AS 2022 795
Ordinanza del DDPS
sul personale impiegato per la promozione della pace,
il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario
(OPers-PRA-DDPS)
(OPers-PRA-DDPS)
Preambolo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS)
ordina:
I
L’ordinanza del 30 novembre 20171 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 lett. a n. 1
2 I candidati sono sottoposti nell’ambito:
a. dell’esame d’idoneità di base a esami, accertamenti e valutazioni riguardanti:
il loro stato di salute e il loro stato vaccinale,
Art. 6
Abrogato
Art. 8
Abrogato
Art. 9
1 Se il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo l’OOPSM2 coincide totalmente o in parte con un impiego, il Comando Operazioni ordina un differimento del servizio per motivi militari.
2 In casi eccezionali motivati il Comando Operazioni può autorizzare servizi d’istruzione secondo l’OOPSM durante il periodo di un impiego.
Art. 11 capoversi 2, 3 e 4
2 Il contratto di lavoro per l’impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell’impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è, di norma, limitato a un anno.
3 Abrogato
4 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato di comune intesa. Dopo due proroghe dell’impiego, per un’ulteriore proroga è necessaria l’autorizzazione del Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa.
Art. 11a Contratti di lavoro per specialisti
1 Per gli specialisti possono essere allestiti contratti di lavoro con una durata massima di cinque anni. La durata massima e la possibilità di disdetta sono specificate nel contratto di lavoro.
2 I contratti di lavoro disciplinano sia l’istruzione specifica all’impiego sia l’impiego.
3 Tra gli impieghi gli specialisti sono impiegati all’interno dell’Aggruppamento Difesa sulla base del contratto di lavoro. Il servizio competente mette a disposizione le riserve di posti necessarie.
4 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato di comune intesa. Dopo una proroga dell’impiego, per un’ulteriore proroga è necessaria l’autorizzazione del Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
5 dicembre 2022 | Dipartimento federale della difesa, Viola Amherd |