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AS 2020 407

Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

Abrogazione del 14 dicembre 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 19762 sulla concessione di fideiussioni e di contri- buti sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

II Disposizioni transitorie dell’abrogazione del 14 dicembre 2018 1 I contratti di fideiussione in corso all’atto dell’abrogazione della presente legge sono ripresi dalle organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 20063 sugli aiuti finan- ziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, e rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordi- naria. 2 I contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016 continuano ad essere versati dalla Segreteria di Stato dell’economia secondo il diritto anteriore. 3 La Confederazione assume le spese amministrative derivanti dai contratti di cui al capoverso 1 conformemente all’articolo 5 della presente legge. 4 La Confederazione assume le perdite derivanti dalle fideiussioni di cui al capo- verso 1 conformemente all’articolo 6 della presente legge.

RS 901.2 1 FF 2018 1049 2 RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2007 693, 2012 3655 3 RS 951.25

2017-2751 407

Concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse RU 2020 nelle regioni montane e nelle altre aree rurali. LF

III Coordinamento con la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Concerne soltanto i testi tedesco e francese

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2019.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2020.

15 gennaio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2018 6681

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