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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale

Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)

del 24 giugno 2020

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina:

a. l’adempimento dei compiti relativi alla protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22–24 LMSI; b. il finanziamento delle misure di protezione di cui alla lettera a, compresa l’indennità ai Cantoni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 LMSI. 2 L’esecuzione di misure di sicurezza complementari ai sensi dell’articolo 20 lette- ra f della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite (LSO) è retta dall’ordinanza del 7 dicembre 20073 sullo Stato ospite.

Capitolo 2: Competenze generali

Art. 2 Compiti dell’Ufficio federale di polizia

1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) assolve segnatamente i seguenti compiti

nell’ambito della protezione di persone ed edifici: a. valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e ordina le misure per la lo- ro protezione sempre che non le esegua autonomamente;

RS 120.72

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b. valuta la minaccia a cui sono esposti gli edifici e fornisce consulenza all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), ai titolari del diritto di polizia e alle persone da proteggere; c. effettua il servizio di sorveglianza e di guardia in determinati edifici (servi- zio di sicurezza); d. rilascia il documento di legittimazione federale; e. gestisce la Centrale d’allarme dell’Amministrazione federale; f. gestisce il Centro audizioni della Confederazione; g. provvede alla formazione e alla formazione continua dei propri collaboratori e degli incaricati della sicurezza nonché all’istruzione delle persone di cui all’articolo 45.

2 Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, fedpol collabora con altre

autorità svizzere ed estere responsabili per la sicurezza nonché con servizi di sicu- rezza privati.

Art. 3 Incaricati della sicurezza 1 La Cancelleria federale e i dipartimenti nonché le rispettive unità amministrative, ad eccezione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport (DDPS), indicano a fedpol il nome di un incaricato della sicurez- za nonché di un supplente per il settore della protezione di persone ed edifici.

2 Gli incaricati della sicurezza assolvono i seguenti compiti:

a. forniscono consulenza e sostegno ai superiori gerarchici di tutti i livelli nelle questioni di sicurezza; b. promuovono la consapevolezza in materia di sicurezza nella propria unità organizzativa; c. elaborano un piano di sicurezza, d’intesa con fedpol, concernente in partico- lare le misure di sicurezza organizzative e l’organizzazione d’emergenza; d. richiedono, coordinano e controllano le misure di sicurezza d’intesa con fed- pol; e. eseguono regolarmente esercitazioni di evacuazione; f. annunciano senza indugio gli eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza al servizio preposto e a fedpol.

Art. 4 Coordinamento con le autorità cantonali di polizia Fedpol e gli incaricati della sicurezza coordinano preventivamente le loro attività con le competenti autorità cantonali di polizia, se vi è un’interferenza con l’adempimento dei compiti da parte di queste ultime.

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Art. 5 Responsabilità di superiori gerarchici e collaboratori 1 I superiori gerarchici di tutti i livelli in seno alle autorità federali assumono la propria responsabilità direttiva nell’ambito delle misure di sicurezza e applicano tali misure nella loro unità amministrativa. 2 I collaboratori sono anch’essi responsabili per l’esecuzione delle misure di sicurez- za.

Capitolo 3: Protezione di persone Sezione 1: Cerchia di persone e periodo di protezione

Art. 6 Persone da proteggere in Svizzera Fedpol provvede alla protezione in Svizzera delle seguenti persone: a. i membri dell’Assemblea federale; b. i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione; c. i giudici ordinari dei tribunali della Confederazione e altre persone elette dall’Assemblea federale; d. gli impiegati della Confederazione particolarmente esposti a minacce; e. le persone che godono dello statuto diplomatico o consolare e le altre perso- ne che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico.

Art. 7 Persone da proteggere all’estero 1 Se necessario, fedpol provvede anche all’estero alla protezione delle persone di cui all’articolo 6 lettere a–d. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS provvedono autono- mamente alla protezione dei propri impiegati distaccati all’estero.

