AS 2021 400
Ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito
del 18 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 dicembre 20031 sulla retribuzione dei quadri
Art. 1 lett. h
1 La presente ordinanza si applica:
h. all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
2. Ordinanza del 22 agosto 20072 sui revisori
Art. 2 Forma della domanda 1 La domanda di abilitazione va presentata in forma elettronica. Essa deve essere fir- mata. In assenza di una firma elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20163 sulla firma elettronica, deve essere presentata una ricevuta cartacea recante una firma manoscritta. 2 Se la presentazione in forma elettronica non è possibile, la domanda va presentata in forma cartacea. Essa deve recare una firma manoscritta.
2021-2207 RU 2021 400
Adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia RU 2021 400
1 L’autorità di sorveglianza rilascia l’abilitazione a imprese di revisione sotto sorve- glianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti: a. banche secondo la legge dell’8 novembre 19344 sulle banche (LBCR), infra- strutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di ac- quisto secondo la legge del 19 giugno 20155 sull’infrastruttura finanziaria, so- cietà di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari (LIsFi) e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie se- condo la legge del 25 giugno 19307 sulle obbligazioni fondiarie;
2 I mandati di verifica eseguiti negli ambiti di vigilanza secondo l’articolo 11a capo- verso 1 lettere a e c sono computati nell’ambito di vigilanza secondo l’articolo 11a capoverso 1 lettera abis.
3 Per l’abilitazione ai sensi del capoverso 1 o il suo mantenimento ai sensi del capo- verso 2, gli auditor responsabili possono computare l’esperienza professionale e le ore di verifica negli ambiti di vigilanza dell’articolo 11a capoverso 1 lettere a e c. 4 Possono computare al massimo otto ore di perfezionamento eseguite negli ambiti di vigilanza dell’articolo 11a capoverso 1 lettere a e c.
3. Regolamento del 13 luglio 19118 concernente l’amministrazione
degli uffici dei fallimenti
2 L’autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettate le
disposizioni dell’ordinanza del 24 aprile 20029 sui libri di commercio.
Art. 31 cpv. 1
1 Gli oggetti non pignorabili saranno elencati a parte in fine dell’inven-
tario, con riferimento al numero che ogni singolo oggetto porta nel corpo dell’inventario stesso.
4 RS 952.0 5 RS 958.1 6 RS 954.1 7 RS 221.423.4 8 RS 281.32 9 RS 221.431
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Art. 34 k. Notifica e 1 Le rivendicazioni notificate secondo gli articoli 242–242b LEF ver- liquidazione delle rivendicazioni di ranno registrate in un capitolo speciale in ordine progressivo, con l’in- cui agli art. 242– dicazione del notificante, del numero attribuito nell’inventario al bene rivendicato, e dei relativi documenti giustificativi. Delle avvenute noti- fiche si farà cenno anche nel corpo dell’inventario stesso, nella colonna «osservazioni», a fianco d’ogni bene rivendicato.
2 In calce a questo titolo speciale saranno registrate succintamente le
dichiarazioni del fallito, come pure le ulteriori decisioni dell’ammini- strazione del fallimento in merito alle rivendicazioni notificate, e l’esito di eventuali processi.
Art. 38 Abrogato
Art. 40 cpv. 2 lett. d
2 Siffatti avvisi saranno, nella procedura ordinaria, spediti:
d. alla competente autorità di protezione dei minori e degli adulti, se il fallito è detentore dell’autorità parentale, curatore, manda- tario designato con mandato precauzionale o tutore e vi sono indizi concreti che la dichiarazione del fallimento possa esporre a pericolo gli interessi dei minori o degli interessati;
Art. 45 4. Rivendicazioni 1 Le decisioni relative alla restituzione di beni di cui la massa fallimen- e diritti su beni crittografici tare possiede la facoltà di disporre e che sono rivendicati da un terzo a. Decisione da (art. 242 e 242a LEF nonché art. 34 della presente ordinanza) devono parte dell’ammini- stra-zione del esser prese dopo che è decorso il termine per l’insinuazione dei crediti fallimento (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), sia che la rivendicazione sia stata fatta dal terzo stesso o che il bene sia stato indicato dal fallito o da altri come spettante a terzi.
