organi delle guardie di confine e delle dogane:

11.3.1 per accertare il soggiorno delle persone,

11.3.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali

nonché eseguire procedimenti penali amministrativi,

11.4 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione: per va-

lutare la sicurezza di sistemi e banche dati EED della Confederazione nei confronti di influenze per le quali non è possibile escludere una re- lazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento;

12. Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

12.1 Segreteria di Stato dell’economia:

12.1.1 per l’esecuzione della legge del 13 dicembre 199615 sul ma-

teriale bellico e della legge del 13 dicembre 199616 sul con- trollo dei beni a duplice impiego,

12.1.2 per l’adozione di misure nel settore del diritto riguardante

l’economia esterna,

12.1.3 per la preparazione o l’esecuzione di un’indagine di polizia,

12.1.4 per la valutazione della situazione economica e in materia di

politica economica nelle aree di interesse per la Svizzera,

12.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per

la concessione dei permessi d’impiego di sostanze esplosive,

12.3 Ufficio federale dellʼagricoltura: in relazione allʼesecuzione della le-

gislazione sullʼagricoltura,

12.4 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese: per la

protezione da attacchi a infrastrutture critiche;

13. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comu- nicazioni:

13.1 Ufficio federale dell’aviazione civile, Ufficio federale delle comuni-

cazioni e Ferrovie federali svizzere: per l’esecuzione di misure di poli- zia di sicurezza,

13.2 Ufficio federale dell’energia:

13.2.1 per l’applicazione della legislazione sull’energia nucleare,

13.2.2 per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del

diritto riguardante l’economia esterna,

15 RS 514.51 16 RS 946.202

4176

Attività informative. O RU 2017

13.3 Ispettorato federale della sicurezza nucleare: per l’esecuzione della le-

gislazione sulla radioprotezione e dei compiti secondo l’articolo 2 ca- poverso 1 della legge federale del 22 giugno 200717 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,

13.4 Ufficio federale dell’ambiente: in relazione all’esecuzione della legi-

slazione sulla protezione dell’ambiente;

14. autorità e servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni: se neces-

sario per la loro sicurezza o per sventare una minaccia incombente.

17 RS 732.2

4177

Attività informative. O RU 2017

Allegato 4 (art. 56)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I Sono abrogate:

1. l’ordinanza LMSI del 1° dicembre 199918 sulle prestazioni finanziarie;

2. l’ordinanza del 4 dicembre 200919 sul Servizio delle attività informative

della Confederazione.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 201120 sui controlli di sicurezza relativi

alle persone

Art. 28 Utilizzazione È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone; è fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata o per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2. Ordinanza del 27 giugno 200121 sui Servizi di sicurezza

di competenza federale

Art. 2 cpv. 4 4 Per la sorveglianza di edifici della Confederazione esso può impiegare servizi di protezione privati se il proprio personale non è sufficiente.

Art. 3 Esercizio dell’immediata polizia 1 Negli edifici in cui sono sistemate autorità federali, l’immediata polizia è esercitata dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che vi sono sistemati.

18 RU 2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305, 2009 6937 19 RU 2009 6937, 2010 3865, 2012 3767 5527 6731, 2013 3041, 2014 3231, 2016 2577, 2017 707 20 RS 120.4 21 RS 120.72

4178

Attività informative. O RU 2017

2 Detti capi prendono le misure di protezione adeguate, d’intesa con il Servizio.

3 Essi possono ricorrere a servizi di protezione privati per i propri compiti di prote- zione.

Art. 6 cpv. 1bis e 1ter 1bis La protezione delle persone di cui al capoverso 1 è garantita come segue:

a. per le persone di cui alle lettere a nonché c–e: dall’assunzione della funzione fino alla cessazione della medesima, qualora il suo esercizio comporti dei pericoli; b. per le persone di cui alla lettera b: dall’elezione fino a un anno dopo la fine del mandato; c. per le persone di cui alla lettera f: conformemente agli impegni internazio- nali della Svizzera, agli usi internazionali e alla legge del 22 giugno 200722 sullo Stato ospite. 1ter In casi motivati il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può ordi- nare, d’intesa con l’unità organizzativa competente e l’Ufficio federale delle costru- zioni e della logistica (UFCL), una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui al capoverso 1bis.