Art. 8 Periodo di protezione 1 Fedpol garantisce la protezione delle seguenti persone per la durata indicata qui appresso: a. le persone di cui all’articolo 6 lettere a, c–d: dall’assunzione della funzione sino alla sua cessazione, se il suo esercizio comporta una minaccia; b. le persone di cui all’articolo 6 lettera b: dall’elezione sino a un anno dopo la fine del mandato; c. le persone di cui all’articolo 6 lettera e: conformemente agli impegni deri- vanti dal diritto internazionale pubblico, agli usi internazionali e alla LSO 4.

4 RS 192.12

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2 Fedpol può, in via eccezionale, attuare misure di protezione già prima dell’inizio del periodo di protezione.

Art. 9 Proroga del periodo di protezione 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può prorogare le misure di protezione oppure ordinarne di nuove per le persone di cui all’articolo 6 lettere a–d se, a causa della funzione esercitata in passato, la minaccia persiste o si presenta una nuova minaccia anche al termine del periodo di protezione. 2 Se si prevede che saranno necessarie misure architettoniche o tecniche presso i domicili privati, la proroga o la disposizione di nuove misure avviene d’intesa con l’unità organizzativa competente di cui all’articolo 53 capoverso 1 e l’UFCL.

Sezione 2: Misure

Art. 10 Valutazione della minaccia 1 Fedpol valuta la minaccia a cui sono esposte le persone che è incaricato di proteg- gere. 2 Stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e definisce le misure di protezione adeguate.

Art. 11 Disposizione di misure di protezione 1 Fedpol ordina misure di protezione di persone d’intesa con la persona da protegge- re.

2 Le misure possono essere ordinate per l’intero periodo di protezione o per una

durata determinata. 3 Se una persona rinuncia all’attuazione delle misure o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell’interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare. 4 La Confederazione e i Cantoni non rispondono dei danni cagionati all’interessato da una sua rinuncia all’attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa collaborazione.

Art. 12 Protezione di persone in Svizzera

1 Fedpol incarica della protezione di persone in Svizzera le competenti autorità

cantonali di polizia oppure servizi di sicurezza privati. 2 Per la protezione delle persone di cui all’articolo 6 lettere c–d, fedpol può impiega- re personale specializzato dell’Amministrazione federale. Informa le competenti autorità cantonali di polizia in merito a tale impiego.

3 Fedpol coordina le misure se l’incarico deve essere affidato a più servizi.

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Art. 13 Protezione di persone all’estero

1 Per la

protezione di persone all’estero, fedpol impiega personale specializzato dell’Amministrazione federale oppure personale delle autorità cantonali di polizia. 2 Il personale messo a disposizione dalle autorità cantonali di polizia rimane sottopo- sto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l’impiego per conto della Confederazione; sul piano operativo è sottoposto all’autorità di fedpol.

Art. 14 Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia

1 A scopo di prevenzione e di allentamento della tensione nonché per raccogliere

informazioni nell’ambito della protezione di persone, fedpol e le autorità cantonali di polizia da esso incaricate possono prendere contatto con la persona che rappresen- ta una potenziale minaccia ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3bis LMSI. 2 È possibile recarsi al domicilio della persona che rappresenta una potenziale mi- naccia, convocarla oppure contattarla per scritto o telefonicamente. 3 Se è fedpol stesso a contattare la persona che rappresenta una potenziale minaccia, impiega personale specializzato dell’Amministrazione federale. Concorda previa- mente l’impiego con la competente autorità cantonale di polizia.

Art. 15 Consegna di mezzi ausiliari Fedpol può mettere a disposizione delle persone da proteggere mezzi ausiliari volti a incrementare la sicurezza personale.

Capitolo 4: Protezione di edifici Sezione 1: Competenze

Art. 16 Protezione degli edifici della Confederazione

1 Fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:

a. le sedi del Consiglio federale e la sede del cancelliere della Confederazione nonché gli edifici utilizzati esclusivamente dai membri del Consiglio federa- le e dal cancelliere della Confederazione; b. gli edifici delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ad ec- cezione degli edifici utilizzati esclusivamente dal DDPS e dalle rispettive unità organizzative; c. gli edifici delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell’Amministrazione federale decentralizzata se-