2 Una decisione dev’essere presa, anche se la pretesa del terzo viene
notificata dopo la vendita del bene rivendicato, ma prima del riparto del ricavo della vendita.
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Art. 46 b. Fissazione Se al terzo viene fissato un termine per promuovere l’azione ai sensi al terzo di un termine per pro- degli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF, il relativo av- muovere l’azione viso deve contenere un’esatta descrizione del bene in contestazione, come pure la comminatoria che, non osservando questo termine, il rivendicante sarà considerato come decaduto dal suo diritto.
Art. 47 c. Tutela dei 1 L’amministrazione del fallimento comunica al terzo il suo riconosci- diritti dei creditori mento della pretesa e gli restituisce il bene rivendicato soltanto quando consta che: a. la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito; e b. nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sul bene rivendicato, in conformità con l’articolo 260 LEF.
2 Le spese di custodia sono a carico della massa o, dopo una cessione
delle pretese ai sensi dell’articolo 260 LEF, sono poste a carico del ces- sionario. L’amministrazione del fallimento può fissare al cessionario, con la comminatoria di procedere immediatamente alla restituzione del bene al terzo, un termine per dichiarare incondizionatamente di rispon- dere delle spese per l’ulteriore custodia come pure per prestare garanzia per tali spese.
Art. 48 cpv. 2
2 Ove però le speciali circostanze del caso consiglino di liquidare una
rivendicazione o una pretesa di restituzione prima che si raduni la seconda assemblea dei creditori, si potrà convocare un’assemblea straordinaria, oppure fissare ai creditori, mediante circolare, un congruo termine, entro il quale essi dovranno, sotto pena di perenzione, notifi- care all’amministrazione del fallimento, se intendono contestare in luogo della massa le pretese del terzo, conformemente all’articolo 260 capoverso 1 LEF.
Art. 50 cpv. 2
2 Il rivendicante deve pagare le spese cagionate da rivendicazioni tar-
dive e può essere costretto a una conveniente anticipazione.
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Art. 51 dd. Eccezioni Non sono applicabili gli articoli 47–50, quando: a. il diritto del terzo appare fin dal principio come provato; b. la restituzione immediata del bene risulta essere di evidente interesse per la massa; o c. il terzo presta sufficiente garanzia.
Art. 52 d. Fissazione del Quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di termine per pro- muovere l’azione pretese della massa, l’amministrazione del fallimento rilascerà loro ana- in caso di cessione loga dichiarazione di cessione, e fisserà in seguito al terzo rivendicante di pretese della massa il termine previsto agli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF per promuovere l’azione indicando i nomi dei creditori cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità di rappresentanti della massa.
Art. 53 e. Concorrenza Qualora sopra il bene rivendicato da un terzo secondo gli articoli 242 e fra diritti di pegno e diritti secondo 242a LEF qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di gli art. 242 e 242a pegno o di ritenzione, si dovrà procedere a seconda dei casi in uno dei LEF modi seguenti: a. se l’amministrazione del fallimento riconosce come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il notificante secondo l’arti- colo 242 o 242a LEF e il notificante di un diritto di pegno; b. se invece una rivendicazione notificata secondo l’articolo 242 o 242a LEF conduce a un processo, l’amministrazione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno, se non dopo che sarà stata respinta l’azione di rivendicazione del notificante me- diante sentenza passata in giudicato; la decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria.
Art. 54 titolo marginale e cpv. 2 f. Concorrenza 2 Ove un bene rivendicato da un terzo venga dalla massa riconosciuto fra diritti di pegno e diritti secondo come oggetto non pignorabile, non si potrà far capo alla procedura degli gli art. 242 e 242a articoli 242 e 242a LEF, ma si avvertirà il notificante ch’egli deve far LEF e diritti so- pra oggetti non valere la sua pretesa contro il fallito all’infuori della procedura di falli- pignorabili mento.
