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AS 2022 233

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 30 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Titolo prima della sezione 1 Capitolo 1: Determinazione e concessione dell’aiuto sociale, del soccorso d’emergenza e dei sussidi federali corrispondenti

Art. 2 Definizione delle prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d’emergenza rimborsabili mediante sussidi federali Sono prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d’emergenza rimborsabili giusta l’arti- colo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell’articolo 82 LAsi e dell’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19772 sull’assistenza. Sono escluse le prestazioni indennizzate conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza del 15 agosto 20183 sull’integrazione degli stranieri.

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo, e 3, frase introduttiva 2 ... Sono fatti salvi gli articoli 82 capoversi 3 e 3bis nonché 83 capoverso 1 LAsi.

3 Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d’emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:

2022-1038 RU 2022 233

Ordinanza 2 sull’asilo RU 2022 233

Art. 10 cpv. 1 lett. d

1 Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:

d. le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell’ammissione provvisoria; e

Art. 20, parte introduttiva, secondo periodo, nonché lett. d ed f ... Sono escluse le persone per la durata di una procedura di cui all’articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribu- zione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui: d. l’ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo per sette anni dall’entrata dopo la quale è stata di- sposta per la prima volta l’ammissione provvisoria; f. è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capo- versi 1, 5 e 6 LStrI4, di cui all’articolo 3 dell’allegato I dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)5 oppure di cui all’articolo 3 dell’allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)6 per la pretesa al rilascio di un permesso; se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso; in presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rila- sciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Can- tone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.

Art. 22 cpv. 1 e 5 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni benefi- ciario dell’aiuto sociale. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera am- monta per i richiedenti l’asilo a 1573,39 franchi al mese e per le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora a 1424,28 franchi al mese. La somma si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017) e sulla quota parte di mino- renni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un per- messo di dimora (stato: 31 ott. 2017).

4 RS 142.20 5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31

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5 Le seguenti quote si basano sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. La quota parte per le spese ammonta a:

Richiedenti Persone ammesse provviso- l’asilo riamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Spese di locazione 216,66 CHF 184,03 CHF Altre spese di aiuto sociale 617,34 CHF 526,78 CHF Spese di assistenza 273,90 CHF 246,98 CHF Spese supplementari di alloggio e assistenza 56,09 CHF 56,09 CHF per i minorenni non accompagnati

Art. 23, rubrica, nonché cpv. 1, 2, 4 e 5 Calcolo dell’importo totale 1 L’importo totale (BAS) in franchi per la concessione dell’aiuto sociale ai richiedenti l’asilo dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula: BAS = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone + contributo di base alle spese di assi- stenza. 2 Il numero di beneficiali dell’aiuto sociale (SPAS) è calcolato secondo la formula:

SPAS = PAS – ETAS Nella formula s’intende per: PAS = numero di richiedenti l’asilo residenti nel Cantone il primo giorno del mese. ETAS = numero di richiedenti l’asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). 4 L’importo totale (BVA) in franchi per la concessione dell’aiuto sociale alle persone

ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula seguente: BVA = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone.

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5 Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale (SPVA) è calcolato secondo la formula:

SPVA = PVA – BETVA Nella formula s’intende per: PVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di pro- tezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese. BETVA = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e di persone biso- gnose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti atti- vità lucrativa (25–60 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT) Nella formula s’intende per: EAVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di pro- tezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un’attività lucrativa il primo giorno del mese (25–60 anni). EQCH = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (25–60 anni). ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la SECO. NLQKT = quota cantonale del penultimo anno relativa alle persone ammesse prov- visoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un per- messo di dimora, esercitanti un’attività lucrativa nel Cantone retribuita con un salario basso (salario mensile lordo ≤ fr. 600) secondo le informa- zioni, esaminate dalla SEM, dell’Ufficio centrale di compensazione con- formemente all’articolo 93bis della legge federale del 20 dicembre 19467 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 24 cpv. 1 1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione con- cernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del ri- fugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui: a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI8 per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo per cinque anni

7 RS 831.10 8 RS 142.20

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a contare dalla presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo; b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di do- micilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condi- zioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC9 o di cui all’articolo 3 allegato K appendice 1 della Conven- zione istitutiva dell’AELS10 per la pretesa al rilascio di un permesso di di- mora, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria; bbis. un rifugiato oggetto di una decisione d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale11 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale mi- litare del 13 giugno 192712 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d’asilo; c. l’apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI per la pre- tesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cin- que anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide; d. l’apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di do- micilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condi- zioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC o di cui all’articolo 3 appendice 1 allegato K della Conven- zione istitutiva dell’AELS, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria; dbis. un apolide oggetto di una decisione d’espulsione giudiziaria passata in giudi- cato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere control- lato, ma al massimo durante cinque anni dal riconoscimento dello statuto di apolide; e. l’asilo è revocato e la qualità di rifugiato è disconosciuta; f. un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.

Art. 26 cpv. 1 e 5 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni benefi-

ciario dell’aiuto sociale e per ogni rifugiato che fa parte di un gruppo ai sensi dell’ar- ticolo 56 LStrI. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1411,06 franchi al mese e si basa sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31. ott. 2017), nonché sulla quota parte di

9 RS 0.142.112.681 10 RS 0.632.31 11 RS 311.0 12 RS 321.0

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minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017). 5 La quota parte per le spese di locazione è di 298,40 franchi, quella per le altre spese

di aiuto sociale è di 786,69 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 256,70 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5,60 franchi. Le quote parte si basano sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

Art. 27 Calcolo dell’importo totale 1 L’importo totale (BF) in franchi dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si

basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula seguente: BF = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone. 2 Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale (SPF) è calcolato secondo la formula:

SPF = PF – BETF Nella formula s’intende per: PF = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone il primo giorno del mese. BETF = numero riveduto di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (25–

60 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETF = EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT) Nella formula s’intende per: EAF = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un’attività lucrativa il primo giorno del mese (25–60 anni). EQCH = quota svizzera di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione tito- lari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (25–60 anni). ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la SECO. ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la SECO. NLQKT = quota cantonale del penultimo anno relativa ai rifugiati, agli apolidi e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, eserci- tanti un’attività lucrativa nel Cantone retribuita con un salario basso

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(salario mensile lordo < = fr. 600) secondo le informazioni, esaminate dalla SEM, dell’Ufficio centrale di compensazione conformemente all’ar- ticolo 93bis LAVS13.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 30 marzo 2022 1 Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso degli importi forfettarie secondo gli articoli 20–27a prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’or- dinanza sono retti dal vecchio diritto. 2 All’entrata in vigore della presente modifica, la SEM adegua gli importi contenuti

nelle seguenti disposizioni allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2022: articoli 22 capoversi 1 e 5 nonché 26 capoversi 1 e 5.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

13 RS 831.10

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