5 RS 172.010.1

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condo l’allegato 1 OLOGA, ad eccezione degli edifici del settore dei poli- tecnici federali. 2 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici: a. gli edifici che ospitano l’Assemblea federale o i suoi organi; b. gli edifici che ospitano i tribunali della Confederazione; c. gli edifici che ospitano il Ministero pubblico della Confederazione. 3 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione di edifici che ospitano enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA. 4 La competenza di fedpol sussiste indipendentemente dal fatto che gli edifici siano di proprietà della Confederazione o presi in locazione da quest’ultima e che si trovi- no in Svizzera o all’estero. 5 Le disposizioni relative agli edifici della Confederazione si applicano per analogia anche agli impianti e ai dispositivi quali gli impianti elettrici, gli impianti di cisterne, i parcheggi e le stazioni metereologiche, sempre che sussista il bisogno di protezio- ne.

Art. 17 Esercizio del diritto di polizia 1 Negli edifici della Confederazione, il diritto di polizia è esercitato dai rispettivi capi dei dipartimenti, della Cancelleria federale, degli uffici e delle altre autorità federali. 2 Negli edifici dei tribunali della Confederazione, il diritto di polizia è esercitato dalla persona competente o dall’organo competente del tribunale in questione. 3 L’esercizio del diritto di polizia nei locali dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento sottostà all’articolo 69 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento. 4 Se nello stesso edificio sono ospitate più unità organizzative, i rispettivi capi deci- dono di comune accordo le modalità con cui è esercitato il diritto di polizia. 5 I titolari del diritto di polizia stabiliscono le modalità di legittimazione dell’identità per accedere agli edifici di loro competenza.

Art. 18 Protezione di domicili privati 1 Durante il periodo di protezione, fedpol provvede se necessario alla protezione dei domicili privati delle persone di cui all’articolo 6 lettere a–d.

2 Per domicili privati delle persone da proteggere s’intende:

a. la casa o l’appartamento nel rispettivo luogo di domicilio; b. la casa o l’appartamento nel rispettivo luogo del soggiorno settimanale;

6 RS 171.10

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c. gli appartamenti o le case di vacanza abitati dalle persone in questione in Svizzera e all’estero.

Sezione 2: Misure

Art. 19 Analisi dei rischi Fedpol valuta i rischi per gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1, assegna a ciascuno di questi edifici un livello di minaccia e stabilisce gli obiettivi di protezione (analisi dei rischi).

Art. 20 Misure di protezione architettoniche e tecniche presso gli edifici della Confederazione in Svizzera 1 Sulla base dell’analisi dei rischi, l’UFCL allestisce la pianificazione delle misure architettoniche e tecniche per gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 in Svizze- ra. Concorda con fedpol la pianificazione definitiva delle misure.

2 I titolari del diritto di polizia decidono le misure da attuare.

3 L’UFCL si assume, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure previste nella pianificazione. 4 Le unità organizzative interessate si assumono, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure che vanno al di là di quelle previste dalla pianificazione o che esse affidano a terzi.

Art. 21 Misure di protezione organizzative presso gli edifici della Confederazione in Svizzera 1 Fedpol raccomanda misure organizzative ai titolari del diritto di polizia presso gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 in Svizzera. 2 I titolari del diritto di polizia decidono in merito alle misure organizzative e sono competenti per la loro attuazione. Le unità organizzative interessate si assumono i costi nei limiti dei crediti stanziati. 3 I titolari del diritto di polizia possono affidare l’esecuzione delle misure a servizi di sicurezza privati.

Art. 22 Dichiarazione di rinuncia Se il titolare del diritto di polizia rinuncia all’attuazione delle misure previste dalla pianificazione definitiva o delle misure organizzative raccomandate, fedpol può esigere una dichiarazione di rinuncia scritta.

Art. 23 Casi particolari 1 Per gli edifici di cui all’articolo 16 capoversi 2 e 3, le competenti unità organizza- tive eseguono autonomamente l’analisi dei rischi e le misure di protezione che ne

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conseguono, sempre che fedpol non provveda, su richiesta, alla protezione dei suddetti edifici. 2 I titolari del diritto di polizia possono affidare l’esecuzione delle misure di prote- zione organizzative a servizi di sicurezza privati.

Art. 24 Misure d’urgenza In caso di minaccia imminente, fedpol può adottare le misure d’urgenza necessarie.

Art. 25 Analisi dei rischi e misure di protezione presso gli edifici del DFAE all’estero 1 Fedpol esegue l’analisi dei rischi presso gli edifici del DFAE all’estero d’intesa con il DFAE e gli altri servizi interessati.

2 Il Comitato di sicurezza DFAE, composto dai rappresentanti del DFAE,

dell’UFCL e di fedpol, stabilisce le misure di protezione sulla base dell’analisi dei rischi.

Art. 26 Misure di protezione presso domicili privati 1 Fedpol valuta i rischi a cui sono esposti i domicili privati delle persone da proteg- gere. 2 Fornisce consulenza alle persone interessate in merito alle misure di protezione organizzative nonché, in collaborazione con l’UFCL e l’unità organizzativa compe- tente per il finanziamento secondo l’articolo 53 capoverso 1, alle misure di protezio- ne architettoniche e tecniche e formula le pertinenti raccomandazioni. 3 Le persone interessate decidono in merito all’attuazione delle misure di protezione raccomandate. L’unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l’articolo 53 capoverso 1 provvede alla loro attuazione. 4 Se una persona rinuncia all’attuazione delle misure di protezione raccomandate o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell’interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare.

5 La Confederazione non risponde dei danni cagionati all’interessato da una sua

rinuncia all’attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa colla- borazione.

Art. 27 Controllo 1 Fedpol può controllare l’attuazione delle misure e la sicurezza degli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1. A tal fine gli è garantito in ogni momento l’accesso alle informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e agli edifici. 2 Se accerta lacune in materia di sicurezza, le comunica ai titolari del diritto di polizia nonché all’UFCL e raccomanda di colmarle.

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3 Se le lacune in materia di sicurezza non sono colmate in tempo utile a causa di divergenze di opinione, si applica quanto segue: a. in caso di misure architettoniche e tecniche, è svolta una procedura di appia- namento delle divergenze tra il titolare del diritto di polizia e l’UFCL ai sen- si del capitolo 4 dell’ordinanza del 5 dicembre 20087 sulla gestione immobi- liare e la logistica della Confederazione; b. in caso di misure organizzative, le divergenze di opinione sono risolte, nel limite del possibile, di comune accordo tra fedpol e l’unità organizzativa in- teressata. Qualora non sia raggiunta un’intesa, fedpol può esigere dall’unità organizzativa interessata una dichiarazione di rinuncia.

Art. 28 Rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali Fedpol può fornire consulenza alle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché alle organizzazioni internazionali in Svizzera per quanto riguarda la minaccia a cui sono esposti i rispettivi edifici e le eventuali misure di protezione.

Art. 29 Servizio di sicurezza

1 Fedpol effettua il servizio di sicurezza nei seguenti edifici:

a. gli edifici in cui si trova il posto di lavoro permanente di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione; b. gli edifici che ospitano fedpol insieme ad altre unità organizzative della Con- federazione, su richiesta degli altri titolari del diritto di polizia; c. gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 che sono stati designati dal Con- siglio federale. 2 Su base contrattuale e dietro compenso, può effettuare il servizio di sicurezza negli altri edifici di cui all’articolo 16 capoversi 1–3. 3 Per l’adempimento di tali compiti può ricorrere a servizi di sicurezza privati.

Art. 30 Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia

1 A scopo di prevenzione e di allentamento della tensione nonché per raccogliere

informazioni nell’ambito della protezione di edifici, fedpol e le competenti autorità cantonali di polizia possono prendere contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3bis LMSI.

2 La presa di contatto è retta dall’articolo 14 capoversi 2 e 3.

7 RS 172.010.21

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Sezione 3: Videosorveglianza

Art. 31 Impiego di apparecchi di videosorveglianza 1 Fedpol può, con il consenso o su richiesta dei titolari del diritto di polizia, impiega- re apparecchi di videosorveglianza all’interno o all’esterno degli edifici di cui all’articolo 16 capoversi 1–3, incluso nei luoghi pubblici e accessibili a tutti, per individuare minacce: a. agli edifici da proteggere; b. alle persone da proteggere; c. agli oggetti in possesso delle persone da proteggere. 2 Può impiegare apparecchi di videosorveglianza nei luoghi pubblici e accessibili a tutti per individuare minacce alle rappresentanze diplomatiche o consolari e alle organizzazioni internazionali; l’impiego avviene soltanto d’intesa con la rappresen- tanza o l’organizzazione interessata.

