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AS 2021 734

Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OEES)

del 10 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 103f della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’elenco dei dati del sistema di ingressi/uscite (EES), i servizi autorizzati all’accesso nonché la portata delle autorizzazioni di accesso ai sensi del rego- lamento (UE) 2017/22262; b. la procedura di consultazione e di accesso ai dati dell’EES; c. l’accesso ai dati dell’EES tramite il punto di accesso centrale a fini di contra- sto; d. il diritto di rettifica, integrazione e cancellazione dei dati; e. i diritti degli interessati, la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e la vigi- lanza sul trattamento dei dati.

RS 142.206 1 RS 142.20 2 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

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Sistema di ingressi/uscite. O RU 2021 734

Art. 2 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schen- gen; b. frontiere esterne Schengen: frontiere stabilite secondo l’articolo 29 capo- verso 1 dell’ordinanza del 15 agosto 20183 concernente l’entrata e il rilascio del visto; c. cittadino di uno Stato terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio; d. reato di terrorismo: reato secondo l’allegato 1a dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20134; e. altro reato grave: reato secondo l’allegato 1b dell’ordinanza N-SIS. 2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.

Sezione 2: Elenco dei dati dell’EES e diritti di accesso (art. 103c cpv. 1, 2 e 5 nonché 103f lett. a e c LStrI)

Art. 3 L’elenco dei dati, i servizi autorizzati all’accesso e l’estensione dei diritti di accesso nell’EES sono definiti nell’allegato 2.

Sezione 3: Procedura di consultazione e di accesso ai dati dell’EES

Art. 4 Consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto e dell’emanazione delle decisioni 1 La consultazione dell’EES ai fini dell’esame delle domande di visto e della relativa decisione o delle decisioni di annullamento, revoca o proroga di un visto si effettua direttamente mediante il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) in base a uno o più dei seguenti dati: a. cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza (dati personali); b. tipo e numero del documento di viaggio, codice dello Stato di rilascio, data di scadenza (dati relativi ai documenti di viaggio); c. numero della vignetta di visto, codice dello Stato di rilascio (dati relativi ai visti); d. impronte digitali, immagine del volto (dati biometrici).

3 RS 142.204 4 RS 362.0

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2 Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all’accesso può consul- tare i dati delle categorie I–VI menzionati nell’allegato 2.

Art. 5 Consultazione in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero 1 La consultazione dell’EES in caso di controlli di un cittadino di uno Stato terzo alle frontiere esterne Schengen o per esaminare la legalità del soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio svizzero si effettua in base a uno o più dati personali o relativi ai documenti di viaggio. 2 Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati biometrici dell’interessato rilevati sul posto sono confrontati con quelli memorizzati che lo riguardano. 3 Se il confronto dà una corrispondenza, il servizio autorizzato all’accesso può con- sultare i dati delle categorie I-IV menzionati nell’allegato 2. 4 Se la ricerca non dà un risultato positivo o se il servizio che effettua la consultazione dubita dell’identità dell’interessato, si effettua una consultazione ai fini dell’identifi- cazione.

Art. 6 Registrazione e aggiornamento di dati 1 Se dalla consultazione dell’EES ai fini della verifica dell’identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 5 emerge che sull’interessato non è stato ancora allestito alcun fascicolo EES individuale, il servizio che effettua la consultazione può, se del caso, allestirne uno. 2 Se dalla consultazione emerge che nell’EES non è stata registrata la data dell’entrata nello spazio Schengen o della partenza dallo spazio Schengen dell’interessato oppure non è stato registrato il divieto d’entrata di cui è oggetto, il servizio che effettua la consultazione può registrare il dato mancante. 3 Se dalla consultazione emerge che nell’EES sono già stati registrati dati concernenti l’interessato, il servizio che effettua la consultazione può aggiornarli.

Art. 7 Consultazione ai fini dell’identificazione 1 La consultazione dell’EES ai fini dell’identificazione di un cittadino di uno Stato terzo che probabilmente è già stato registrato sotto un’altra identità oppure non adem- pie o non adempie più le condizioni d’entrata o di soggiorno nello spazio Schengen, si effettua in base ai dati biometrici rilevati sul posto. 2 Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all’accesso può consul- tare i dati delle categorie I–IV menzionati nell’allegato 2.

Art. 8 Consultazione del calcolatore automatico (art. 103c cpv. 3 LStrI) 1 I servizi autorizzati all’accesso possono consultare online il calcolatore automatico allo scopo di stabilire se il cittadino di uno Stato terzo ha superato la durata massima autorizzata di soggiorno nello spazio Schengen.

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2 Il calcolatore fornisce i dati della categoria VI menzionati nell’allegato 2.

Art. 9 Accesso all’elenco generato dal meccanismo di informazione (art. 103f lett. j LStrI) 1 I seguenti servizi della SEM possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/22265 riportante i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima autorizzata: a. l’Ambito direzionale Pianificazione e risorse, per allestire statistiche; b. l’Ambito direzionale Immigrazione e integrazione, per adempiere i suoi com- piti legati ai settori dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione. 2 L’elenco contiene i dati delle categorie I, II, V e VI menzionati nell’allegato 2.

Sezione 4: Accesso ai dati dell’EES tramite il punto di accesso centrale a fini di contrasto

Art. 10 Servizi autorizzati all’accesso (art. 103c cpv. 4 LStrI) 1 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti delle autorità della Confedera- zione di cui all’articolo 103c capoverso 4 lettere a–c LStrI possono chiedere alla Cen- trale operativa e di allarme fedpol (COA fedpol) dati dell’EES per prevenire, indivi- duare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi: a. presso fedpol:

1. l’Ambito direzionale Polizia giudiziaria federale,

2. l’Ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. la divisione Acquisizione,

2. la divisione Analisi,

3. il coordinamento Lotta al terrorismo,

4. il coordinamento Servizio informazioni,

5. il coordinamento Lotta all’estremismo,

6. il coordinamento Non-proliferazione,

7. l’ambito Servizio degli stranieri;

c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:

1. il servizio Esecuzione delle sentenze, per l’esecuzione delle decisioni

delle autorità penali della Confederazione, se la competenza non spetta ai Cantoni, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.

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dell’ordinanza del 24 ottobre 20076 sull’ammissione, il soggiorno e l’at- tività lucrativa,

2. le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità

economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazio- nale e Cybercriminalità che conducono i procedimenti a Berna e presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo, per l’indagine e l’accusa in caso di reati che sottostanno alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale7 o secondo leggi federali speciali. 2 Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità cantonali di polizia e di persegui- mento penale di cui all’articolo 103c capoverso 4 lettera d LStrI possono chiedere alla COA fedpol dati dell’EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi.

Art. 11 Procedura per l’acquisizione dei dati (art. 103f lett. b LStrI)

Per acquisire dati dell’EES i servizi autorizzati all’accesso presentano alla COA fed- pol una richiesta motivata di accesso ai dati dell’EES.

Art. 12 Condizioni per l’acquisizione dei dati (art. 103f lett. b e h LStrI)

1 L’acquisizione dei dati presuppone che:

a. essi siano necessari per:

1. stabilire se una persona nota sospettata di aver commesso un reato di ter-

rorismo o un altro reato grave, un autore noto di un simile reato o una persona nota presunta vittima di un simile reato ha già viaggiato o sog- giornato sul territorio di uno Stato Schengen, o

2. identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un

reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato; b. la comunicazione dei dati sia proporzionata allo scopo; e c. sussistano prove o ragionevoli motivi per ritenere che la comunicazione dei dati contribuirà a raggiungere lo scopo perseguito. 2 Prima di comunicare i dati, la COA fedpol verifica se le condizioni sono adempiute.

3 L’acquisizione dei dati per identificare persone sconosciute ai sensi del capoverso 1 lettera a numero 2 presuppone inoltre che i servizi autorizzati all’accesso abbiano con- sultato il sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) confor- memente all’ordinanza del 6 dicembre 20138 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

6 RS 142.201 7 RS 312.0 8 RS 361.3

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4 Non è necessario consultare previamente l’AFIS nei casi in cui:

a. una consultazione appare fin dall’inizio priva di qualsiasi possibilità di suc- cesso; o b. occorre prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave.

Art. 13 Procedura in casi urgenti In casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, la COA tratta la domanda senza indugio e verifica a posteriori se sono adempiute le condizioni elen- cate all’articolo 12 e se il caso era effettivamente urgente.

Art. 14 Consultazione e trasmissione dei dati (art. 103f lett. b LStrI) 1 Se le condizioni per l’acquisizione dei dati sono adempiute, la COA fedpol consulta i dati dell’EES. 2 Per gli scopi di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a numero 1, la consultazione si effettua in base ai dati personali, ai dati relativi ai documenti di viaggio, ai dati relativi ai visti o ai dati biometrici. Se la ricerca dà uno o più risultati positivi, la COA fedpol può trasmettere ai servizi richiedenti i dati delle categorie I–VI menzionati nell’allegato 2. 3 Per lo scopo di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a numero 2, la consultazione si effettua in base ai dati biometrici. Se la ricerca dà un risultato positivo, la COA fedpol può trasmettere ai servizi richiedenti i dati della categoria I menzionati nell’al- legato 2.

Art. 15 Scambio di informazioni con Stati membri dell’UE che non applicano il regolamento (UE) 2017/2226 (art. 103c cpv. 4, 103e e 103f lett. i LStrI) 1 Gli Stati membri dell’UE di cui all’articolo 103e LStrI possono inoltrare le loro ri- chieste di acquisizione dei dati ai servizi autorizzati all’accesso di cui all’articolo 10. 2 La procedura, le condizioni per l’acquisizione dei dati nonché la consultazione e la trasmissione dei dati sono rette per analogia dagli articoli 11–14.

Sezione 5: Rettifica, integrazione e cancellazione di dati

Art. 16 Cancellazione di dati di cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all’EES (art. 103f lett. d LStrI)

I dati delle categorie I–VI di cui all’allegato 2 relativi a cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all’EES sono cancellati dalla SEM non appena l’interessato:

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a. ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera; b ha ottenuto un visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera; c. è titolare di un permesso di dimora in Svizzera; o d. ha ottenuto la cittadinanza svizzera.

Art. 17 Rettifica, integrazione o cancellazione di dati del meccanismo d’informazione (art. 103f lett. d LStrI)

La SEM rettifica, integra o cancella, su richiesta, dati di cittadini di Stati terzi riportati dal meccanismo d’informazione, se il richiedente dimostra: a. di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen a causa di circostanze gravi e imprevedibili; b. di avere nel frattempo acquisito il diritto legale di soggiornare nello spazio Schengen.

Sezione 6: Diritti degli interessati, protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 18 Diritto degli interessati ad accedere ai dati che li riguardano 1 Il diritto di accesso è retto dalla legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati.

2 La SEM tratta le richieste di accesso.

Art. 19 Diritto degli interessati a far rettificare, integrare o cancellare i dati che li riguardano (art. 103f lett. d LStrI) 1 La procedura per esercitare il diritto a far rettificare, integrare o cancellare i dati nell’EES è retta dall’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/222610. 2 La SEM tratta le richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

Art. 20 Sicurezza dei dati (art. 103f lett. e LStrI) 1 La sicurezza dei dati per i servizi autorizzati all’accesso è retta dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/222611. Questi servizi adottano le misure necessarie a garan- tire la sicurezza dei dati.

2 La sicurezza dei dati per le autorità federali è inoltre retta:

9 RS 235.1

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.

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a. dall’ordinanza del 14 giugno 199312 relativa alla legge federale sulla prote- zione dei dati; b. dell’ordinanza del 27 maggio 202013 sui ciber-rischi.

Art. 21 Statistiche 1 La SEM può allestire statistiche concernenti l’EES in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica.

2 I diritti di accesso a tale scopo sono definiti nell’allegato 2.

3 Le statistiche non devono consentire di risalire agli interessati.

Art. 22 Responsabilità del trattamento dei dati (art. 103f lett. g LStrI)

La SEM è l’autorità nazionale secondo l’articolo 39 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/222614. È incaricata di eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

Art. 23 Vigilanza sul trattamento dei dati (art. 103f lett. f LStrI) 1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell’ambito delle rispettive compe- tenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali. 2 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale. 3 L’IFPDT è l’autorità di controllo nazionale secondo l’articolo 55 paragrafo 2 (UE) 2017/222615. È incaricato di eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 24 La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

10 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

12 RS 235.11 13 RS 120.73

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200416 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione eu- ropea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’at- tuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; b. Accordo del 26 ottobre 200417 sotto forma di scambio di lettere tra il Consi- glio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. Convenzione del 22 settembre 201118 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confede- razione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; d. Accordo del 17 dicembre 200419 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo svi- luppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determi- nare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; e. Accordo del 28 aprile 200520 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; f. Protocollo del 28 febbraio 200821 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

16 RS 0.362.31 17 RS 0.362.1 18 RS 0.362.11 19 RS 0.362.32 20 RS 0.362.33 21 RS 0.362.311

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Allegato 2 (art. 3, 4 cpv. 2, 5 cpv. 3, 7 cpv. 2, 8 cpv. 2, 9 cpv. 2, 14 cpv. 2 e 3, 16, nonché

21 cpv. 2)

Elenco dei dati, servizi autorizzati all’accesso e portata dei diritti di accesso nell’EES

Legenda Portata dei livelli di accesso: A Consultazione online B Inserimento e trattamento online Vuoto Nessun accesso