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Inserire prima del n. IV
5. Accesso ai dati 1 Le decisioni relative all’accesso ai dati di cui la massa fallimentare e loro restituzione possiede la facoltà di disporre e quelle relative alla restituzione degli stessi devono esser prese: a. immediatamente dopo il ricevimento della richiesta; b. se ai dati rivendicati è attribuito un bene, dopo che è decorso il termine per l’insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).
2 Gli articoli 46–54 si applicano per analogia.
Art. 78 e 89 Abrogati
Art. 96, frase introduttiva e lett. c Per la procedura sommaria valgono, oltre gli articoli 32, 49, 70 e 93, le seguenti prescrizioni speciali: c. Abrogata
4. Ordinanza del 6 novembre 201910 sui servizi finanziari
Sostituzione di termini In tutta l’ordinanza il termine «sede di negoziazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD».
Art. 47 Eccezione per i valori mobiliari ammessi presso una sede di negoziazione svizzera o presso sistemi di negoziazione TRD (art. 37 cpv. 2 e 38 cpv. 2 LSerFi)
L’obbligo di pubblicare un ulteriore prospetto non si applica all’ammissione al com- mercio di valori mobiliari già ammessi al commercio presso un’altra sede di negoziazione svizzera o un altro sistema di negoziazione svizzero per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD).
10 RS 950.11
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5. Ordinanza del 30 aprile 201411 sulle banche
Art. 4 rimando parentetico e cpv. 1 lett. a
1 È attivo nel settore finanziario chiunque:
a. fornisce o procura servizi per operazioni finanziarie, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito, commer- cia valori mobiliari, investe capitali o gestisce patrimoni oppure accetta beni crittografici secondo l’articolo 5a;
Art. 5 cpv. 3 lett. b, parte introduttiva, e lett. c Non sono considerati depositi: b. i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se al momento dell’offerta i creditori vengono informati, in una delle forme di cui all’articolo 64 capoverso 3 della legge del 15 giugno 201812 sui servizi finanziari (LSerFi), su: c. i saldi avere non rimunerati che servono unicamente per operazioni di clienti detenuti su conti clienti i cui titolari sono:
1. commercianti di metalli preziosi, amministratori di beni o imprese simili,
se l’esecuzione avviene entro 60 giorni, o
2. società di intermediazione immobiliare o sistemi di negoziazione per va-
lori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negozia- zione TRD) secondo l’articolo 73a della legge del 19 giugno 201513 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi);
Art. 5a Beni crittografici ai sensi dell’art. 1b cpv. 1 LBCR 1 I beni crittografici ai sensi dell’articolo 1b capoverso 1 lettera a LBCR sono valori patrimoniali secondo l’articolo 16 numero 1bis lettera b LBCR (beni crittografici cu- stoditi collettivamente) che sono impiegati a tutti gli effetti o nelle intenzioni dell’or- ganizzatore o dell’emittente in misura rilevante come mezzo di pagamento per l’ac- quisto di beni o servizi oppure per il trasferimento di denaro o di valori. 2 Non sono considerati beni crittografici secondo il capoverso 1 i valori patrimoniali:
a. detenuti su conti clienti come saldi avere non remunerati che servono unica- mente per operazioni di clienti i cui titolari sono:
11 RS 952.02 12 RS 950.1 13 RS 958.1
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1. commercianti di metalli preziosi, amministratori di beni o imprese simili,
se l’esecuzione avviene entro 60 giorni, o
2. società di intermediazione immobiliare o sistemi di negoziazione TRD;
b. di banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale; c. di investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.
