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AS 2018 5229

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Negli articoli 3, 8 capoverso 1, 18, 19, 20 nonché 45 59 «banca» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR».

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina segnatamente: a. per le banche e le persone di cui all’articolo 1b LBCR:

1. le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività,

2. le esigenze poste all’organizzazione,

3. i requisiti in materia di presentazione dei conti;

b. per le banche:

1. la garanzia dei depositi,

2. il trasferimento e la liquidazione degli averi non rivendicati;

c. per le banche di rilevanza sistemica: la pianificazione d’emergenza e il miglioramento delle loro possibilità di risanamento e di liquidazione.

1 RS 952.02

2018-1990 5229

O sulle banche RU 2018

Art. 2 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

1 Abrogato

2 Le banche sono suddivise dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nelle categorie di cui all’allegato 3 in base ai seguenti criteri:

Art. 6 cpv. 2 e 3 2 Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, se: a. accetta depositi del pubblico per un importo complessivo pari al massimo a un milione di franchi; b. non effettua operazioni sulle differenze di interesse; e c. prima che effettuino il deposito, informa i depositanti per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo che:

1. egli non soggiace alla vigilanza della FINMA, e

2. il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi.

3 Abrogato

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 7a Obbligo di informazione delle persone di cui all’articolo 1b LBCR (art. 1b LBCR)

1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR informano i propri clienti in modo com-

prensibile e completo, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo: a. dei rischi inerenti al proprio modello aziendale, alle proprie prestazioni di servizio e alle tecnologie utilizzate; b. del fatto che per i depositi del pubblico non è prevista la garanzia dei depo- siti secondo il capo tredicesimo LBCR. 2 Le informazioni vanno date ai clienti, lasciando loro tempo sufficiente per com- prenderle, in vista della conclusione del contratto. 3 Le informazioni inerenti ai rischi di cui al capoverso 1 lettera a e all’assenza di garanzia dei depositi di cui al capoverso 1 lettera b non possono figurare unicamente nelle condizioni generali. 4 Se le informazioni sono messe a disposizione in forma elettronica, le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono tenute ad assicurare che queste possano essere consultate, scaricate e registrate in ogni momento su un supporto di dati durevole. 5 Per supporto di dati durevole si intende un supporto cartaceo o qualsiasi altro mezzo che consenta la memorizzazione e la riproduzione inalterata di un’informa- zione.

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Titolo prima dell’art. 8 Capitolo 2: Autorizzazioni Sezione 1: Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni nella domanda di autorizzazione e mutamento dei fatti

Art. 8, rubrica Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni (art. 1b, 3 cpv. 2 lett. c e cbis nonché 5 e 6 LBCR)

Art. 8a Mutamento dei fatti (art. 1b e 3 cpv. 1, 2 e 3 LBCR)

1 Le banche e le persone di cui all’articolo 1b LBCR comunicano alla FINMA ogni

mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività esse devono ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.

Titolo prima dell’art. 9 Sezione 2: Organizzazione delle banche

Art. 11 cpv. 1 e 2 nonché art. 12 cpv. 4, secondo periodo Concerne soltanto il testo francese

Titolo dopo l’art. 14 Sezione 2a: Organizzazione delle persone di cui all’articolo 1b LBCR

Art. 14a Forma giuridica, sede e attività principale (art. 1b e 3 cpv. 2 lett. d LBCR) 1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR rivestono una delle seguenti forme giuridi- che: a. società anonima; b. società in accomandita per azioni; c. società a garanzia limitata. 2 Esse devono avere sede ed esercitare la loro amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 14b Sfera degli affari (art. 1b cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 2 lett. a LBCR) 1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono descrivere esattamente negli statuti o in un regolamento la propria sfera degli affari e l’estensione geografica della stessa.

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2 La sfera degli affari e la sua estensione geografica devono essere adeguate alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa della persona.

Art. 14c Direzione (art. 1b cpv. 3 lett. d e 3 cpv. 2 lett. d LBCR) 1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono essere effettivamente dirette dalla Svizzera. 2 Le persone incaricate della direzione devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 14d Organi (art. 1b e 3 cpv. 2 lett. a LBCR) 1 Se lo scopo sociale o l’importanza degli affari di una persona di cui all’articolo 1b LBCR esige l’istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest’ultimo deve constare di almeno tre membri.

2 Almeno un terzo dei membri dell’organo responsabile della direzione superiore,

della vigilanza e del controllo deve essere indipendente dalla direzione. 3 Le persone fisiche e giuridiche che partecipano a una persona di cui all’articolo 1b LBCR con almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale oppure che posso- no influenzarne notevolmente in altro modo l’attività (titolari di partecipazioni qualificate), devono godere di buona reputazione e fornire la garanzia che tale influsso non venga esercitato a danno di un’attività prudente e solida. 4 In casi speciali, la FINMA può autorizzare eccezioni alle disposizioni dei capover- si 1 e 2 subordinandole a determinate condizioni.