1 Accesso diretto tramite ORBIS

Servizi autorizzati all’accesso: SEM Segreteria di Stato della migrazione – I Ambito direzionale Pianificazione e risorse – II Ambito direzionale Immigrazione e integrazione – III Ambito direzionale Affari internazionali COA fedpol Centrale operativa e di allarme fedpol RSE Rappresentanze svizzere all’estero e missioni DFAE Dipartimento federale degli affari esteri: Segreteria di Stato e Direzione consolare UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini POCA Autorità cantonali e comunali di polizia operanti sul territorio svizzero nel quadro dei compiti concernenti il diritto in materia di stranieri PCfr Autorità cantonali di polizia responsabili dei controlli alle frontiere esterne Schengen MIGRA Autorità cantonali di migrazione o autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato le competenze corrispondenti

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Elenco dei dati dell’EES

Denominazione dei campi dei dati dell’EES SEM

COA fedpol DFAE UDSC POCA MIGRA RSE PCfr I II III

I. Fascicolo EES individuale

1. Dati personali

Cognomi A B A A B B B B B B Nomi A B A A B B B B B B Data di nascita A B A A B B B B B B Sesso A B A A B B B B B B Cittadinanze A B A A B B B B B B

2. Dati biometrici

Immagine del volto B A A B B B B B B Impronte digitali B A A B B B B B B Assenza di impronte digitali o dell’immagine del volto: motivi B A A B B B B B B

3. Dati relativi al documento di viaggio

Tipo e numero del documento di viaggio A B A A B B B B B B Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio A B A A B B B B B B Data di scadenza del documento di viaggio A B A A B B B B B B

II. Dati d’ingresso/uscita

1. Dati d’ingresso

Data e ora d’ingresso A B A A B B B B B B Valico di frontiera utilizzato per l’ingresso A B A A B B B B B B

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Denominazione dei campi dei dati dell’EES SEM

COA fedpol DFAE UDSC POCA MIGRA RSE PCfr I II III Autorità che ha autorizzato l’ingresso A B A A B B B B B B Familiare di un cittadino di uno Stato terzo secondo l’art. 2 par. 3 A A A A A A A A A A lett. b del regolamento (UE) 2017/222622 (sì/no) Numero della vignetta di visto A A A A A A A A A A Codice dello Stato che ha rilasciato la vignetta di visto A A A A A A A A A A Validità del visto: data d’inizio della validità e data di scadenza A A A A A A A A A A Data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato A A A A A A A A A A Numero di ingressi autorizzati durante il periodo di validità del A A A A A A A A A A visto Informazioni sulla validità territoriale del visto A A A A A A A A A A

2. Dati di uscita

Data e ora di uscita A B A A B B B B B B Valico di frontiera utilizzato per uscire A B A A B B B B B B

III. Dati in caso di annullamento o revoca del visto nonché di mancata proroga o revoca del soggiorno Informazioni sullo status: annullato, revocato A B A A B B B B B B Luogo e data della decisione A B A A B B B B B B Denominazione e sede dell’autorità responsabile A B A A B B B B B B Motivi dell’annullamento o della revoca A B A A B B B B B B

IV. Dati in caso di proroga del visto o del soggiorno Informazioni sullo status: prorogato A B A A B B B B B B Luogo e data della decisione A B A A B B B B B B Denominazione e sede dell’autorità responsabile A B A A B B B B B B

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 lett. a.

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Denominazione dei campi dei dati dell’EES SEM

COA fedpol DFAE UDSC POCA MIGRA RSE PCfr I II III Data di inizio e di scadenza della proroga A B A A B B B B B B Numero della vignetta del visto prorogato A B A A B B B B B B Durata della proroga del soggiorno autorizzato A B A A B B B B B B Motivi della proroga A B A A B B B B B B Codice dello Stato di rilascio A B A A B B B B B B

V. Dati relativi al respingimento Data e ora della decisione B A A B B B B B B Valico di frontiera presso cui ha avuto luogo il respingimento B A A B B B B B B Autorità competente B A A B B B B B B Motivi del respingimento A B A A B B B B B B Numero della vignetta di visto A A A A A A A B B

VI. Calcolatore automatic Durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base A A A1 A1 A A A A delle date d’ingresso previste Numero di ingressi ancora autorizzati da visti emessi per uno o A A A A A A due ingressi Durata di un soggiorno fuori termine A A A A A A A Durata massima del soggiorno autorizzato al momento A A A1 A1 A A A A dell’ingresso

VII. Informazioni sui programmi nazionali di facilitazione (NFP) Stato membro che gestisce un NFP (National Facilitation A A A A A A A A A A Programme) Denominazione del NFP A A A A A A A A A A Validità dello status NFP concesso A A A A A A A A A A

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