Art. 6 cpv. 1 e 2, frase introduttiva, e lett. a
1 Agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque
a. accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente; o b. si presta pubblicamente ad accettare depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente, anche se il numero dei depositi del pubblico o dei beni crittografici accettati in seguito è inferiore a 20. 2 Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente oppure si presta pubblicamente ad accettarli, se: a. accetta depositi del pubblico o beni crittografici custoditi collettivamente per un importo complessivo pari al massimo a un milione di franchi;
Art. 7 Pubblicità
Le persone che non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico o beni critto- grafici custoditi collettivamente a titolo professionale non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma.
1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR informano i propri clienti per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo: b. del fatto che per i depositi del pubblico o per i beni crittografici custoditi col- lettivamente non è prevista la garanzia dei depositi secondo il capo tredice- simo LBCR.
Inserire prima del titolo del capitolo 2
Art. 7b Rappresentanze (art. 2 LBCR)
La rappresentanza di una banca estera che fornisce servizi finanziari secondo l’arti- colo 3 lettera c LSerFi14 deve:
14 RS 950.1
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a. osservare le disposizioni della LSerFi; b. provvedere all’iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti secondo l’articolo 28 LSerFi se questi non forniscono i propri ser- vizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l’articolo 4 LSerFi.
Art. 14f, rubrica, nonché cpv. 1, 4 e 5 Custodia di depositi del pubblico e di beni crittografici
1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono:
a. custodire separatamente dai fondi propri i depositi del pubblico e i beni crit- tografici custoditi collettivamente che hanno accettato; o b. registrare nelle loro scritture contabili tali depositi e beni crittografici in modo tale da poterli presentare in ogni tempo separatamente dai loro fondi propri; in questo caso, devono sottoporsi a una revisione ordinaria ai sensi dell’arti- colo 727 CO.
4 I beni crittografici devono essere custoditi come segue:
a. in Svizzera; b. nella forma nella quale sono stati accettati. 5 In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni all’obbligo secondo il capoverso 4 lettera a.
1 Il capitale minimo delle persone di cui all’articolo 1b LBCR ammonta al 3 per cento dei depositi del pubblico accettati e dei beni crittografici custoditi collettivamente accettati, ma almeno a 300 000 franchi. Deve essere interamente liberato e mantenuto durevolmente. Non può essere prestato ai titolari di partecipazioni qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime.
6. Ordinanza del 1° luglio 201215 sui fondi propri
1bis Il termine transitorio secondo il capoverso 1 è prolungato fino al 31 dicembre 2023.
15 RS 952.03
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7. Ordinanza del 6 novembre 201916 sugli istituti finanziari
Sostituzione di termini Negli articoli 74 e 75 il termine «sede di negoziazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD».
Art. 24 cpv. 1 1 Il gestore patrimoniale garantisce che i valori patrimoniali che gli sono affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR17, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di ne- goziazione TRD) secondo la LInFi18 o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Art. 70a Fondi propri computabili (art. 46 LIsFi) 1 Le società di intermediazione mobiliare possono computare nei fondi propri secondo l’articolo 70 capoversi 1–3: a. il capitale sociale versato e, per le società di persone, anche gli strumenti di capitale alternativi; b. le riserve palesi; c. il riporto dell’utile; d. l’utile trimestrale dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili; e. i prestiti postergati rimborsabili soltanto previa approvazione della FINMA.
2 I fondi di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computabili integralmente.
3 L’utile trimestrale, dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, è computabile in ragione del 70 per cento, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 dell’ordinanza del 30 aprile 201419 sulle banche o ai sensi di uno stan- dard internazionale riconosciuto dalla FINMA, anche se il conto economico non è stato sottoposto a nessun controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può esigere un attestato. 4 Dai fondi propri computabili di cui al capoverso 1 lettere a–d vanno dedotti integral- mente:
16 RS 954.11 17 RS 952.0 18 RS 958.1 19 RS 952.02
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a. il riporto della perdita e la perdita dell’esercizio corrente; b. il valore di eventuali partecipazioni nel quadro del calcolo per il singolo isti- tuto; c. il goodwill, compreso quello incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali; d. le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura; una compensazione con corrispondenti passi- vità fiscali differite è ammessa soltanto nell’ambito della medesima compe- tenza fiscale geografica e materiale. 5 Se, dopo le deduzioni secondo il capoverso 4, i fondi propri di cui al capoverso 1 lettere a–d superano 1,5 milioni franchi, per l’importo eccedente possono essere com- putati i prestiti postergati in ragione del 40 per cento.
