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AS 2022 356

Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica
di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:

Art. 2 lett. b

Nella presente ordinanza si intende per:

  • b. cessione: l’ulteriore trasferimento a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l’ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista del loro trasferimento a titolo professionale sul mercato;

Art. 12 cpv. 3

3 Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV2) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l’anno che precede il 31 maggio dell’anno precedente.

II

L’allegato 4.1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

3 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
ll cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 4.1

(art. 10, 11 e 12a)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4.1»

(art. 10–12)

N. 3.3

  • 3.3 Limiti delle categorie

  • 3.3.1 Il limite tra le categorie B e C è stabilito sulla base dell’equivalente benzina per l’energia primaria (EB-EP) che corrisponde all’obiettivo di cui all’articolo 17b capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 30 novembre 20123 sul CO2.

  • 3.3.2 I restanti limiti delle categorie sono stabiliti in modo che la differenza tra il limite di una categoria e il successivo limite di categoria superiore o inferiore sia pari di volta in volta al 20 per cento dell’EB-EP corrispondente all’obiettivo.

N. 3.4

Abrogato

N. 4.7.4 lett. i

  • 4.7.4 L’etichettaEnergia contiene in particolare le seguenti indicazioni:

    • i. l’obiettivo delle emissioni di CO2 secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sul CO2;

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