Art. 32 Protezione dei dati 1 Fedpol protegge le registrazioni visive contenenti dati personali dal trattamento non autorizzato adottando adeguate misure tecniche e organizzative. 2 La sicurezza dei dati è garantita dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni.

Art. 33 Messa al sicuro e distruzione di registrazioni visive 1 Fedpol mette al sicuro le registrazioni visive su richiesta delle autorità di perse- guimento penale o delle autorità amministrative. 2 Distrugge le registrazioni visive contenenti dati personali entro 30 giorni, anche se sono state messe al sicuro.

Art. 34 Comunicazione di registrazioni visive 1 Se i titolari del diritto di polizia manifestano un interesse oggettivamente giustifi- cato per registrazioni visive non contenenti dati personali, fedpol ne autorizza la consultazione. Su richiesta, fedpol può mettere a disposizione le registrazioni visive non contenenti dati personali. 2 Fedpol mette a disposizione le registrazioni visive contenenti dati personali solo in virtù di un’autorizzazione giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale o amministrativo.

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Capitolo 5: Altre competenze Sezione 1: Centrale d’allarme dell’Amministrazione federale

Art. 35 Competenze 1 Fedpol gestisce la Centrale d’allarme dell’Amministrazione federale ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. 2 È responsabile della pianificazione del sistema d’allarme nonché del personale e della gestione tecnica della Centrale d’allarme dell’Amministrazione federale.

Art. 36 Compiti La Centrale d’allarme dell’Amministrazione federale svolge segnatamente i seguenti compiti: a. sorveglia e tratta le registrazioni visive di cui agli articoli 31-34; b. riceve gli allarmi e le comunicazioni; c. trasmette gli allarmi e le comunicazioni ai servizi competenti, convoca le organizzazioni d’emergenza interne e sorveglia l’intervento fino al termine dell’allarme; d. coordina la comunicazione tra le persone competenti sul luogo dell’evento e la polizia, i pompieri o i servizi sanitari fino al loro arrivo; e. gestisce i mezzi di accesso necessari per l’intervento; f. assicura il contatto con coloro che hanno un importante ruolo decisionale.

Sezione 2: Centro audizioni della Confederazione

Art. 37

1 Fedpol gestisce il Centro audizioni della Confederazione.

2 Provvede alla sicurezza dei locali e delle persone che vi si trovano.

3 Fedpol e il Ministero pubblico della Confederazione utilizzano congiuntamente il Centro audizioni della Confederazione.

4 Essi allestiscono congiuntamente il regolamento d’esercizio.

Sezione 3: Documento di legittimazione federale

Art. 38

1 Il documento di legittimazione federale serve a comprovare l’appartenenza

all’Amministrazione federale.

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2 Su richiesta di un’unità amministrativa fedpol rilascia i documenti di legittimazio- ne federali: a. agli impiegati dell’unità interessata; b. alle persone incaricate da quest’ultima, che lavorano regolarmente da più di un anno negli edifici di cui all’articolo 16 capoversi 1–3. 3 I servizi del personale dell’unità organizzativa interessata forniscono a fedpol i dati necessari al rilascio dei documenti. Essi sono competenti per la consegna e il ritiro dei documenti.

Capitolo 6: Trattamento delle informazioni

Art. 39 Sistema d’informazione e di documentazione

1 Fedpol gestisce il sistema d’informazione e di documentazione ai sensi degli

articoli 23a–23c LMSI. 2 Acquisisce i dati concernenti gli eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza e le persone a essi collegati: a. da fonti accessibili al pubblico; b. presso le persone da proteggere, le loro famiglie e i loro collaboratori; c. presso rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso organizzazio- ni internazionali; d. presso autorità di sicurezza svizzere ed estere.

Art. 40 Trasmissione dei dati Fedpol può, in via eccezionale, comunicare dati di cui all’articolo 39 ad autorità e servizi non rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 23c LMSI, se i dati sono indispensabili per l’adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale.

Art. 41 Verifica del bisogno di protezione e distruzione dei dati 1 Fedpol verifica regolarmente, ma almeno una volta all’anno, i dati ancora necessari in funzione del bisogno di protezione. 2 Distrugge i dati non più necessari entro il termine sancito dall’articolo 23a capo- verso 3 LMSI. Tale termine decorre dalla data dell’ultima verifica in occasione della quale i dati erano stati classificati come necessari.

Art. 42 Regolamento per il trattamento 1 Fedpol è responsabile dell’osservanza delle misure di sicurezza tecniche e organiz- zative del sistema d’informazione e di documentazione.

2 Allestisce un regolamento per il trattamento.

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Capitolo 7: Formazione e formazione continua

Art. 43 Formazione e formazione continua in materia di polizia di sicurezza del personale di fedpol 1 Fedpol provvede alla formazione e alla formazione continua periodica in materia di polizia di sicurezza del suo personale operativo incaricato della protezione di perso- ne ed edifici. 2 Può ricorrere ad altri servizi federali o cantonali oppure a privati per l’allestimento di piani di formazione o per l’istruzione nell’ambito della formazione e della forma- zione continua.

Art. 44 Formazione e formazione continua degli incaricati della sicurezza Fedpol provvede alla formazione e alla formazione continua periodica degli incari- cati della sicurezza.

Art. 45 Istruzione di altre persone 1 Se necessario, fedpol istruisce le persone da proteggere in materia di difesa perso- nale. Le istruisce in particolare all’uso di mezzi ausiliari. 2 Può istruire anche persone appartenenti alla cerchia delle persone da proteggere.

Capitolo 8: Indennità e ripartizione dei costi Sezione 1: Indennità ai Cantoni

Art. 46 Indennità per compiti di protezione ricorrenti o permanenti 1 Se un Cantone adempie, su incarico di fedpol, compiti di protezione ricorrenti o permanenti i cui costi ammontano a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato o a più di un milione di franchi, la Confederazione gli accorda un’indennità conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LMSI.

2 Ildipartimento competente concorda con il Cantone interessato le modalità

d’indennizzo tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali. 3 La quota parte dei costi a carico della Confederazione per le prestazioni fornite ammonta all’80 per cento del costo globale. 4 Il contributo della Confederazione di norma è fissato per tre anni. Il calcolo è effettuato in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

Art. 47 Indennità per compiti di protezione all’estero 1 Se un Cantone mette a disposizione il suo personale per la protezione di persone all’estero, l’indennità di norma è versata conformemente all’articolo 46.

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2 Se il Cantone non riceve alcuna indennità conformemente all’articolo 46, la Con- federazione rimborsa: a. i costi salariali, inclusi i contributi del datore di lavoro e i premi dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali per la durata dell’impiego; b. le spese e gli oneri ordinari risultanti dall’impiego.

Art. 48 Indennità per compiti di protezione in caso di eventi straordinari 1 In caso di eventi qualificati come straordinari dal Consiglio federale, la Confedera- zione accorda, su richiesta e nei limiti dei crediti stanziati, un’indennità ai Cantoni interessati, in particolare per compiti estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone. 2 Il Cantone richiedente è competente per l’indennizzo degli altri Cantoni da esso chiamati a collaborare.

Art. 49 Richiesta d’indennità in caso di eventi straordinari 1 In caso di evento straordinario, il Cantone richiedente deve di norma presentare la richiesta d’indennità al Consiglio federale prima dell’evento.

2 Se un evento straordinario è annunciato a brevissimo termine o se un evento è

qualificato come straordinario soltanto a posteriori alla luce della sua entità o della cerchia dei partecipanti, il Cantone può, in via eccezionale, presentare la richiesta entro tre mesi dall’evento. 3 Nella richiesta devono essere quantificati i costi presumibili per l’adempimento dei compiti di protezione. Occorre indicare se l’indennità sarà versata in modo forfetta- rio o per determinate prestazioni.

