AS 2022 356
Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica
di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Art. 2 lett. b
Nella presente ordinanza si intende per:
b. cessione: l’ulteriore trasferimento a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l’ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista del loro trasferimento a titolo professionale sul mercato;
Art. 12 cpv. 3
3 Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV2) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l’anno che precede il 31 maggio dell’anno precedente.
II
L’allegato 4.1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Allegato 4.1
(art. 10, 11 e 12a)
Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4.1»
(art. 10–12)
N. 3.3
3.3 Limiti delle categorie
3.3.1 Il limite tra le categorie B e C è stabilito sulla base dell’equivalente benzina per l’energia primaria (EB-EP) che corrisponde all’obiettivo di cui all’articolo 17b capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 30 novembre 20123 sul CO2.
3.3.2 I restanti limiti delle categorie sono stabiliti in modo che la differenza tra il limite di una categoria e il successivo limite di categoria superiore o inferiore sia pari di volta in volta al 20 per cento dell’EB-EP corrispondente all’obiettivo.
N. 3.4
Abrogato
N. 4.7.4 lett. i
4.7.4 L’etichettaEnergia contiene in particolare le seguenti indicazioni:
i. l’obiettivo delle emissioni di CO2 secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sul CO2;