Art. 7 cpv. 1bis 1bis In casi motivati il DFGP può ordinare per le persone di cui all’articolo 6 capo- verso 1 lettere a–e, d’intesa con l’unità organizzativa competente e l’UFCL, una pro- roga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il peri- colo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui all’articolo 6 capo- verso 1bis lettere a e b.

Art. 12a Indennità per i compiti di protezione

1 La Confederazione versa l’indennità conformemente all’articolo 28 capoverso 2

LMSI se, su incarico del Servizio, un Cantone adempie ripetutamente o permanen- temente compiti di protezione i cui costi ammontano a più di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato. 2 Le modalità d’indennizzo di compiti di protezione permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di regola la quota parte delle spese a carico della Confe- derazione non supera l’80 per cento del costo globale. 3 Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

22 RS 192.12

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Attività informative. O RU 2017

Art. 12b Indennità in caso di eventi straordinari 1 Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un’indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

2 Per il calcolo dell’indennità si applicano in particolare i seguenti criteri:

a. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia; b. spese del Cantone che ha effettuato l’intervento; c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall’evento; d. quota parte d’indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione. 3 L’indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. L’indennità per altri Cantoni coinvolti è a carico del Can- tone richiedente. 4 Se l’indennità concerne determinati costi, il Cantone invia a fedpol le indicazioni necessarie dopo l’adempimento del mandato. Qualora fedpol e il Cantone non tro- vassero un accordo sull’importo dell’indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

Art. 12c Interventi intercantonali di polizia a favore della Confederazione 1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un’indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.

2 Le forze d’intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un’indennità

forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.

Art. 13 Trattamento dei dati 1 I dati concernenti avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e persone a essi collegate e trattati dal Servizio secondo gli articoli 23a e 23b LMSI sono acqui- siti dal Servizio: a. da fonti accessibili al pubblico; b. presso le persone da proteggere, presso le loro famiglie e presso i loro colla- boratori; c. presso rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso organizza- zioni internazionali; d. presso organi di sicurezza nazionali e internazionali. 2 In via eccezionale, il Servizio può comunicare dati ad autorità e servizi non men- zionati all’articolo 23c LMSI se i dati sono indispensabili per l’adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale.

4180

Attività informative. O RU 2017

3 Il Servizio è responsabile dell’osservanza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del sistema d’informazione e di documentazione. Esso allestisce un regolamento per il trattamento.

Art. 15 cpv. 2, 3 e 5 2 Su richiesta di una persona che esercita l’immediata polizia secondo l’articolo 3 capoverso 1, il Servizio può collocare negli o sugli edifici interessati videocamere per riprese e registrazioni visive ai fini della protezione degli edifici e dei loro utenti. 3 I segnali di immagine che contengono dati personali vanno protetti con adeguate misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato. La garan- zia della sicurezza dei dati è retta dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni. 5 I segnali di immagine che contengono dati personali devono essere distrutti dal Servizio entro 30 giorni dalla registrazione, anche se sono stati messi al sicuro.

3. Ordinanza del 10 novembre 200423 concernente la comunicazione

di decisioni penali cantonali

Allegato

N. 1 e 1a 1. Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, articolo 74 capoverso 7 (RS 121)

1a Ex n. 1

4. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200624

Art. 21 cpv. 4 Abrogato

23 RS 312.3 24 RS 331

4181

Attività informative. O RU 2017

5. Ordinanza del 30 novembre 200125 sull’adempimento di compiti

di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia

Art. 10a Sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia 1 Sono in particolare considerate prestazioni per le quali la Confederazione versa sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia (ISP) i corsi di formazione e di aggior- namento concernenti la sicurezza interna e organizzati per i collaboratori della Con- federazione o degli organi cantonali di sicurezza. La sovvenzione è stabilita in modo forfettario in base al programma annuale dell’ISP. 2 Nei limiti dei crediti stanziati, gli uffici federali interessati e l’ISP si accordano su contenuto, modalità e portata dell’esecuzione, scelta dei conferenzieri nonché sulla cerchia di interessati alle riunioni organizzate con la partecipazione finanziaria della Confederazione nell’ambito della LMSI.

6. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200826

Ingresso visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 199427 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC); visto l’articolo 19 della legge federale del 13 giugno 200828 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP); visto l’articolo 6 della legge federale del 25 settembre 201529 sulle attività informative (LAIn),

Art. 2 cpv. 3 3 Il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale sostiene le autorità cantonali di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni nelle indagini preliminari e nelle inchieste di polizia giudiziaria che non sono di competenza della giurisdizione penale federale e non rientrano nel campo d’applicazione del Codice di procedura penale30, della LUC, della legge federale del 21 marzo 199731 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e della LAIn.

25 RS 360.1 26 RS 360.2 27 RS 360 28 RS 361 29 RS 121 30 RS 312.0 31 RS 120

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Attività informative. O RU 2017

Art. 3 cpv. 5 5 Le autorità di perseguimento penale e i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono trattare nelle sottocategorie «Giornale» e «Persone e precedenti» di JANUS i dati volti alla lotta contro i reati per i quali non vi è alcuna giurisdizione penale federale e che non rientrano nel campo d’applicazione del Codice di procedura penale32, della LUC, della LMSI33 e della LAIn. Questi dati sono trattati separata- mente da quelli di cui ai capoversi 1–4. Il trattamento di questi dati è retto dalle disposizioni cantonali.

Art. 9 lett. d I dati registrati in JANUS provengono da: d. organi di sicurezza della Confederazione secondo la LMSI34 e la LAIn;

Art. 11 cpv. 1 lett. d

1 Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online),

nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali: d. la divisione Analisi dell’ufficio federale nonché il SIC per allestire analisi nel quadro della rispettiva attività secondo la LAIn;

Art. 18 cpv. 1 lett. b 1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l’articolo 4 LUC: b. servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e ammini- strativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confede- razione incaricate dell’esecuzione della LMSI35;

Art. 19 cpv. 1 lett. i 1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS ai seguenti destinatari: i. autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone e di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lette- re c e d LMSI36;

32 RS 312.0 33 RS 120 34 RS 120 35 RS 120 36 RS 120

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Attività informative. O RU 2017

Allegato 2

1. Diritti d’accesso a JANUS

1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP) Iscrizione concernente il SIC

Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Dettagli Analisi (con strumenti Sistema di rapporti Gestione delle Verbali degli Tipi di denaro Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di avvenimenti falso e tecniche di

Controllo telefonico di analisi) di polizia pratiche e degli atti Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) Verbali quotidiani Mail polizia falsificazione

SIC Valutazione / Analisi G G – – – G – – – A G – Servizio degli stranieri G – – – – – – – – A G – Acquisizione G G – – – G – – – A G – Rilevamento dei dati / smistamento – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. SIC – – – – – – – – – A G – Consulente per la protezione dei dati SIC G – – – – – – – – A – – Settore Sicurezza P – – – – – – – – A G –

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Attività informative. O RU 2017

1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP) Iscrizione concernente il SIC

Servizio PV JO AN PR ER GA Intranet Denaro falso

Dettagli Analisi (con strumenti Sistema di rapporti Gestione delle Verbali degli Tipi di denaro Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di avvenimenti falso e tecniche di

Controllo telefonico di analisi) di polizia pratiche e degli atti Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) Verbali quotidiani Mail polizia falsificazione

SIC Valutazione / Analisi G G – – – G – – – A G – Servizio degli stranieri G – – – – – – – – A G – Acquisizione G G – – – G – – – A G – Rilevamento dei dati / smistamento – – – – – – – – A* A G – Capo + collab. SIC – – – – – – – – – A G – Consulente per la protezione dei dati SIC G – – – – – – – – A – – Settore Sicurezza P – – – – – – – – A G –

