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AS 2022 845

Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
(Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Preambolo

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

ordina:

I

L’ordinanza della FINMA del 3 dicembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. c, e e g

1 La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:

  • c. la denominazione esatta dei valori mobiliari o dei derivati negoziati; inoltre, per i derivati, la denominazione dei relativi sottostanti come pure di ulteriori caratteristiche determinanti dei derivati, segnatamente la classificazione del derivato;

  • e. il corso dei valori mobiliari o dei derivati negoziati; inoltre, per i derivati, gli altri parametri di determinazione del valore stabiliti in funzione della classificazione del derivato, segnatamente l’indicazione se si tratta di un’opzione di vendita o di acquisto, il prezzo di esercizio, il moltiplicatore del prezzo e la data di cessazione o di scadenza;

  • g. Abrogata

Art. 50b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2022

1 L’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere c ed e nella versione della modifica dell’8 dicembre 2022 deve essere adempiuto al più tardi 15 mesi dopo l’entrata in vigore.

2 Gli uffici delle dichiarazioni adeguano di conseguenza i loro regolamenti di cui all’articolo 5 capoverso 5 e le specifiche tecniche al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore e informano le persone soggette all’obbligo di dichiarazione in merito a tale adeguamento.

II

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.

8 dicembre 2022

Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari:

La presidente, Marlene Amstad

(art. 6 cpv. 1)

Categorie di derivati soggetti a compensazione per il tramite di una controparte centrale

N. I

I. Derivati OTC su tassi d’interesse

Tipo

Tasso d’interesse di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Opzione

Tipo di valore nominale

  1. Base Swap

EURIBOR

EUR

28D–50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

  1. Fixed-to-Float

EURIBOR

EUR

28D–50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

  1. Forward Rate Agreement

EURIBOR

EUR

3D–3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

  1. Overnight Index Swap

FedFunds

USD

7D–3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

  1. Overnight Index Swap

€STR

EUR

7D–3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

  1. Overnight Index Swap

SONIA

GBP

7D–50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

  1. Overnight Index Swap

SOFR

USD

7D–3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

  1. Overnight Index Swap

TONA

JPY

7D–30Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

Ordinanza<br />dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati<br />(Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA) | Lexipedia | Lexipedia