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AS 2024 4

Convenzione
relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999
(COTIF)
(COTIF)

Modifica dell’Appendice G

Il 28 ottobre 2022 la Commissione di revisione ha adottato con procedura scritta le seguenti modifiche dell’articolo 3a paragrafo 5 e dell’articolo 15 paragrafo 2 delle Regole uniformi ATMF (Appendice G alla Convenzione).

Per la Svizzera le modifiche sono entrate in vigore il 1° novembre 2023.

Regole uniformi
concernenti l’ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale

(ATMF – Appendice G alla Convenzione)

Art. 3a Interazione con altri accordi internazionali

§ 5 Un organismo incaricato della manutenzione (ECM)1 che adempie le disposizioni dell’articolo 15 paragrafo 2 è ritenuto conformarsi alla legislazione pertinente dell’Unione europea e viceversa quando sussiste una piena equivalenza tra le prescrizioni applicabili in seno all’Unione europea e le prescrizioni della COTIF di cui all’articolo 15 paragrafo 2.

La Commissione di esperti tecnici è autorizzata a dichiarare l’equivalenza tra le prescrizioni vigenti nell’Unione europea e le prescrizioni della COTIF di cui all’articolo 15 paragrafo 2.

Art. 15 Manutenzione dei veicoli

§ 2 Un ECM registrato nella banca dati prevista all’articolo 13 è assegnato a ciascun veicolo prima della sua ammissione all’esercizio o della sua utilizzazione sulla rete. L’ECM garantisce, mediante un sistema di manutenzione, che i veicoli di cui gli è stata affidata la manutenzione sono idonei a circolare in condizioni di sicurezza. L’ECM può fare capo a partner contrattuali, officine di manutenzione incluse.

La Commissione di esperti tecnici è responsabile dell’adozione delle prescrizioni in materia di certificazione e di verifica applicabili agli ECM e alle funzioni di manutenzione, compresi i requisiti per le parti interessate. Tali prescrizioni sono contenute nell’allegato A delle presenti Regole uniformi.

Tutti gli ECM devono conformarsi ai requisiti e criteri di valutazione di cui all’allegato A delle presenti Regole uniformi.

Gli ECM di carri devono essere certificati.

Gli ECM di veicoli diversi dai carri devono essere certificati salvo le eccezioni previste dall’allegato A delle presenti Regole uniformi.

I certificati ECM sono rilasciati da un organismo di certificazione degli ECM accreditato o riconosciuto in uno degli Stati parti, conformemente all’allegato A delle presenti Regole uniformi.

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