Titolo prima dell’art. 82 Sezione 6: Rappresentanze (art. 58 cpv. 1 e 2 nonché 59 LIsFi)
Art. 82 1 La rappresentanza di un istituto finanziario estero che fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera c LSerFi20 deve: a. osservare le disposizioni della LSerFi; b. provvedere all’iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti ai sensi dell’articolo 28 LSerFi se questi non forniscono i propri servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali se- condo l’articolo 4 LSerFi. 2 Il divieto di costituire una rappresentanza di una direzione dei fondi estera confor- memente all’articolo 58 capoverso 2 LIsFi21 è applicabile esclusivamente in caso di attività di rappresentanza riferite alla direzione e all’amministrazione di fondi d’inve- stimento.
8. Ordinanza dell’11 novembre 201522 sul riciclaggio di denaro
1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l’intermediario finanziario:
20 RS 950.1 21 RS 954.1 22 RS 955.01
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a. trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte; b. contribuisce al trasferimento di valute virtuali a un terzo, purché mantenga una relazione d’affari continua con la controparte o eserciti la facoltà di di- sporre di valute virtuali, e non fornisce il servizio esclusivamente a interme- diari finanziari adeguatamente sottoposti a vigilanza; c. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro con- tante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi; d. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. 1bis Sono considerati mezzi di pagamento che non consistono in denaro in particolare:
a. carte di credito; b. assegni di viaggio; c. valute virtuali impiegate a tutti gli effetti o nelle intenzioni dell’organizzatore o dell’emittente come mezzo di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure per il trasferimento di denaro e di valori.
9. Ordinanza del 15 ottobre 200823 sugli emolumenti e sulle tasse
della FINMA
Art. 3 cpv. 1 lett. aquater 1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigi- lanza seguenti: aquater. ambito delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) (art. 15 cpv. 2 lett. ater LFINMA);
Art. 19a cpv. 1 lett. e, frase introduttiva, f e g nonché 2 1 La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a: e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA secondo l’articolo 4 ca- poverso 2 della legge del 19 giugno 201524 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi): f. per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l’arti- colo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
23 RS 956.122 24 RS 958.1
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1. 300 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di
bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
2. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di
bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
3. 15 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di
bilancio inferiore a 25 milioni di franchi; g. per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’arti- colo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. 550 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di
bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
2. 225 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di
bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
3. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di
bilancio inferiore a 25 milioni di franchi. 2 La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l’articolo 58k dell’ordinanza del 25 novembre 201525 sull’infrastruttura finanziaria ammonta an- nualmente a: a. 7500 franchi, se non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi; b. 50 000 franchi, se forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 let- tera b o c LInFi.
Art. 39c Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2021 La FINMA esamina le tasse di base di cui all’articolo 19a capoverso 1 lettere f e g due anni dopo l’entrata in vigore di questa modifica e redige un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
10. Ordinanza del 25 novembre 201526 sull’infrastruttura finanziaria
Art. 2 cpv. 1 1 I valori mobiliari sono considerati standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala se sono offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.
25 RS 958.11 26 RS 958.11
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Art. 12 cpv. 2 lett. f e g
2 Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche:
f. nel caso dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di re- gistro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
g. nel caso di sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’ar- ticolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. i servizi di cui alla lettera f,
2. la custodia accentrata di valori mobiliari TRD o la compensazione e il
regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD,
3. la prima registrazione di valori mobiliari TRD su un conto titoli,
4. la riconciliazione dei portafogli.
Art. 13 cpv. 1 lett. a, f e g nonché 1bis
1 Il capitale minimo ammonta:
a. per le sedi di negoziazione a 1 milioni di franchi; f. per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l’arti- colo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 1 milione di franchi; g. per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’arti- colo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 5 milioni di franchi. 1bis In casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento su- periore per le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD.
1 Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi: b. un organo che svolge i compiti di sorveglianza; 2 L’organo che svolge i compiti di autodisciplina della sede di negoziazione deve es- sere indipendente rispetto alla direzione della sede di negoziazione e perlopiù indi- pendente rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell’or- ganizzazione. Tale organo deve disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale. 2bis L’organo che svolge i compiti di sorveglianza della sede di negoziazione deve essere indipendente rispetto alla direzione della sede di negoziazione e rispetto ai par- tecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tale or- gano deve disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.
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Titolo dopo l’art. 58 Capitolo 4a: Sistemi di negoziazione TRD Sezione 1: Definizioni
Art. 58a Negoziazione multilaterale e regole non discrezionali
Le definizioni concernenti la negoziazione multilaterale secondo l’articolo 22 e le re- gole non discrezionali secondo l’articolo 23 si applicano per analogia ai sistemi di negoziazione TRD.
Art. 58b Carattere professionale 1 Un sistema di negoziazione TRD esercita la sua attività a titolo professionale se:
a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; b. durante un anno civile mantiene relazioni d’affari con oltre 20 partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi (partecipanti privati) o con almeno un partecipante secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettere a–d LInFi; o c. ha la facoltà illimitata di disporre di valori mobiliari TRD di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi. 2 Se viene superato un valore soglia di cui al capoverso 1, il sistema di negoziazione TRD deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni. Esso deve presentare entro 60 giorni alla FINMA una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi. 3 Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al richiedente di esercitare le attività riservate a un sistema di negoziazione TRD finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.
Sezione 2: Requisiti
Art. 58c Validità di determinati requisiti stabiliti per le sedi di negoziazione 1 Ai sistemi di negoziazione TRD si applicano per analogia gli articoli 24–32 e 35, salvo che la presente sezione disponga altrimenti. 2 In luogo della possibilità prevista all’articolo 30 capoverso 2 lettera f di correggere, modificare o annullare, in casi eccezionali, qualsiasi operazione, un sistema di nego- ziazione TRD deve disporre di un meccanismo tale da produrre effetti economica- mente comparabili.
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Art. 58d Obbligo di registrazione e di comunicazione 1 I partecipanti privati sono esonerati dall’obbligo di registrazione secondo l’arti- colo 38 LInFi e dall’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 39 LInFi. 2 Agli altri partecipanti si applicano per analogia gli articoli 36 e 37 della presente ordinanza.
Art. 58e Ammissione ed esclusione di partecipanti 1 Il sistema di negoziazione TRD disciplina, nel regolamento di cui all’articolo 73c capoverso 5 LInFi, se e quali partecipanti privati ammettere. 2 L’accesso non discriminatorio di cui all’articolo 18 LInFi non deve essere necessa- riamente garantito ai partecipanti privati.
Art. 58f Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali 1 Il sistema di negoziazione TRD disciplina, nel regolamento di cui all’articolo 73d LInFi, quali valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali ammettere ai suoi servizi. Nel regolamento, può definire singolarmente i valori mobiliari TRD e i valori mobi- liari ammessi o descriverli in base alla loro tipologia e funzione. 2 Se il sistema di negoziazione TRD ammette i derivati strutturati come valori mobi- liari TRD, possono essere ammessi al commercio esclusivamente prodotti senza com- ponenti di leva o di valore temporale. 3 Non devono essere ammessi i valori mobiliari TRD e gli altri valori patrimoniali che potrebbero ostacolare considerevolmente l’attuazione dei requisiti della legge del 10 ottobre 199727 sul riciclaggio di denaro o compromettere la stabilità e l’integrità del sistema finanziario. La FINMA può definire nel dettaglio questi valori mobiliari TRD e valori patrimoniali. 4 Nel regolamento, il sistema di negoziazione TRD prevede procedure per la revoca dell’ammissione di valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali.
