AS 2020 1191
Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)
del 30 gennaio 2019 (RU 2019 697; RS 935.911)
Nei seguenti articoli i termini «accompagnatore di escursionismo» sono sostituiti con «accompagnatore in montagna»
Invece di:
Art. 1 lett. c Oltre a quelle previste all’articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge: c. l’attività di accompagnatore di escursionismo.
Art. 8 Accompagnatori di escursionismo 1 L’autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera d, a condi- zione che: a. l’escursione presenti al massimo un grado di difficoltà WT3 secondo l’allegato 2 numero 3; b. non vengano attraversati ghiacciai; c. eccettuate le racchette da neve non sia necessario per garantire la sicurezza dei clienti l’uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi e corde.
2020-0915 1191
O sulle attività a rischio. Correzione RU 2020
2 L’autorizzazione viene concessa se l’accompagnatore di escursionismo:
a. è «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr1; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordi- nanza. 3 Al titolo di «accompagnatore di escursionismo con attestato professionale fede- rale» a norma dell’articolo 43 della LFPr sono equiparati: a. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI. b. il diploma di «International Mountain Leader» (IML) riconosciuto dall’un- ione internazionale delle associazioni degli accompagnatori di escursionismo («Union of International Mountain Leaders», UIMLA); 4 L’autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo abilita inoltre ad accom- pagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera b, a condizione che: a. l’escursione presenti al massimo un grado di difficoltà T4 secondo l’alle- gato 2 numero 1; b. l’accompagnatore di escursionismo disponga di una formazione complemen- tare impartita o riconosciuta dall’associazione professionale degli accompa- gnatori di escursionismo svizzeri o della ASGM che copra il settore sicurez- za e gestione del rischio nelle gite escursionistiche fino al livello T4; c. siano rispettate le condizioni del capoverso 1 lettere b e c. 5 Gli accompagnatori di escursionismo in fase di formazione possono, sotto la vigi- lanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.
Art. 18 cpv. 6 6 L’articolo 8 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata, agli accompagna- tori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.
Art. 24 cpv. 4 4 L’articolo 13 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.
1 RS 412.10
O sulle attività a rischio. Correzione RU 2020
Art. 27 L’articolo 15 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, ai mae- stri di arrampicata, agli accompagnatori di escursionismo e agli istruttori di discese in acque vive.
Allegato 1 n. 1 cpv. 2 lett. c e g
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
c. per guide alpine, istruttori di arrampicata, maestri di sport sulla neve, ac- compagnatori di escursionismo e istruttori di discese in acque vive: copia dell’attestato professionale federale o certificato che attesti una formazione riconosciuta come equivalente; g. per accompagnatori di escursionismo che richiedono un’autorizzazione per gite escursionistiche ai sensi dell’articolo 8 capoverso 4: una copia dell’attestato di una formazione complementare offerta dell’associazione professionale o da essa riconosciuta.
Leggasi:
Art. 1 lett. c Oltre a quelle previste all’articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge: c. l’attività di accompagnatore in montagna.
Art. 8 Accompagnatori in montagna
1 L’autorizzazione per gli accompagnatori in montagna abilita ad accompagnare i
clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera d, a condi- zione che: a. l’escursione presenti al massimo un grado di difficoltà WT3 secondo l’alle- gato 2 numero 3; b. non vengano attraversati ghiacciai; c. eccettuate le racchette da neve non sia necessario per garantire la sicurezza dei clienti l’uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi e corde.
2 L’autorizzazione viene concessa se l’accompagnatore in montagna:
a. è «accompagnatore in montagna con attestato professionale federale» a nor- ma dell’articolo 43 della LFPr2; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordi- nanza.
2 RS 412.10
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3 Al titolo di «accompagnatore in montagna con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr sono equiparati: a. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI. b. il diploma di «International Mountain Leader» (IML) riconosciuto dall’un- ione internazionale delle associazioni degli accompagnatori in montagna («Union of International Mountain Leaders», UIMLA); 4 L’autorizzazione per gli accompagnatori in montagna abilita inoltre ad accompa- gnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera b, a condizione che: a. l’escursione presenti al massimo un grado di difficoltà T4 secondo l’alle- gato 2 numero 1; b. l’accompagnatore in montagna disponga di una formazione complementare impartita o riconosciuta dall’associazione professionale degli accompagnato- ri in montagna svizzeri o della ASGM che copra il settore sicurezza e ge- stione del rischio nelle gite escursionistiche fino al livello T4; c. siano rispettate le condizioni del capoverso 1 lettere b e c. 5 Gli accompagnatori in montagna in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.
Art. 18 cpv. 6 6 L’articolo 8 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata, agli accompagna- tori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive.
Art. 24 cpv. 4 4 L’articolo 13 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive.
Art. 27 L’articolo 15 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, ai mae- stri di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive.
Allegato 1 n. 1 cpv. 2 lett. c e g
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
c. per guide alpine, istruttori di arrampicata, maestri di sport sulla neve, ac- compagnatori in montagna e istruttori di discese in acque vive: copia dell’at-
O sulle attività a rischio. Correzione RU 2020
testato professionale federale o certificato che attesti una formazione ricono- sciuta come equivalente; g. per accompagnatori in montagna che richiedono un’autorizzazione per gite escursionistiche ai sensi dell’articolo 8 capoverso 4: una copia dell’attestato di una formazione complementare offerta dell’associazione professionale o da essa riconosciuta.
7 aprile 2020 Cancelleria federale
O sulle attività a rischio. Correzione RU 2020