AS 2019 1919
Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi
Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi
del 20 maggio 2019
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi, ordina:
Art. 1 Scorte obbligatorie Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.
Art. 2 Qualità delle merci depositate La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni dell’associazione Carbura (Carbura)2 sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.
Art. 3 Volume delle scorte obbligatorie Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati: a. benzina: 4,5 mesi; b. olio diesel: 4,5 mesi; c. olio per il riscaldamento extra leggero: 4,5 mesi; d. cherosene: 3 mesi.
Art. 4 Basi di calcolo 1 Carbura stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a:
RS 531.215.411 1 RS 531.215.41 2 Le prescrizioni possono essere consultate sul sito di Carbura al seguente indirizzo www.carbura.ch/it/scorte-obbligatorie/stoccaggio/specificazione-prodotti-scorte- obbligatorie
2019-0259 1919
Costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi. RU 2019 O del DEFR
a. il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero; b. il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha im- messo in consumo per la prima volta sul territorio svizzero.
2 Carbura stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.
3 Carbura stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.
Art. 5 Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie
1 Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per
l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporanea- mente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale per gruppo di merci di cui all’articolo 3 lettere a–d. 2 Su richiesta e dopo aver consultato Carbura, l’UFAE può autorizzare in via ecce- zionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie. 3 Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.
Art. 6 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune 1 Per ogni gruppo di merci possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per al massimo tre quarti del quantitativo totale. 2 La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbli- gatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.
Art. 7 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
1 L’UFAE esegue la presente ordinanza.
2 L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Energia e Car- bura.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.
20 maggio 2019 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
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Allegato (art. 1)
Merci secondo l’articolo 1 Voce di tariffa doganale Designazione della merce
2710.1211 Benzina destinata a essere utilizzata come carburante
2710.1911 Petrolio per aeromobili (cherosene) destinato a essere
utilizzato come carburante
2710.1912 Olio Diesel destinato a essere utilizzato come carburante
2710.1992 Oli per il riscaldamento
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