5 I requisiti di cui all’articolo 34 si applicano per analogia.
Art. 58g Requisiti minimi relativi all’ammissione di valori mobiliari TRD e verifica regolare 1 I valori mobiliari TRD possono essere ammessi dal sistema di negoziazione TRD se il registro elettronico distribuito soddisfa almeno i requisiti di cui all’articolo 973d capoverso 2 CO28.
27 RS 955.0. 28 RS 220
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2 Se il registro elettronico distribuito non è gestito dal sistema di negoziazione TRD in questione, quest’ultimo verifica, prima dell’ammissione dei corrispondenti valori mobiliari TRD e in seguito a intervalli regolari, ma almeno una volta l’anno, se il registro è conforme ai requisiti di cui al capoverso 1. 3 Il sistema di negoziazione TRD informa i propri partecipanti sulle verifiche eseguite e sul loro esito.
Art. 58h Comunicazioni relative a transazioni (art. 73d LinFi) 1 Il sistema di negoziazione TRD sorveglia tutte le transazioni effettuate nei propri sistemi con valori mobiliari TRD ammessi. Esso mette questi dati gratuitamente a disposizione di tutti i sistemi di negoziazione TRD autorizzati. 2 Se i valori mobiliari TRD ammessi al sistema di negoziazione TRD si riferiscono a valori mobiliari che sono ammessi al commercio anche presso una sede di negozia- zione svizzera, il sistema di negoziazione TRD comunica gratuitamente tutte le tran- sazioni effettuate con questi valori mobiliari TRD alla sede di negoziazione corrispon- dente. 3 Le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD utilizzano questi dati esclu- sivamente per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito della sorveglianza del commercio.
4 La FINMA può disciplinare i dettagli delle comunicazioni.
Art. 58i Obblighi di informazione
1 Per ciascun valore mobiliare TRD ammesso al sistema di negoziazione TRD, i si-
stemi di negoziazione TRD con partecipanti privati mettono, se del caso, il relativo prospetto o il foglio informativo di base a disposizione di questi partecipanti. 2 Essi informano tali partecipanti sui seguenti aspetti del registro elettronico distri- buito dei valori mobiliari TRD in questione: a. la sua governance; e b. i suoi rischi tecnici, segnatamente i rischi di perdite. 3 I sistemi di negoziazione TRD pubblicano inoltre senza indugio le informazioni re- lative alle transazioni effettuate all’interno del sistema di negoziazione TRD con altri valori patrimoniali, in particolare il prezzo, il volume e il momento delle transazioni.
Art. 58j Ulteriori requisiti relativi ai servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento 1 Per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a ca- poverso 1 lettera b o c LInFi si applicano per analogia i requisiti per depositari centrali
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secondo gli articoli 62–73 LInFi e gli articoli 52–58 della presente ordinanza, salvo che la presente sezione disponga altrimenti. 2 La segregazione di cui all’articolo 69 LInFi può effettuarsi nel registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari DTL o nei sistemi del sistema di ne- goziazione TRD. 3 Un sistema di negoziazione TRD può autorizzare il regolamento di pagamenti anche in modo diverso da quanto disciplinato all’articolo 65 capoverso 1 LInFi se a tal fine ricorre a un istituto assoggettato alla vigilanza della FINMA. 4 Nel caso di un sistema di negoziazione TRD, per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono anche beni crittografici, se l’obbligazione di pagamento deve essere adempiuta nella stessa valuta virtuale. 5 In deroga all’articolo 52, il sistema di negoziazione TRD non deve istituire un comitato degli utenti.