Art. 14e Compliance e gestione dei rischi (art. 1b cpv. 3 lett. b e 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) 1 La persona di cui all’articolo 1b LBCR garantisce che le prescrizioni giuridiche e aziendali vengano rispettate («compliance») e provvede a un’efficace individuazio- ne, valutazione, gestione e sorveglianza dei rischi collegati alla sua attività (gestione dei rischi) nonché a un efficace sistema di controllo interno. 2 Stabilisce in documentazioni e direttive interne come soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1. 3 Gli organi competenti in materia di sorveglianza della compliance e di gestione dei rischi devono essere internamente indipendenti dall’attività orientata al consegui- mento di un profitto.

4 La persona di cui all’articolo 1b LBCR può delegare la sorveglianza della com-

pliance e la gestione dei rischi a terzi, se questi dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.

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5 In singoli casi la FINMA può allentare i requisiti di cui al capoverso 3 nei confron- ti delle persone di cui all’articolo 1b LBCR, se queste: a. conseguono un reddito lordo inferiore a 1,5 milioni di franchi; b. forniscono la prova di avere un modello aziendale a basso rischio.

Art. 14f Custodia di depositi del pubblico (art. 1b cpv. 3 lett. b LBCR)

1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono:

a. custodire separatamente dai fondi propri i depositi del pubblico che hanno accettato; o b. registrare nelle loro scritture contabili tali depositi in modo tale da poterli presentare in ogni tempo separatamente dai loro fondi propri; in questo caso, devono sottoporsi a una revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 CO.

2 I depositi del pubblico possono essere custoditi:

a. quali depositi a vista presso una banca o una persona di cui all’articolo 1b LBCR; b. quali attività liquide di elevata qualità della categoria 1 di cui all’artico- lo 15a dell’ordinanza del 30 novembre 20122 sulla liquidità (OLiq). 3 Tali depositi devono essere custoditi nella valuta in cui i clienti possono esercitare il loro diritto alla restituzione. 4 Se sono considerati depositi del pubblico, i valori patrimoniali fondati sulla cifratu- ra digitale devono essere custoditi nella forma nella quale sono stati accettati.

Art. 14g Conflitti d’interesse (art. 1b LBCR) 1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR adottano provvedimenti organizzativi ade- guati per evitare conflitti d’interesse che possono risultare dalla fornitura dei loro servizi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai clienti. 2 Se non può escludere un pregiudizio nei confronti del cliente, la persona di cui all’articolo 1b LBCR glielo comunica.

Art. 16, rubrica Capitale minimo in caso di trasformazione di un’impresa in una banca (art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR)

2 RS 952.06

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Inserire dopo l’art. 17

Art. 17a Capitale minimo di persone di cui all’articolo 1b LBCR (art. 1b cpv. 3 lett. c e 3 cpv. 2 lett. b LBCR)

1 Il capitale minimo delle persone di cui all’articolo 1b LBCR ammonta al 3 per

cento dei depositi del pubblico accettati secondo l’articolo 5, ma almeno a

300 000 franchi. Deve essere interamente liberato e mantenuto durevolmente. Non

può essere prestato ai titolari di partecipazioni qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime. 2 La FINMA disciplina i dettagli e in singoli casi può inasprire le esigenze in materia di capitale minimo, se questo appare giustificato in virtù dei rischi collegati all’attività. 3 Le disposizioni dell’OFoP3 e dell’OLiq4 non si applicano alle persone di cui all’ar- ticolo 1b LBCR.

Art. 24 cpv. 1 lett. e Concerne soltanto il testo francese

Inserire dopo l’art. 24

Art. 24a Persone di cui all’articolo 1b LBCR (art. 1b LBCR)

1 Se più persone di cui all’articolo 1b LBCR formano un gruppo ai sensi dell’ar-

ticolo 22, il valore soglia di 100 milioni di franchi previsto per depositi del pubblico secondo l’articolo 1b LBCR deve essere calcolato per l’intero gruppo.

2 Se sono palesemente indipendenti dalle altre società del gruppo, la FINMA può

considerare esterne al gruppo singole persone di cui all’articolo 1b LBCR. 3 L’indipendenza può segnatamente essere data in presenza di modelli o scopi azien- dali nettamente diversi.

Titolo dopo l’art. 42 Capitolo 5: Garanzia dei depositi delle banche

3 RS 952.03 4 RS 952.06

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II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 agosto 20075 sui revisori

Ingresso visti gli articoli 9a capoverso 4bis, 15 capoverso 2, 21 capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera d e 41 della legge del 16 dicembre 20056 sui revisori (LSR); visto l’articolo 936 del Codice delle obbligazioni (CO)7; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Art. 11a cpv. 1 lett. a e abis 1 L’autorità di sorveglianza rilascia l’abilitazione a imprese di revisione sotto sorve- glianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti: a. banche secondo la legge dell’8 novembre 19349 sulle banche (LBCR), infra- strutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di ac- quisto secondo la legge del 19 giugno 201510 sui mercati finanziari, borse e commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 199511 sulle borse, e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giugno 193012 sulle obbligazioni fondiarie; abis. persone di cui all’articolo 1b LBCR;

Art. 11c lett. c L’attività che sottostà all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. c LSR) non è compatibile con l’abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 LSR se esercitata dalle seguenti persone: c. gli auditor responsabili.

