AS 2022 609
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1
1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 22 050 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3675 franchi.
Art. 5 Adeguamento all’AVS
(art. 9 LPP)
Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti | Nuovi importi |
|---|---|
21 510 | 22 050 |
25 095 | 25 725 |
86 040 | 88 200 |
3 585 | 3675 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis |