Lexipedia

AS 2020 4167

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 24 settembre 2020

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 cpv. 3 e 4 3 Sono membri del servizio di volo militare i piloti militari di professione, gli opera- tori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione e i piloti di droni di professione. 4 Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti i militari di professione previsti specificamente per l’impiego nelle formazioni di professionisti dell’esercito di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 29 marzo 20172 sulle strutture dell’esercito.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 4 Assunzione degli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio Gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio sono assunti conformemente al diritto in materia di personale federale.

2019-4182 4167

Personale militare. O del DDPS RU 2020

Art. 11 cpv. 1 e 1bis 1 La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servi- zio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell’Accademia militare del PF di Zurigo secondo l’ordinanza del 6 settembre 20173 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la for- mazione degli ufficiali di professione. 1bis In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può derogare alla regola secondo il capo- verso 1, a condizione che le formazioni e le attività professionali precedenti nonché l’esperienza militare e il contenuto della formazione di base siano equivalenti.

Art. 20 cpv. 1 1 Il tempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito secon- do le necessità ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno secondo l’articolo 64a capoverso 2 OPers. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore ed è fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.

Art. 21 cpv. 2 2 Ai piloti militari di professione è concessa una settimana di vacanze supplementare per compensare l’impegno fisico e psichico.

Art. 23 cpv. 2 2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.

Art. 25, rubrica, cpv. 13

Tragitti tra il domicilio, il luogo di lavoro e di impiego e viaggi di visita pagati

1 Concerne soltanto il testo tedesco

2 Chi riceve un’indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto ogni settimana, oltre ai viaggi del fine settimana, all’indennità per una corsa di servizio supplementare al domicilio o per un viaggio di visita supplementare del coniuge o del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.

3 Concerne soltanto il testo tedesco

3 RS 414.131.1

4168

Personale militare. O del DDPS RU 2020

Art. 27 cpv. 12 bis 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, durante i viaggi di servizio, all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. 2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1. 2bis Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di profes- sione hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussi- ste alcun diritto a detta indennità.

Art. 28 cpv. 23 bis 2 In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante la formazione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna al militare a contratto temporaneo un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza. Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servi- zio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1. 3 Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all’ordinanza del 21 febbraio 20184 concernente l’amministrazione dell’esercito. 3bis I militari a contratto temporaneo hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la for- mazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.

Art. 33 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 35 cpv. 5 5 Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro non sono considerati tempo di lavoro secondo l’articolo 19.

Art. 35a cpv. 4 4 Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d’impiego non possono essere impiegati conducenti.

4 RS 510.301

4169

Personale militare. O del DDPS RU 2020

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

24 settembre 2020 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd

4170

Personale militare. O del DDPS RU 2020

Allegato 1 (art. 22–24a, 26–28)

Allegato 1

Fr.

1 Le indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ammontano:

1.1 – secondo l’articolo 22 capoverso 1 e l’articolo 28 capoverso 1,

mensilmente al massimo (spese effettive secondo fattura o con- tratto di locazione incluso il parcheggio) a 1000.—

1.2 – secondo l’articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo 100.—

forfetario di

2 L’indennità per l’alloggio in caserme o altri edifici della Confedera-

zione durante i viaggi di servizio secondo gli articoli 23,

27 capoverso 2 e 28 capoverso 2 per pernottamento ammonta a: 15.50

3 L’indennità per pasti ammonta a:

3.1 – in caso di lavoro notturno secondo l’articolo 24 15.50

3.2 – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il

luogo di lavoro secondo gli articoli 24a, 27 capoverso 2bis e

28 capoverso 3bis:

– se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 7.— – cena 10.— – se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 14.— – cena 27.50

3.3 – in caso di alloggio stabile in caserme o altri edifici della Confede-

razione secondo l’articolo 22a capoverso 2: – colazione 14.— – cena 27.50

4 L’indennità per l’utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a

motore privati secondo l’articolo 26 capoverso 1 ammonta a un 5040.— importo annuale forfetario di:

4171

Personale militare. O del DDPS RU 2020

4172