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AS 2021 537

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 30 agosto 2021

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visti gli articoli 37 capoverso 2 e 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato come segue:

N. 7 voce 14.2.1

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

...

14.2.1 Aumento temporaneo del contingente doganale parziale

per il 2021: dal 15 settembre al 31 dicembre 2021 20 000 ...

1 RS 916.01

2021-2476 RU 2021 537

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2021 537

II L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato come segue:

N. 7 voce 14.1.1

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

...

14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale parziale

per il 2021: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 2000 ...

III L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato come segue:

N. 7

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

14 Patate e prodotti a base di patate, in equivalenti di

patate, di cui: 23 750

14.1 Patate da semina 4000

14.2 Patate destinate alla valorizzazione 9250

14.3 Patate da tavola 6500

14.4 Prodotti a base di patate, di cui: 4000

14.4.1 Categoria di merce prodotti semilavorati 1500

14.4.2 Categoria di merce prodotti finiti 2500

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sono computate sul contingente da ripartire.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2021 537

IV 1 Ad eccezione dei paragrafi 2 e 3, l’ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2021.

2 Il numero II entra in vigore il 1° ottobre 2021.

3 Il numero III entra in vigore il 1° gennaio 2022.

30 agosto 2021 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2021 537