AS 2017 7107
Ordinanza sull'energia nucleare
Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
Modifica del 1° novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 13 lett. b L’Ufficio federale è competente per il rilascio: b. dell’approvazione di convenzioni sul ritiro di scorie radioattive.
Art. 24 cpv. 1 lett. b Abrogata
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 732.11
2016-2944 7107
Energia nucleare. O RU 2017
7108