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Attività informative. O RU 2017

1.3 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP) Iscrizione concernente il SIC

Servizio PV JO AN Intranet

Analisi (con strumenti Dettagli Persone Valutazione PV Valutazione JO Informazioni di

Controllo telefonico di analisi) Dettagli e procedimenti (interna) Giornale (interna) Mail polizia

SIC Valutazione / Analisi P – – – – – A G Servizio degli stranieri P – – – – – A G Acquisizione P – – – – – A G Rilevamento dei dati / smistamento – – – – – – A G Capo + collab. SIC – – – – – – A G Consulente per la protezione dei dati SIC P – – – – – A G Settore Sicurezza P – – – – – A G

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Attività informative. O RU 2017

7. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201637

Art. 6 cpv. 1 lett. j 1 Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare diretta- mente i dati mediante procedura di richiamo: j. il SIC: in relazione a segnalazioni di persone e di reati non chiariti per la ri- cerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli nonché per procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli al fine di prevenire minacce alla sicurezza pubblica: secondo la legge fede- rale del 25 settembre 201538 sulle attività informative;

8. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201339

Art. 7 cpv. 1 lett. h 1 Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo: h. le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione compe- tenti per l’esecuzione della legge federale del 25 settembre 201540 sulle at- tività informative (LAIn): per individuare il luogo di dimora delle persone e localizzare i veicoli nonché per procedere alla sorveglianza discreta o al con- trollo mirato di persone e veicoli in virtù dei compiti conferiti loro dalla LAIn;

9. Ordinanza del 17 ottobre 201241 sulla condotta della guerra

elettronica e sull’esplorazione radio

Ingresso visti gli articoli 38 capoverso 3 e 79 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 201542 sulle attività informative (LAIn); visto l’articolo 99 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 199543 (LM); visti gli articoli 26 capoverso 2 e 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 199744 sulle telecomunicazioni (LTC),

37 RS 361.0 38 RS 121 39 RS 362.0 40 RS 121 41 RS 510.292 42 RS 121 43 RS 510.10 44 RS 784.10

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Attività informative. O RU 2017

Art. 1 Servizio competente L’esplorazione radio compete al Centro operazioni elettroniche (COE).

Art. 3 cpv. 3 lett. b e fbis

3 Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:

b. nell’ambito della proliferazione: per l’accertamento della proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC); per l’accertamento del commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d’armamento; per l’accertamento di programmi concernenti armi di distru- zione di massa, compresi i loro sistemi vettori; per l’accertamento di struttu- re di acquisizione e tentativi di acquisizione; fbis. negli ambiti dell’accertamento delle cyberminacce e della protezione di in- frastrutture critiche: per l’accertamento dell’impiego, della provenienza e delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyberattacco nonché per l’elabo- razione di misure di difesa efficaci;

Art. 5 cpv. 2

2 Sono fatti salvi i dati secondo l’articolo 38 capoversi 4 lettera b e 5 LAIn.

10. Ordinanza del 4 dicembre 200945 sul Servizio informazioni

dell’esercito

Art. 5 cpv. 1, primo periodo 1 Il SIEs collabora strettamente con il Servizio delle attività informative della Con- federazione (SIC) in particolare negli ambiti tematici comuni secondo la legge federale del 25 settembre 201546 sulle attività informative e l’articolo 99 capover- so 1 LM. ...

11. Ordinanza del 31 ottobre 200147 sulla sorveglianza della

corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 6 cpv. 2 2 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) comunica esso stesso al Servizio le decisioni in materia di autorizzazione e di nullaosta nel quadro

45 RS 510.291 46 RS 121 47 RS 780.11

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Attività informative. O RU 2017

dell’articolo 27 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 201548 sulle atti- vità informative (LAIn).

Art. 8 cpv. 2 lett. b

2 Il centro di trattamento è operativo 24 ore su 24 per:

b. mettere i dati a disposizione delle autorità interessate.

Art. 11 lett. b ed e L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: b. la denominazione dell’autorità a cui sono destinate le risultanze della sorve- glianza; e. il motivo della sorveglianza, in particolare il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce;

Art. 15 cpv. 1 lett. b ed e 1 L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti:

b. la denominazione dell’autorità a cui sono destinate le risultanze della sorve- glianza; e. il motivo della sorveglianza, in particolare il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce;

Art. 17 cpv. 2 2 Se il Servizio constata che la sorveglianza ordinata interessa i collegamenti di per- sone tenute al segreto professionale e che non è stata adottata alcuna misura secondo l’articolo 271 capoverso 1 CPP49 o secondo l’articolo 70b capoverso 1 della proce- dura penale militare del 23 marzo 197950 (PPM) oppure, in caso di sorveglianza secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a LAIn51, che non è stata adottata alcuna misura secondo l’articolo 58 capoverso 3 LAIn in combinato disposto con l’arti- colo 23 dell’ordinanza del 16 agosto 201752 sulle attività informative (OAIn), il Servizio registra le comunicazioni e avverte l’autorità d’approvazione.

Art. 20 cpv. 1 1 Ognuna delle autorità di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 2bis LSCPT designa le persone abilitate ad avvalersi del sistema di smistamento.

48 RS 121 49 RS 312.0 50 RS 322.1 51 RS 121 52 RS 121.1

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Attività informative. O RU 2017

Art. 22 cpv. 1 1 Le autorità di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 2bis LSCPT possono domandare al Servizio informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione. Esse inoltra- no le domande per posta, telefax o mediante qualsiasi altro mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Dipartimento.

Art. 23 lett. b ed e L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti: b. la denominazione dell’autorità a cui sono destinate le risultanze della sorve- glianza; e. il motivo della sorveglianza, in particolare il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce;

Art. 25 cpv. 2 2 Se il Servizio constata che la sorveglianza ordinata interessa persone tenute al segreto professionale e che non è stata adottata alcuna misura di protezione secondo l’articolo 271 capoverso 1 CPP53 o secondo l’articolo 70b capoverso 1 PPM54 op- pure, in caso di sorveglianza secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a LAIn55, che non è stata adottata alcuna misura secondo l’articolo 58 capoverso 3 LAIn in com- binato disposto con l’articolo 23 OAIn56 sulle attività informative, il Servizio regi- stra le comunicazioni e avverte l’autorità d’approvazione.

Art. 33 cpv. 2 lett. c

2 Esso determina forma e contenuto dei moduli seguenti:

c. i moduli che le autorità di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 2bis LSCPT utiliz- zano per richiedere al Servizio le informazioni di cui agli articoli 22 e 27.

12. Ordinanza del 25 novembre 201557 sugli impianti di

telecomunicazione

Art. 27 cpv. 4

4 Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 possono

essere offerti o messi a disposizione sul mercato soltanto per le autorità di polizia, le autorità di perseguimento penale, le autorità preposte all’esecuzione delle pene o per il Servizio delle attività informative della Confederazione.

53 RS 312.0 54 RS 322.1 55 RS 121 56 RS 121.1 57 RS 784.101.2

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Attività informative. O RU 2017

13. Ordinanza del 9 marzo 200758 sulla gestione delle frequenze e

sulle concessioni di radiocomunicazione

Art. 51 cpv. 2 e 3 2 Gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze possono essere esercitati solo nei penitenziari e nelle carceri nonché nei locali utilizzati dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Non devono interferire con il traffico delle telecomunicazioni all’esterno di tali ubicazioni. 3 Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono es- sere esercitati soltanto dalle autorità di polizia, dalle autorità preposte all’esecuzione delle pene e dal SIC e unicamente se, grazie ad essi, è possibile evitare un pericolo grave e incombente per l’integrità fisica o la vita. Previa informazione dell’UFCOM, essi possono inoltre essere esercitati, per una durata limitata e a bassa potenza, per neutralizzare sistemi di localizzazione e di sorveglianza.

58 RS 784.102.1

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