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AS 2017 5519

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 57 Importo del canone annuo: franchi

a. per un’economia domestica di tipo privato 365.– b. per una collettività 730.–

Art. 67b 1 La cifra d’affari annua minima che determina l’obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500 000 franchi. 2 Il canone annuo per un’impresa ammonta, in base al livello di cifra d’affari, a:

Cifra d’affari in franchi Canone in franchi

a. Livello 1 da 500 000 a 999 999 365 b. Livello 2 da 1 000 000 a 4 999 999 910 c. Livello 3 da 5 000 000 a 19 999 999 2 280 d. Livello 4 da 20 000 000 a 99 999 999 5 750 e. Livello 5 da 100 000 000 a 999 999 999 14 240 f. Livello 6 1 000 000 000 e oltre 35 590

1 RS 784.401

2017-2499 5519

Radiotelevisione. O RU 2017

Art. 86 cpv. 1 1 Il nuovo canone radiotelevisivo subentrerà al canone di ricezione (cambiamento di sistema) il 1° gennaio 2019.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2017.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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