Sezione 3: Disposizioni particolari per piccoli sistemi di negoziazione TRD
Art. 58k Piccoli sistemi di negoziazione TRD 1 Un sistema di negoziazione TRD è considerato piccolo se in riferimento ai valori patrimoniali TRD è inferiore ai seguenti valori soglia: a. volume di transazioni: 250 milioni di franchi all’anno; b. volume di depositi da custodire: 100 milioni di franchi; e c. volume di regolamento: 250 milioni di franchi all’anno. 2 Se un valore soglia viene raggiunto o superato, il sistema di negoziazione TRD deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni. Esso deve presentarle entro 90 giorni una richiesta di autorizzazione modificata secondo le prescrizioni della LInFi. 3 Il sistema di negoziazione TRD non è più considerato piccolo 90 giorni dopo il rag- giungimento o superamento di un valore soglia. Esso può tuttavia continuare a bene- ficiare delle agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD finché la FINMA non avrà deciso in merito alla richiesta di autorizzazione. 4 Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al sistema di negoziazione TRD di ammettere ulteriori partecipanti finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.
Art. 58l Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD 1 In deroga alla LInFi e alla presente ordinanza, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD si applicano le seguenti agevolazioni:
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a. in deroga all’articolo 8 capoverso 2 secondo periodo LInFi e all’articolo 8 ca- poverso 2 secondo periodo della presente ordinanza, è sufficiente che la mag- gioranza dei membri degli organi per l’alta direzione, la vigilanza e il con- trollo non appartenga all’organo per la direzione; b. se la fornitura di un servizio accessorio non soggetto ad autorizzazione o ap- provazione secondo la legislazione sui mercati finanziari aumenta i rischi di un sistema di negoziazione TRD, la FINMA può esigere che tale sistema adotti esclusivamente misure organizzative (art. 10 cpv. 3 LInFi). Se il si- stema di negoziazione TRD gestisce anche un sistema organizzato di nego- ziazione (art. 43 LInFi), la FINMA può esigere anche fondi propri supplemen- tari e sufficiente liquidità; c i requisiti relativi alla continuità operativa possono essere soddisfatti anche attraverso l’assunzione della gestione del sistema di negoziazione TRD da parte di un altro titolare dell’autorizzazione al verificarsi di incidenti (art. 13 cpv. 1 LInFi). La strategia e l’analisi di impatto sull’attività di cui all’arti- colo 14 della presente ordinanza possono prevedere l’attribuzione della ge- stione del sistema di negoziazione TRD a un terzo; d. i compiti di autodisciplina attribuiti al sistema di negoziazione TRD possono essere svolti anche da un organo non indipendente (art. 27 cpv. 2 LInFi); e. non occorre istituire un’autorità indipendente di ricorso (art. 37 LInFi); f. non occorre istituire un organo di audit interno (art. 8 cpv. 1 lett. c della pre- sente ordinanza). 2 Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’arti- colo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano inoltre, in deroga alla LInFi, le seguenti agevolazioni: a. i requisiti relativi ai fondi propri non sono applicabili (art. 66 LInFi); b. i requisiti relativi alla liquidità non sono applicabili (art. 67 LInFi).
Art. 58m Obbligo d’informazione di piccoli sistemi di negoziazione TRD
Prima dell’avvio di una relazione d’affari, i piccoli sistemi di negoziazione TRD in- formano i propri clienti, per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, in merito alle agevolazioni specifiche di cui beneficia il piccolo sistema di ne- goziazione TRD.
Art. 58n Capitale minimo di piccoli sistemi di negoziazione TRD
Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD il capitale minimo ammonta: a. a 500 000 franchi, se tali sistemi non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c;
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b. al 5 per cento dei valori mobiliari TRD custoditi, ma almeno a 500 000 fran- chi, se tali sistemi forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 let- tera b o c.
Art. 58o Divieto della concessione di crediti
I piccoli sistemi di negoziazione TRD non possono concedere crediti.
Art. 126, frase introduttiva nonché lett. d ed e Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capo- verso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se: d. sono annunciate alla sede di negoziazione o al sistema di negoziazione TRD al più tardi il quinto giorno di negoziazione successivo all’esecuzione e pub- blicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di negoziazione successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e e. l’emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di negoziazione successivo all’esercizio di un’opzione di sovrallocazione sul momento dell’esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.
5bis Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica dal 1° gennaio 2024.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.
18 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr