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AS 2017 497

Legge federale sull'imposta preventiva

Legge federale sull’imposta preventiva (LIP)

Modifica del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 13 aprile 20151; visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 20152, decreta:

I La legge federale del 13 ottobre 19653 sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2bis 2bis Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a: a. l’articolo 20 e le sue disposizioni d’esecuzione; o b. l’accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d’esecuzione.

Art. 20 2. Per i redditi di 1 Qualora il pagamento dell’imposta sul reddito di capitali mobili capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può es- sere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.

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2 Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifi-

ca è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all’in- terno di un gruppo svizzero o internazionale.

3 Se, nei casi di cui all’articolo 16 capoverso 2 bis, la notifica della

prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l’esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente, la procedura di notifica è concessa dietro eventuale riscossione di una multa disciplinare secondo l’ar- ticolo 64.

Art. 70c V. Disposizioni 1 Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche ai fatti anteriori transitorie della modifica del all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che 30 settembre il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure 2016 sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.

2 Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 capo-

verso 2bis, l’interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi rimunerativi.

3 La richiesta va presentata entro un anno dall’entrata in vigore della

presente modifica.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

19 gennaio 20174.

2 La presente legge entra in vigore il 15 febbraio 20175.

1° febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthardt Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2016 6867 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 30 gennaio 2017.

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