AS 2022 407
Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 30 Revoca preventiva
1 Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, l’autorità cantonale può decidere la revoca preventiva della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre.
2 L’autorità cantonale restituisce all’avente diritto la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre sequestrata e trasmessale dalla polizia se non decide almeno la revoca preventiva entro dieci giorni lavorativi dal sequestro.
Art. 30a Domanda di rivalutazione della revoca preventiva
1 La persona alla quale è stata revocata a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può esigere dall’autorità cantonale, mediante domanda scritta, una rivalutazione della decisione di revoca una volta decorsi tre mesi dal passaggio in giudicato.
2 Può inoltre esigere dall’autorità cantonale, mediante domanda scritta, una rivalutazione della decisione di conferma della revoca preventiva una volta decorsi tre mesi dal passaggio in giudicato.
3 In entrambi i casi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma mediante decisione impugnabile la revoca preventiva della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre oppure la restituisce all’avente diritto.
Inserire prima del titolo 132 Revoca della licenza di condurre
Art. 30b Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell’idoneità alla guida
1 Se un privato notifica all’autorità cantonale i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona, l’autorità cantonale può chiedere al medico curante di quest’ultima di redigere un rapporto. Se il privato che ha trasmesso la notifica lo desidera e dimostra un interesse degno di protezione, l’autorità cantonale garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.
2 Se la persona in questione non ha un medico curante oppure non ne comunica l’identità, l’autorità cantonale può ordinare, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame di cui all’articolo 28a.
3 Eventuali pretese di risarcimento nei confronti dell’autorità da parte della persona oggetto della notifica, in particolare dei costi per esami di idoneità alla guida ordinati sulla base di notifiche ingiustificate, sono disciplinate dal pertinente diritto cantonale in materia di responsabilità.
Art. 33 cpv. 5 e 6
5 L’autorità cantonale può rilasciare al titolare della licenza un’autorizzazione a effettuare corse durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre nella misura necessaria per l’esercizio della propria professione. I dettagli concernenti le corse autorizzate sono fissati nella decisione. L’autorizzazione è concessa a condizione che la licenza:
a. sia revocata per un’infrazione lieve secondo l’articolo 16a LCStr;
b. non sia revocata per una durata indeterminata o definitivamente; e
c. non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti.
6 In casi di rigore, l’autorità cantonale può decidere, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge, una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.
22 giugno 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |