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AS 2023 58

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 24 novembre 20221 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie;
visti gli articoli 88 capoverso 1, 88a capoverso 2 e 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie (OFE);
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

Art. 1 cpv. 1–1ter

1 La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e delle zone intermedie di cui all’articolo 88a OFE.

1bis Essa disciplina la macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie.

1ter Essa disciplina l’esportazione dei seguenti animali e prodotti animali dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie:

  • a. pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno;

  • b. uova da cova;

  • c. carne di pollame;

  • d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;

  • e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi letame e liquame.

Titolo prima dell’articolo 2

Sezione 2:Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività, macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie nonché esportazione da queste zone

Art. 2 Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie

Le zone di protezione, di sorveglianza e intermedie per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato.

Art. 2a Macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie

1 I detentori di animali nelle zone intermedie che devono notificare la stabulazione di effettivi di pollame secondo l’articolo 18b capoverso 1 OFE devono annunciare le macellazioni previste al veterinario cantonale con cinque giorni lavorativi di anticipo.

2 Il veterinario cantonale garantisce che il pollame da cortile sia sottoposto all’esame per l’individuazione dei virus dell’influenza A prima della macellazione. Se il risultato dell’esame è negativo, la macellazione può avvenire anche al di fuori della zona intermedia.

Art. 3 Esportazione di pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

1 L’esportazione di pollame da cortile, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata.

2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di pollame da cortile ai fini della macellazione diretta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

1 L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6875.

2 L’esportazione di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

3 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che:

  • a. i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasformazione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento (UE) n. 142/20116 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni dell’influenza aviaria; e

  • b. l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

4 L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 5 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia devono essere accompagnati all’esportazione da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso i Paesi terzi

1 L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1ter lettere a e b dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso i Paesi terzi è vietata.

2 L’esportazione di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1ter lettere c–e dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie verso Paesi terzi richiede un’autorizzazione. Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione se:

  • a. l’esportatore presenta documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;

  • b. le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale sono state sottoposte all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria e quest’ultimo ha dato esito negativo;

  • c. per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 3;

  • d. sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione;

  • e. sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e

  • f. sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l’esportazione.

Art. 7 Estensione della zona di controllo

La zona di controllo comprende tutta la Svizzera, inclusa l’enclave di Büsingen.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 9 febbraio 2023 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto sino all’8 marzo 20237.

2 L’articolo 7 ha effetto sino al 15 marzo 2023.

8 febbraio 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 2)

Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie

Nei seguenti Cantoni sono stabilite zone di protezione, di sorveglianza e intermedie:

1 Cantone di Zurigo
Zona di protezione

La zona di protezione include l’azienda detentrice di animali colpita nel Comune di Trüllikon.

Zona di sorveglianza

La zona di sorveglianza include il territorio in un raggio di 3 chilometri intorno all’azienda detentrice di animali nel Comune di Trüllikon. Sono interessati i seguenti Comuni:

Benken (ZH)

Kleinandelfingen

Marthalen

Ossingen

Truttikon

Trüllikon

Zona intermedia

La zona intermedia include il territorio in un raggio di 3–10 chilometri intorno all’azienda detentrice di animali colpita nel Comune di Trüllikon. Sono interessati i seguenti Comuni:

Altikon

Andelfingen

Benken (ZH)

Dachsen

Dinhard

Dorf

Dägerlen

Feuerthalen

Flaach

Flurlingen

Kleinandelfingen

Laufen-Uhwiesen

Marthalen

Ossingen

Rafz

Rheinau

Stammheim

Thalheim an der Thur

Truttikon

Trüllikon

Volken

2 Cantone di Turgovia
Zona di sorveglianza

La zona di sorveglianza include il territorio in un raggio di 3 chilometri intorno all’azienda detentrice di animali colpita nel Comune di Trüllikon. Sono interessati i seguenti Comuni:

Schlatt (TG)

Zona intermedia

La zona intermedia include il territorio in un raggio di 3–10 chilometri intorno all’azienda detentrice di animali colpita nel Comune di Trüllikon. Sono interessati i seguenti Comuni:

Basadingen-Schlattingen

Diessenhofen

Hüttwilen

Neunforn

Schlatt (TG)

Uesslingen-Buch

Wagenhausen

3 Cantone di Sciaffusa e Büsingen
Zona intermedia

La zona intermedia include il territorio in un raggio di 3–10 chilometri intorno all’azienda detentrice di animali colpita nel Comune di Trüllikon. Sono interessati i seguenti Comuni e territori:

Beringen

Buch (SH)

Büsingen

Dörflingen

Hemishofen

Neuhausen am Rheinfall

Ramsen

Rüdlingen

Sciaffusa

Thayngen

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