Art. 50 Importo dell’indennità in caso di eventi straordinari 1 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dell’indennità forfettaria o dell’indennità per determinate prestazioni, in particolare tenendo conto dei seguenti criteri: a. dimensioni del corpo di polizia; b. spese del Cantone che ha effettuato l’intervento; c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall’evento; d. quota parte d’indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione. 2 Se l’indennità concerne determinate prestazioni, il Cantone fornisce a fedpol le indicazioni necessarie dopo l’adempimento dell’incarico. Qualora fedpol e il Canto- ne non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

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Art. 51 Interventi intercantonali di polizia a favore della Confederazione 1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un’indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.

2 Le forze d’intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un’indennità

forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.

Sezione 2: Ripartizione dei costi tra la Confederazione e i privati

Art. 52 Costi delle misure di protezione nell’ambito di manifestazioni private 1 I privati assumono da soli i costi delle misure di protezione nell’ambito di manife- stazioni alle quali invitano persone da proteggere.

2 Se una manifestazione riveste un’importanza fondamentale e ha ripercussioni

considerevoli sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono richiedere un’indennità ai sensi dell’articolo 48.

Art. 53 Costi delle misure di protezione presso i domicili privati 1I costi delle misure architettoniche e tecniche presso i domicili privati di cui all’articolo 26 sono assunti dalla Confederazione come segue: a. per i domicili dei membri dell’Assemblea federale: dai Servizi del Parlamen- to; b. per i domicili dei membri del Consiglio federale nonché del cancelliere della Confederazione: dall’UCFL; c. per i domicili dei giudici ordinari dei tribunali della Confederazione: dal tri- bunale interessato; d. per i domicili di altri membri di autorità e dei magistrati eletti dall’Assemblea federale: dall’UCFL; e. per i domicili degli impiegati della Confederazione: dal dipartimento, dall’ufficio o dall’autorità federale cui appartiene l’impiegato. 2 I costi delle misure che vanno al di là di quanto necessario per garantire la prote- zione sono assunti dalla persona interessata. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di proroga o di disposizione di nuove misure di protezione (art. 9). 4 Una volta cessata la minaccia, il servizio che ha finanziato la misura assume i costi di un eventuale smantellamento. Se non si procede a uno smantellamento, i disposi- tivi di protezione diventano proprietà della persona interessata o del proprietario del fondo, a titolo gratuito. In caso di ulteriore utilizzo dei dispositivi o di smantella- mento successivo, la Confederazione non assume alcun costo.

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Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 54 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 27 giugno 20018 sui Servizi di sicurezza di competenza federale è abrogata.

Art. 55 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza VOSTRA del 29 settembre 20069 è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2 lett. k 2 L’Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP): k. valutazione dei rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sus- sistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per le persone da proteggere ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LMSI.

Art. 22 cpv. 1 lett. i Abrogata

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

Art. 56 Disposizione transitoria Fino al 31 dicembre 2022, la quota parte dei costi a carico della Confederazione ai sensi dell’articolo 46 capoverso 3 per le prestazioni fornite dai Cantoni in casi parti- colari può arrivare al 100 per cento.

Art. 57 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

24 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 RU 2001 1741, 2007 6657, 2008 4295, 2014 2291, 2017 4151 9 RS 331

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Protezione di persone ed edifici di competenza federale. O RU 2020

Allegato 2 (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 2)

Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità federali

Tabella, titolo delle colonne

Nome del campo di con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta dati

Ufficio Autorità Ufficio Giusti- Personale Autorità Servizio Segreteria Segreteria Segreteria Organo Autorità Ufficio Autorità Autorità Autori- federale della federale zia dell’esercito di delle di Stato di Stato di Stato d’esecuzio ammini- federale federale di compe- tà di giustizia di polizia militare (AFC 1) controllo attività della della della ne del strative di sorveglianza tente in com- giustizia penale della informati- migrazio- migrazio- migrazio- servizio federali che giustizia dei revisori materia petente Confede- ve della ne ne ne civile pronuncia- (ASR) di grazia in Casella- razione Confede- no decisio- Assisten- mate- rio compe- razione Settore Settore Cittadi- ni penali za ria di giudizia- tenti per i dell’asilo degli nanza giudizia- amni- le controlli stranieri ria stia di sicurezza relativi alle persone

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Protezione di persone ed edifici di competenza federale. O RU 2020

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