5 RS 221.302.3 6 RS 221.302 7 RS 220 8 RS 172.010 9 RS 952.0 10 RS 958.1 11 RS 954.1 12 RS 211.423.4

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Art. 11dbis Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di persone di cui all’articolo 1b LBCR 1 L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di persone di cui all’articolo 1b LBCR13 se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. esperienza professionale di otto anni nella prestazione di servizi di revisione (art. 2 lett. a LSR), acquisita in Svizzera o in maniera equivalente all’estero; b. 800 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo; c. 16 ore di perfezionamento negli ambiti di vigilanza del presente articolo, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione. 2 Dopo l’abilitazione, l’auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi del presente articolo se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti: a. 100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi quattro anni; b. 16 ore di perfezionamento all’anno negli ambiti di vigilanza del presente ar- ticolo. 3 Per l’abilitazione ai sensi del capoverso 1 o il suo mantenimento ai sensi del capo- verso 2, gli auditor responsabili possono computare l’esperienza professionale e le ore di verifica negli ambiti di vigilanza dell’articolo 11a capoverso 1 lettere a e c se hanno acquisito almeno il 20 per cento delle ore di verifica necessarie secondo i capoversi 1 lettera b e 2 lettera a nella verifica di persone di cui all’articolo 1b LBCR o nella verifica di sistemi d’informazione (verifica informatica).

4 Possono computare soltanto le ore di perfezionamento eseguite negli ambiti di

vigilanza del presente articolo.

Art. 38 cpv. 8 8 Se un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale controlla unicamente persone di cui all’articolo 1b LBCR14 (art. 11a cpv. 1 lett. abis), l’emolumento ammonta a

1500 franchi.

Art. 42 cpv. 2ter 2ter La tassa di sorveglianza per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che controllano unicamente persone di cui all’articolo 1b LBCR15 ammonta almeno a

2500 franchi.

13 RS 952.0 14 RS 952.0 15 RS 952.0

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Art. 51c Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018 Nei due anni successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza gli auditor responsabili che effettuano verifiche di persone di cui all’articolo 1b LBCR16 posso- no chiedere, in deroga all’articolo 11dbis capoverso 3, il computo integrale dell’esperienza professionale e delle ore di verifica negli ambiti di vigilanza di cui all’articolo 11a capoverso 1 lettere a e c, ai fini dei requisiti di cui all’articolo 11dbis capoversi 1 e 2.

2. Ordinanza del 6 novembre 200217 concernente la legge sul credito

al consumo

Art. 3 Sistema d’informazione sui crediti al consumo

1 La Centrale d’informazione gestisce un sistema d’informazione sui crediti al

consumo. Nell’allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d’infor- mazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l’estensione dell’accesso e il diritto al trattamento dei dati.

2 La Centrale d’informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori

professionali e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati. 3 Nel sistema d’informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati per- sonali di cui i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi neces- sitano per l’esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine. 4 La Centrale d’informazione è responsabile del sistema d’informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad av- valersi della procedura di richiamo e l’aggiorna costantemente. L’elenco è a disposi- zione del pubblico.

Art. 7a Ammontare della garanzia 1 Nel caso di un’assicurazione, la somma assicurata relativa ai sinistri di un anno riconducibili a una violazione della LCC ammonta a: a. 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo; b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo; c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

2 Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.

16 RS 952.0 17 RS 221.214.11

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3 L’importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:

a. 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo; b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo; c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

Art. 7b Concerne soltanto il testo francese

Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018 Entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2018, l’intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d’informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione.

Allegato Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese

Allegato Estensione dell’accesso, definizioni C1 e C2 C1 Creditore professionale o intermediario di crediti partecipativi che concede o ha concesso un credito al consumo oppure fa o ha fatto da intermediario di un credito al consumo C2 Creditore professionale o intermediario di crediti partecipativi che chiede informazioni su crediti al consumo contratti da un consumatore, per esami- nare la capacità creditizia

3. Ordinanza del 15 ottobre 200818 sugli emolumenti e sulle tasse

della FINMA

Art. 3 cpv. 1 lett. asexies

1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di

vigilanza seguenti: asexies. ambito delle persone di cui all’articolo 1b della legge dell’8 novembre

193419 sulle banche (LBCR);

18 RS 956.122 19 RS 952.0

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Titolo dopo l’art. 19d Sezione 2b: Persone di cui all’articolo 1b LBCR

Art. 19e Tassa di base La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per ogni persona di cui all’articolo 1b LBCR20.

Art. 19f Tassa complementare

1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in

ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo. 2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. 3 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni21. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2 L’articolo 6 capoversi 2 e 3 della modifica dell’ordinanza del 30 aprile 201422 sulle banche nonché la modifica dell’ordinanza concernente la legge sul credito al consu- mo di cui alla cifra II numero 2 entrano in vigore il 1° aprile 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

20 RS 952.0 21 RS 220 22 RS 952.03

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